Sentenza — n. 31860/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELLINATO ALBANO BRUNO nato a GALLARATE il 06/06/1966 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; NN\ Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di Albano Bruno Bellinato avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ha negato la concessione di un permesso premio. Ha in particolare valorizzato, per motivare il rigetto del reclamo, il comportamento non consentito tenuto dall'interessato in stato di detenzione, per il possesso e l'uso indebito di un telefono cellulare, poi rinvenuto dalla Polizia penitenziaria.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31860/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le ,Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" - Sez. un., 17 dicembre 2015, n. 12602/16, Ricci, C.E.D. Cass., n. 266821 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELLINATO ALBANO BRUNO nato a GALLARATE il 06/06/1966 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; NN\ Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di Albano Bruno Bellinato avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ha negato la concessione di un permesso premio. Ha in particolare valorizzato, per motivare il rigetto del reclamo, il comportamento non consentito tenuto dall'interessato in stato di detenzione, per il possesso e l'uso indebito di un telefono cellulare, poi rinvenuto dalla Polizia penitenziaria.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, con atto depositato il 7 aprile 2021, il difensore di Albano Bruno Bellinato, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di valorizzazione in danno del ricorrente del rinvenimento del telefono cellulare. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di valutazione del percorso di espiazione della pena, in considerazione dei benefici penitenziari già ottenuti.
3. A distanza di qualche mese il ricorrente ha fatto prevenire in Cancelleria atto di rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente dall'interessato con firma autenticata dal difensore, incaricato con procura speciale del deposito dell'atto.
4. Le ,Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" - Sez. un., 17 dicembre 2015, n. 12602/16, Ricci, C.E.D. Cass., n. 266821 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2021 Il c Giu DEPOSI-T IN CANCE 1 9 P50 20 n r