Sentenza — n. 31859/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZHAO DONG HANG nato il 19/12/1991 avverso l'ordinanza del 09/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIE1/4; lette/se~e le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA ) \S•Ci). Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha confermato l'ordinanza con cui lo stesso Tribunale, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. n. 285 del 1998 e contestuale giudizio direttissimo, poi svoltosi con le forme del giudizio abbreviato, ha applicato a Zhao Dong Hang la misura della custodia cautelare in carcere. Quest'ultimo, in esito al giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di anni due di reclusione; con provvedimento successivo al provvedimento impositivo della custodia in carcere, è stata applicata in sostituzione la misura degli arresti domiciliari e ciò in ragione dell'entità della pena inflitta.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31859/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. con modif. con la I. n. 176 del 2020, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZHAO DONG HANG nato il 19/12/1991 avverso l'ordinanza del 09/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIE1/4; lette/se~e le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA ) \S•Ci). Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha confermato l'ordinanza con cui lo stesso Tribunale, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. n. 285 del 1998 e contestuale giudizio direttissimo, poi svoltosi con le forme del giudizio abbreviato, ha applicato a Zhao Dong Hang la misura della custodia cautelare in carcere. Quest'ultimo, in esito al giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di anni due di reclusione; con provvedimento successivo al provvedimento impositivo della custodia in carcere, è stata applicata in sostituzione la misura degli arresti domiciliari e ciò in ragione dell'entità della pena inflitta.
2. Il Tribunale ha considerato l'attualità e la concretezza del rischio di recidiva nel reato con particolare riguardo alla prima parte dell'art. 274 lett.
c) c.p.p. in ragione dei precedenti penali per reati gravi che attestano la proclività a delinquere e la pericolosità.dell'imputato.
3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Zhao Dong Hang, che ha dedotto vizio di violazione di legge. L'esigenza cautelare affermata nel provvedimento impugnato è relativa al pericolo di cd. reiterazione criminosa per reati gravi con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero di criminalità organizzata; ma i precedenti penali del ricorrente, a cui è connesso il paventato pericoló, non giustificano una siffatta prognosi. Il ricorrente ha interamente espiato la pena irrogatagli per la precedente condanna per il delitto di associazione per delinquere e ha ottenuto la liberazione anticipata, sicché è stato espulso dall'Italia e nel gennaio 2020 è rientrato per un legame sentimentale con una persona qui residente.
Da quando ha fatto rientro in Italia non ha commesso reati di sorta e allora non si comprende quale fondamento abbia il dedotto rischio di cd. reiterazione criminosa. Non va poi trascurato che la pena oggetto della condanna non definitiva è di due anni di reclusione e quindi talmente contenuta da dover imporre l'adozione di una misura non custodiale.
4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. con modif. con la I. n. 176 del 2020, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Il Tribunale ha adeguatamente motivato circa la sussistenza del pericolo di cd. reiterazione criminosa, ricordando i gravi precedenti penali per usura ed estorsione, il collegamento del ricorrente con ambienti. di criminalità organizzata, dato il precedente per reato associativo sia pure non di tipo mafioso, la pervicacia criminosa dimostrata già con la commissione del delitto - reingresso nel territorio dello Stato dopo una precedente espulsione - per il quale è intervenuta condanna con applicazione della misura cautelare. Ha in particolare apprezzato la sussistenza del pericolo di commissione di gravi delitti con l'uso delle armi o di altri mezzi di violenza personale - e del resto, si osserva ora, il precedente per estorsione milita nel senso di un pericolo di tal fatta, data la sua natura di reato commesso con violenza - in uno con il pericolo di commissione di delitti della stessa specie, come si rileva all'evidenza dal ricorso alla congiunzione "anche" nel riferimento al tipo e alla natura dei pericoli apprezzati.
Non si rileva, pertanto, alcuna carenza di motivazione, sicché le deduzioni di ricorso appaiono tendere, in modo non accettabile, ad una rivalutazione in fatto delle valutazioni discrezionali del giudice del merito cautelare. Il ricorso è, per quanto detto, inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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