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Sentenza — n. 31857/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31857/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31857/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano pronunciava sull'incidente di esecuzione, promosso da Mentor Shehu in relazione alla sentenza emessa nei suoi confronti, in data 10 dicembre 2015, dal medesimo Tribunale, irrevocabile dal 16 maggio 2019, che lo aveva riconosciuto colpevole di associazione finalizzata al narcotraffico e di plurime condotte di detenzione, trasporto e vendita illegali di sostanze stupefacenti, e lo aveva condannato alla pena orincipale di dodici anni di reclusione. L'incidente aveva ad oggetto, tra l'altro: - la declaratoria di bis in idem, ai sensi dell'art. 669, comma 1, cod. proc. pen., rispetto alla pronuncia antecedentemente adottata a suo carico dall'Autorità giudiziaria di Albania, che, con sentenza 26 marzo 2010, definitiva 1'8 novembre 2010, lo aveva giudicato, in tesi per gli stessi addebiti (o, comunque, per addebiti in rapporto di continenza con l'accertamento penale condotto in Italia), condannandolo alla pena di otto anni di reclusione, già ,nteramente espiata in territorio albanese conformemente alla legislazione del ;uogo; - in linea subordinata, lo scomputo di quest'ultima pena, ai sensi dell'art. 138 cod. pen., da quella, maggiore, inflitta in Italia e in corso di esecuzione.

Regesto Legislator

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art. 138 cod. pen, art. 11 cod. pen, art. 663 cod. proc. pen, artt. 11 cod. pen; Sentenza — n. 31857/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il medesimo primo motivo è comunque infondato, perché non vi sono plausibili ragioni per dubitare, a cospetto dei parametri evocati, della legittimità costituzionale dell'assetto normativo di diritto interno sopra richiamato. 3.1. Il menzionato principio del ne bis in idem è stato recepito nello «spazio giuridico europeo», come ricordato dallo stesso ricorrente, ai sensi dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990, ratificata con legge n. 388 del 1993, entrata a far parte dell'acquis comunitario con il protocollo sottoscritto ad Amsterdam il 2.10.1997.

Parole chiave

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traffico internazionale di stupefacenti imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione mandato d'arresto europeo sanzione internazionale allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 138 cod. pen
Il sistema (art. 138 cod. pen.) comunque assicura la detrazione di eventuali presofferti esteri dalla pena così determinata, così scongiurando indebiti surplus di afflittività sanzionatoria, che potrebbero entrare in frizione con il citato principio costituzionale.
art. 11 cod. pen
230595-01) che, in caso di reato commesso da un cittadino appartenente ad uno Stato, esterno all'Unione europea, con il quale non vigano accordi idonei a derogare alla disciplina dell'art. 11 cod.
art. 663 cod. proc. pen
Il medesimo principio dovrà parimenti valere se l'esecuzione riguardi la pena inflitta da unica sentenza di condanna, anziché pene concorrenti a norma dell'art. 663 cod. proc. pen.
artt. 11 cod. pen
Il Tribunale di Milano, chiamato nella specie a conoscere di ulteriori questioni esecutive, una delle quali (l'applicabilità degli artt. 11 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Shehu Mentor, nato in Albania il 23/11/1973 avverso l'ordinanza del 10/12/2020 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico fvlinistero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano pronunciava sull'incidente di esecuzione, promosso da Mentor Shehu in relazione alla sentenza emessa nei suoi confronti, in data 10 dicembre 2015, dal medesimo Tribunale, irrevocabile dal 16 maggio 2019, che lo aveva riconosciuto colpevole di associazione finalizzata al narcotraffico e di plurime condotte di detenzione, trasporto e vendita illegali di sostanze stupefacenti, e lo aveva condannato alla pena orincipale di dodici anni di reclusione. L'incidente aveva ad oggetto, tra l'altro: - la declaratoria di bis in idem, ai sensi dell'art. 669, comma 1, cod. proc. pen., rispetto alla pronuncia antecedentemente adottata a suo carico dall'Autorità giudiziaria di Albania, che, con sentenza 26 marzo 2010, definitiva 1'8 novembre 2010, lo aveva giudicato, in tesi per gli stessi addebiti (o, comunque, per addebiti in rapporto di continenza con l'accertamento penale condotto in Italia), condannandolo alla pena di otto anni di reclusione, già ,nteramente espiata in territorio albanese conformemente alla legislazione del ;uogo; - in linea subordinata, lo scomputo di quest'ultima pena, ai sensi dell'art. 138 cod. pen., da quella, maggiore, inflitta in Italia e in corso di esecuzione.

Il Tribunale adito respingeva la prima richiesta, ritenendo il principio del ne bis in idem, di cui al predetto art. 669 cod. proc. perì., di esclusiva portata giuridica interna, e dando atto dell'inesistenza di norme internazionali, generali o pattizie, che rendessero operante il divieto di secondo giudizio nei rapporti tra e l'Albania. Il Tribunale dichiarava invece inammissibile la seconda richiesta, perché non previamente formulata al Pubblico ministero competente per l'esecuzione.

2. Shehu ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 669, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui tale disposizione non prevede, in caso di pluralità di sentenze irrevocabili, emesse contro la medesima persona e per il medesimo fatto, la revoca della sentenza più grave anche qualora le sentenze siano pronunciate da giudici appartenenti a diversi ordinamenti nazionali.

La questione, rilevante perché dal suo accoglimento deriverebbe l'ingiustizia dell'ordinanza impugnata, e il conseguente accoglimento del presente ricorso, sarebbe altresì non manifestamente infondata. Il principio del ne bis in idem è già operante nei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione europea, in forza dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990, integrato nel quadro istituzionale e giuridico dell'Unione in virtù di un protocollo allegato al trattato di Amsterdam 2 ottobre 1997. L'Albania sarebbe in procinto di entrare nell'Unione medesima, essendo il suo ordinamento, notoriamente influenzato dalla tradizione giuridica italiana, ad oggi già conformato ai valori europei.

Sarebbe allora violativo del canone di uguaglianza, e del significato rieducativo della pena, negare prevalenza, ai fini dell'estensidne del principio anche in ambito extra-UE, al dato sostanziale della già raggiunta comunanza di valori tra ordinamenti, da verificare in concreto da parte 'del giudice alla stregua del rispetto, a livello di legislazione penale, delle regole fondamentali del giusto processo; rispetto che la Repubblica di Albania già assicurerebbe. L'invocata declaratoria d'illegittimità costituzionale contribuirebbe, così, a rafforzare il valore tendenzialmente universale del principio del bis in idem in materia penale, mettendo il nostro Paese all'avanguardia tra gli Stati membri dell'Unione europea (sulle orme della Repubblica di San Marino, che un tale avanzamento avrebbe già operato per via interpretativa). 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza degli artt.657, e 666, comma 5, cod. proc. pen. Lo scomputo della pena già espiata all'estero rappresentava un atto dovuto, cui il giudice dell'esecuzione, già investito ad altro titolo, non si sarebbe potuto sottrarre per esigenze di economia processuale. Anche la complessità del relativo accertamento, implicante l'esercizio di potestà valutative, militava per l'intestazione diretta al giudice dell'attribuzione di cui egli si era inopinatamente spogliato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, pur ammissibile, è infondato.

2. Il motivo è ammissibile, perché, secondo condivisibile indirizzo, più volte affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 37796 del 08/04/2020, Romano, Rv. 280961-01; Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009, Papandrea, Rv. 245509-01; Sez. 6, n. 31683 del 31/03/2008, Reucci, Rv. 240780-01), la deduzione, ancorché in via esclusiva, dell'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito comporta pur sempre una censura di violazione di legge, riferita alla decisione impugnata; censura che può dunque trovare ingresso in sede di legittimità, a condizione che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'accoglimento di essa possa conseguire un effetto favorevole per il ricorrente, in termini di annullamento, anche parziale, del provvedimento impugnato.

E la rilevanza nella specie sussiste, perché questa Corte costantemente afferma (Sez. 1, n. 33564 del 21/05/2019, Tavanxhiu; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269222-01; Sez. 1, n. 29664 del 12/06/2014, Spalevic, Rv. 260537-01; Sez. 1, n. 20464 del 05/04/2013, N., Rv. 256162-01; Sez. 6, n. 44830 del 22/9/2004, Cuomo, Rv. 230595-01) che, in caso di reato commesso da un cittadino appartenente ad uno Stato, esterno all'Unione europea, con il quale non vigano accordi idonei a derogare alla disciplina dell'art. 11 cod. pen., il processo celebrato in quello'Stato non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti, alle condizioni stabilite dalla predetta disposizione, non essendo il principio del ne bis in idem principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile direttamente nell'ordinamento interno ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost..

Sicché è solo dall'accoglimento della questione di costituzionalità, nei termini prospettati, che potrebbe derivare l'estensione del principio stesso al caso che interessa l'odierno ricorrente, cittadino della Repubblica di Albania, Paese candidato ad entrare nell'Unione europea, ma ancora non ammessovi; estensione a seguito della quale l'ordinanza impugnata risulterebbe adottata in violazione di legge, e sarebbe passibile di annullamento ad opera di questa Corte.

3. Il medesimo primo motivo è comunque infondato, perché non vi sono plausibili ragioni per dubitare, a cospetto dei parametri evocati, della legittimità costituzionale dell'assetto normativo di diritto interno sopra richiamato. 3.1. Il menzionato principio del ne bis in idem è stato recepito nello «spazio giuridico europeo», come ricordato dallo stesso ricorrente, ai sensi dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990, ratificata con legge n. 388 del 1993, entrata a far parte dell'acquis comunitario con il protocollo sottoscritto ad Amsterdam il 2.10.1997.

Tale recepimento si giustifica in quanto tale spazio è caratterizzato dalla reciproca fiducia tra gli Stati membri, da una comunanza minima di valori e da un sistema di norme penali simili, o armonizzate, tale da contribuire alla prevenzione o alla risoluzione dei conflitti di giurisdizione (Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resnely, Rv. 268931- 01).A tale contesto di reciproca fiducia, comunanza di valori e coordinamento dei rispettivi sistemi penali l'Albania, per il solo fatto di non aver completato il processo di adesione all'Unione europea, è tuttora estranea.

Proprio per tale ragione i cittadini di tale Stato (che non ha concluso, con l'Italia, alcun accordo bilaterale in materia) non possono invocare, in loro favore, in casi come quello di specie, l'applicazione del principio del ne bis in idem europeo, che assume valore di principio generale nel circoscritto ambito eurounitario. Mancano dunque i presupposti per ipotizzare una violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., in quanto è manifestamente conforme al principio di ragionevolezza trattare in modo diverso situazioni diverse: e non c'è alcun dubbio che sia differente la situazione dei cittadini degli Stati appartenenti all'Unione, accomunati da un medesimo acquis sul piano dei diritti fondamentali, da quella dei cittadini di Stati che membri dell'Unione non sono (o non sono ancora), che vivono, a tutt'oggi, in una dimensione giuridica non incisa da vincoli sopranazionali e, quand'anche ineccepibile dal punto di vista delle procedure e delle garanzie, non assimilabile ai modelli propri dell'esperienza comune europea.

Occorre aggiungere che la «clausola di salvaguardia», contenuta nell'art. 58 della citata Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, prevede che le disposizioni ivi enunciate in materia di ne bis in idem non debbano costituire un ostacolo all'eventuale adozione di soluzioni normative nazionali, volte a conferire alle sentenze straniere una efficacia preclusiva più ampia rispetto a quella delineata dalla stessa Convenzione. Si tratta di una possibilità rimessa appunto, in via esclusiva, alla discrezionalità del legislatore nazionale, che dovrebbe assumersi la responsabilità politica di limitare la sovranità punitiva dello Stato in favore del giudicato straniero al di là dei vincoli volta per volta tracciati a livello pattizio (Sez. 1, n. 14868 del 20/02,12020, Kacorri), mentre 'è da escludere che una simile prospettiva possa essere utilmente perseguita in via di applicazione giudiziaria. 3.3.

Manifestamente infondata appare la proposta questione di costituzionalità, anche rispetto all'art. 27, terzo comma, Cost.La rinnovazione in Italia del giudizio non interferisce, in tutta evidenza, con la finalità rieducativa di una pena che, all'esito, sarà stabilita in modo comunque conforme agli standard applicativi di diritto interno, al rispetto di quella finalità funzionali e su di essa calibrati. Il sistema (art. 138 cod. pen.) comunque assicura la detrazione di eventuali presofferti esteri dalla pena così determinata, così scongiurando indebiti surplus di afflittività sanzionatoria, che potrebbero entrare in frizione con il citato principio costituzionale.

4. Il secondo motivo di ricorso è, viceversa, fondato. Se è corretto affermare, in linea con il giudice a quo, che la richiesta di detrazione di pena già scontata per il medesimo fatto, ancorché all'estero, debba essere proposta in linea di principio al pubblico ministero, organo funzionalmente competente a provvedere in ordine alla determinazione del quantitativo di pena da espiare, e non direttamente al giudice dell'esecuzione, questa Corte ha però ammesso (in tal senso proprio Sez. 1, n. 26343 del 29/05/2001, Oggioni, Rv. 219969-01, richiamata dall'ordinanza impugnata) l'intervento sostitutivo di quest'ultimo ove risultino specifiche ragioni che lo rendano necessario.

Tra queste ragioni spicca, per evidente economia processuale, il caso in cui il giudice sia investito, in relazione al medesimo titolo, di un incidente di esecuzione concomitante. E infatti è stato di recente ritenuto che, promosso incidente di esecuzione avverso provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dal Pubblico ministero, qualora sia necessario accertare periodi di presofferto, onde determinare definitivamente la pena residua da espiare e la relativa decorrenza, il giudice dell'esecuzione non possa demandare detta incombenza al Pubblico ministero medesimo, ma debba provvedervi direttamente, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., e debba quindi, se del caso, formare un nuovo cumulo aggiornato e corretto (Sez. li n. 48726 del 22/10/2019, Macrì, Rv. 277912-01; in termini già Sez. 1, n. 5353 del 04/12/2000, dep. 2001, Garozzo, Rv. 218085-01).

Il medesimo principio dovrà parimenti valere se l'esecuzione riguardi la pena inflitta da unica sentenza di condanna, anziché pene concorrenti a norma dell'art. 663 cod. proc. pen. Il Tribunale di Milano, chiamato nella specie a conoscere di ulteriori questioni esecutive, una delle quali (l'applicabilità degli artt. 11 cod. pen. e 669 cod. proc. pen.) logicamente pregiudiziale, non poteva perciò esimersi dal provvedere sulla richiesta di scomputo del presofferto estero.

5. L'ordinanza impugnata deve essere annullata, limitatamente a tale profilo, con rinvio al Tribunale di Milano per la decisione al riguardo, impregiudicato il suo esito. Il ricorso deve essere respinto nel resto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al mancato computo del periodo di detenzione subito all'estero con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano. Rigetta il ricorso nel resto