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Sentenza — n. 31856/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31856/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31856/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE GATTO PASQUALE nato a REGGIO CALABRIA il 07/06/1966 avverso l'ordinanza del 03/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/sete le conclusioni del PG Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo del Procuratore della Repubblica in sede avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ha confermato, con atto del 9 luglio 2020 e dopo la cessazione del periodo di emergenza sanitaria Covid-19, la concessione del permesso premio deliberata con atto del 21 febbraio 2020 in favore di Pasquale Gatto, detenuto in esecuzione della pena dell'ergastolo in forza di un cumulo di condanne per il delitto di associazione di tipo mafioso, plurimi omicidi e un tentativo di omicidio, commessi tra il 1986 e il 1991, e che, in passato ha già beneficiato di numerosi permessi premio, ben ventisette, e ha ottenuto la declassificazione nel gennaio 2020.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31856/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale ha quindi escluso che la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 abbia introdotto un regime probatorio rafforzato anche nei confronti di coloro che già prima usufruivano di permessi premio sulla base del preventivo accertamento della collaborazione cd. impossibile e nei cui confronti l'assenza di collegamenti sia stata già verificata una prima volta in occasione dell'originaria ammissione al beneficio. E ha concluso che per costoro l'onere di allegazione gravante sul detenuto opera in occasione del primo permesso e non già ogni qual volta la richiesta venga riproposta.

Parole chiave

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precedenti penali rilevanti persecuzioni politiche anteriori infrazione privilegiata assistenza riabilitativa altri reati allontanamento malgrado rischio di persecuzione
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE GATTO PASQUALE nato a REGGIO CALABRIA il 07/06/1966 avverso l'ordinanza del 03/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/sete le conclusioni del PG Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo del Procuratore della Repubblica in sede avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ha confermato, con atto del 9 luglio 2020 e dopo la cessazione del periodo di emergenza sanitaria Covid-19, la concessione del permesso premio deliberata con atto del 21 febbraio 2020 in favore di Pasquale Gatto, detenuto in esecuzione della pena dell'ergastolo in forza di un cumulo di condanne per il delitto di associazione di tipo mafioso, plurimi omicidi e un tentativo di omicidio, commessi tra il 1986 e il 1991, e che, in passato ha già beneficiato di numerosi permessi premio, ben ventisette, e ha ottenuto la declassificazione nel gennaio 2020.

2. In data 6 febbraio 2016 Pasquale Gatto, detenuto in espiazione di condanne per reati tutti compresi nel primo comma dell'art. 4-bis, ord. pen., ottenne il riconoscimento della collaborazione cd. impossibile e in data 4 marzo 2016 fruì del primo premesso premio, a cui hanno fatto seguito altri ventisette tutti regolarmente eseguiti. La condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso è stata interamente espiata e Pasquale Gatto, la cui condotta è regolare, ha scontato già venticinque anni di pena, sta frequentano l'Università, è stato/ammesso al lavoro all'esterno nel marzo scorso e inserito nella sezione semiliberi. Al tempo della concessione del primo premesso furono acquisite tutte le informazioni previste dalla legge, che non attestarono l'esistenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata, pur non potendoli escludere.

3. Il Tribunale ha quindi escluso che la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 abbia introdotto un regime probatorio rafforzato anche nei confronti di coloro che già prima usufruivano di permessi premio sulla base del preventivo accertamento della collaborazione cd. impossibile e nei cui confronti l'assenza di collegamenti sia stata già verificata una prima volta in occasione dell'originaria ammissione al beneficio. E ha concluso che per costoro l'onere di allegazione gravante sul detenuto opera in occasione del primo permesso e non già ogni qual volta la richiesta venga riproposta.

4. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, che ha articolato più motivi. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge nella parte in cui si è affermato che i pareri e le informazioni previsti dall'art. 4-bis ord. pen., funzionali ad escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, debbano essere richiesti solo in occasione del primo permesso premio. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge nella parte in cui si è affermato che i principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 non possano avere efficacia nei riguardi di chi abba fruito in passato di permessi premio. Occorre piuttosto prendere atto della pacifica efficacia ex tunc ed erga omnes delle sentenze della Corte costituzionale, anche ove interpretative, con l'unico limite degli effetti già prodotti 5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

6. Il difensore di Pasquale Gatto ha depositato memoria con cui ha sollecitato la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Oggetto dell'impugnazione dinnanzi al Tribunale di sorveglianza non è stato il provvedimento di concessione del permesso premio, adottato il 21 febbraio 2020, ma quello del 9 luglio successivo, con cui il Magistrato di sorveglianza a distanza di qualche mese lo ha confermato, dando corso all'esecuzione del permesso. Il dato è di essenziale rilievo. Il Procuratore della Repubblica, infatti, ha esposto col reclamo critiche e rilievi che avrebbe dovuto muovere contro il provvedimento di concessione del permesso premio, invece non impugnato. Una volta decorso infruttuosamente il termine di impugnazione del primo provvedimento - che ha concesso il beneficio senza rinnovare, come invece ritenuto necessario, l'istruttoria circa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e senza fare applicazione dei più stringenti criteri di cui alla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale - non è consentito riversare nell'impugnazione del secondo provvedimento, meramente confermativo del primo, le ragioni di doglianza che afferiscono unicamente a quest'ultimo.Né può ritenersi che i vizi denunciati possano riguardare, secondo la prospettazione che ora vien fatta con il ricorso, anche il secondo provvedimento di conferma, perché quel provvedimento è intervenuto a breve distanza temporale dal primo, appena qualche mese, ed è lo stesso ricorrente a paventare che gli obblighi di rinnovazione dell'istruttoria e le considerazioni inerenti ai criteri di concedibilità del permesso possono rilevare soltanto quanto il tempo decorso dal precedente provvedimento concessorio è apprezzabile e si discute di una nuova richiesta di benefici.

L'inammissibilità del reclamo, per omessa impugnazione del provvedimento di concessione del permesso premio, rilevabile d'ufficio anche in questa sede, determina l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M Dichiara inammissibi