Ordinanza — n. 31855/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Prima Sezione penale di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso avanzato da Vicky Vicky avverso la sentenza emessa nei suoi confronti, in data 18 marzo 2016, dalla Corte di assise di appello di Brescia e condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, tra le quali Maria Laura Salvi e Raffaele Daloisio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 541 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31855/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La trattazione è avvenuta per iscritto, secondo le modalità stabilite dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.
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a seguente ORDINANZA sull'istanza di correzione di errore materiale avanzata dalle parti civili 1. Salvi Maria Laura, nata a Bergamo il 03/09/1991 2. Daloisio Raffaele, nato a Lucca il 05/06/1987 nel procedimento a carico di Vicky Vicky, nato in India il 20/04/1988 in relazione alla sentenza del 10/07/2017 della Corte di cassazione udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha chiesto correggersi l'errore materiale; lette le conclusioni del difensore della parte civile Raffaele Daloisio, avvocato Roberto Pizio, che ha insistito nell'accoglimento dell'istanza.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Prima Sezione penale di questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso avanzato da Vicky Vicky avverso la sentenza emessa nei suoi confronti, in data 18 marzo 2016, dalla Corte di assise di appello di Brescia e condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, tra le quali Maria Laura Salvi e Raffaele Daloisio.
2. Con l'istanza in odierna trattazione le menzionate parti civili, rappresentate da loro rispettivi difensori, invocano la correzione dell'errore materiale in cui questa Corte sarebbe incorsa nella citata pronuncia, per avere omesso di estendere, in via solidale, al responsabile civile, Generali Assicurazioni Italia s.p.a., la condanna alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione dalle stesse parti sopportate.
3. La trattazione è avvenuta per iscritto, secondo le modalità stabilite dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.
4. L'istanza è infondata e deve essere rigettata.
5. La condanna alle spese, relative all'azione civile, è regolata dall'art. 541 cod. proc. pen., il quale pone l'obbligo del corrispondente pagamento, all'esito del giudizio di primo grado, in capo all'imputato dichiarato colpevole, e tenuto alle restituzioni o al risarcimento del danno; nonché, in solido con lui, in capo al responsabile civile, ritualmente citato, o volontariamente intervenuto nel processo. Tale obbligo di pagamento consegue di diritto alla condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, sicché all'eventuale omissione della statuizione si può ovviare, anche rispetto al responsabile civile, con la procedura di correzione di errore materiale, ad opera del giudice che ha pronunciato la condanna stessa, ovvero, in caso d'impugnazione, ad opera del giudice competente a conoscere di quest'ultima (Sez. 4, n. 31353 del 27/06/2013, Para, Rv. 257743-01; Sez. 5, n. 6524 del 10/05/1993, Vicinanza, Rv. 194307-01; Sez. 5, n. 4380 del 14/03/1986, Pamparana, Rv. 172858-01).
6. L'art. 541 cod. proc. pen., che riflette la naturale accessorietà della pronuncia sulle spese rispetto a quella di merito, e costituisce attuazione del generale principio processuale di soccombenza, si applica, per quanto di ragione, anche nei giudizi d'impugnazione. Se l'imputato e il responsabile civile sono già stati condannati alle restituzioni, o al risarcimento del danno, e impugnano la decisione nell'ambito delle rispettive sfere di legittimazione, ha dunque diritto alla rifusione delle spese, in proprio favore, la parte civile che a tali impugnazioni resista vittoriosamente (circostanza che si verifica allorché la responsabilità, ai fini civili, venga confermata, pur in presenza di statuizioni all'impugnante favorevoli sotto altri profili:
Sez. 4, n. 25846 del 15/03/2018, Santoro, Rv. 273079-01; Sez. 5, n. 6419 del 19/11/2014, dep. 2015, Arrigone, Rv. 262685-01; Sez. 4, n. 44777 del 02/10/2007, Sasso, Rv. 238660-01). In questo contesto, l'eventuale impugnazione del responsabile civile si ricollega a un titolo di legittimazione autonomo e distinto da quello dell'imputato, sebbene possa dirigersi anche contro l'affermazione di penale responsabilità di quest'ultimo, da cui l'obbligo civilistico del garante dipende. In virtù di tale ontologica dipendenza, l'art. 587, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che l'impugnazione dell'imputato giovi anche al responsabile civile, che è citato e può sempre partecipare al relativo giudizio.
Fuori dei casi in cui si realizzi in tal modo l'intervento ad adiuvandum del responsabile civile, l'acquiescenza che questi presti alla sentenza pronunciata a suo carico, manifestata attraverso il mancato esercizio della distinta facoltà d'impugnazione, esclude che nel relativo giudizio possa configurarsi una situazione di soccombenza di tale soggetto processuale. In tale ipotesi, le spese di parte civile graveranno sui solo imputato, che l'impugnazione, anche rispetto agli interessi civilistici in gioco, abbia infruttuosamente esperito.
7. Nel processo, definito mediante la sentenza impughata, la Compagnia assicuratrice, responsabile civile, non propose impugnazione autonoma, né intervenne a sostegno delle ragioni dell'imputato, sicché legittimamente se ne escluse la condanna solidale al ristoro delle spese di parte civile.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza. Così deciso il 05/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Franc sco C .n