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Sentenza — n. 31854/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31854/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31854/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza 10 luglio 2012 - pronunciata su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, commesso da soggetti qualificati nel loro interesse o a loro vantaggio - il G.i.p. del Tribunale di Milano applicava a TIM s.p.a. la sanzione pecuniaria di euro 600.000. La sentenza diveniva irrevocabile il 26 luglio 2012. La cartella esattoriale di pagamento era notificata a distanza di oltre cinque anni da tale data, e la società adiva pertanto il medesimo G.i.p., in funzione di giudice dell'esecuzione, domandando accertarsi l'intervenuta prescrizione della sanzione, ai sensi dell'art 22 d.lgs. n. 231 del 2001.

Regesto Legislator

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art. 2953 cod. civ, art. 22 d.lgs. 231/2001; Sentenza — n. 31854/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò posto, è senz'altro corretto ritenere - e si viene così al cuore della questione agitata in questo giudizio - che l'art. 22 d.lgs. m 231 del 2001 sia diretto a regolare la disciplina della prescrizione della sanzione amministrativa, e ad individuarne il termine, anche nella fase esecutiva della sanzione stessa, aperta dalla formazione del giudicato ai danni dell'ente. E' vero che il comma 1 dell'art. 22, nello stabilire che il termine di cinque anni decorra dalla data di consumazione del reato, lascia intendere che tale termine si riferisca, in prima battuta, alla prescrizione dell'illecito.

Parole chiave

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osservanza dei termini tempestività tributaria restituzione del termine termine di perenzione titolo esecutivo europeo durata del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 2953 cod. civ
In mancanza di previsioni ad hoc, dovrebbe allora trovare applicazione il termine decennale di cui all'art. 2953 cod. civ., che avrebbe portata generale, riguardando esso i diritti, accertati con sentenza passata in giudicato, per i quali fosse anteriormente prevista dalla legge una prescrizione di durata più breve.
art. 22 d.lgs. 231/2001
Si consideri, inoltre, che l'art. 22 d.lgs. 231/2001 ha puntualmente attuato i principi di delega contenuti nella legge n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TIM s.p.a. avverso l'ordinanza del 20/10/2020 del G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e per l'effetto l'annullamento dell'ordine di esecuzione della sanzione pecuniaria.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 10 luglio 2012 - pronunciata su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, commesso da soggetti qualificati nel loro interesse o a loro vantaggio - il G.i.p. del Tribunale di Milano applicava a TIM s.p.a. la sanzione pecuniaria di euro 600.000. La sentenza diveniva irrevocabile il 26 luglio 2012. La cartella esattoriale di pagamento era notificata a distanza di oltre cinque anni da tale data, e la società adiva pertanto il medesimo G.i.p., in funzione di giudice dell'esecuzione, domandando accertarsi l'intervenuta prescrizione della sanzione, ai sensi dell'art 22 d.lgs. n. 231 del 2001.

2. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in sede di opposizione, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen., il giudice adito rigettava la domanda. Secondo tale giudice l'art. 22 d.lgs. n. 231 del 2001 disciplinerebbe la sola prescrizione dell'illecito amministrativo, stabilendo il termine di cinque anni, assoggettato a interruzione secondo la disciplina civilistica, nonché sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio a carico del soggetto imputato del reato presupposto. Dal citato art. 22 non potrebbe invece ricavarsi la durata del termine entro il quale eseguire la sanzione irrogata all'ente con la sentenza definitiva adottata a suo carico. In mancanza di previsioni ad hoc, dovrebbe allora trovare applicazione il termine decennale di cui all'art. 2953 cod. civ., che avrebbe portata generale, riguardando esso i diritti, accertati con sentenza passata in giudicato, per i quali fosse anteriormente prevista dalla legge una prescrizione di durata più breve.

3. Avverso tale decisione TIM s.p.a. ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia. La società ricorrente deduce, mediante unico motivo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen. cod. proc. pen.), con riferimento alla ritenuta inapplicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 22 d.lgs. n. 231 del 2001 alla sanzione amministrativa, per illecito dipendente da reato, inflitta alla persona giuridica con sentenza passata in giudicato. Secondo la ricorrente la soluzione fornita dal giudice dell'esecuzione sarebbe radicalmente errata alla luce di un'interpretazione sistematica del citato articolo 22 e di una lettura unitaria del commi che lo compongono.

Il comma 4 del medesimo articolo non potrebbe che fare riferimento alla fase dell'esecuzione della sanzione definitivamente irrogata a carico dell'ente, la quale dovrebbe quindi avere inizio entro cinque anni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza, pena l'estinzione dell'azione esecutiva. Non sarebbe perciò applicabile l'art. 2953 cod. civ., il cui richiamo sarebbe in contrasto con la chiara volontà legislativa e determinerebbe la violazione dei principi di specialità e legalità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

2. Il d.lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente, derivante da reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da un soggetto che rivesta al suo interno una posizione apicale o subordinata. La previsione di una responsabilità siffatta, stimata come indispensabile al fine di fronteggiare la criminalità d'impresa, e rispondente altresì alla necessità di dare attuazione a precisi obblighi internazionali, nascenti dalle fonti ratificate dalla legge delega 29 settembre 2000, n. 300 (la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, nonché la Convenzione PIF, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, elaborata il 26 luglio 1995 in base all'art. K3 del Trattato di Maastricht, e gli annessi protocolli), ha costituito una grande innovazione nella sfera del diritto punitivo e ha alimentato una vasta letteratura.

Non meno rilevante e significativo appare lo sforzo giurisprudenziale volto a concretizzare l'applicazione della nuova normativa, segnato anche da ripetuti interventi della Sezioni Unite di questa Corte (n. 51515 del 27/09/2018, R., Rv. 273935; n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264309-13; n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, Uniland, Rv. 263679-85; n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261112-17; n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646-48; n. 34476 del 23/06/2011, Deloitte Touche, Rv. 250347; n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti, Rv. 239922-27).

Il complesso e innovativo corpus normativo ha disciplinato gli aspetti sostanziali e processuali della responsabilità degli enti, individuando apposite regole circa la struttura dell'illecito, le modalità di accertamento dello stesso e le sanzioni applicabili.

3. A queste ultime è dedicata la sezione II del capo I del menzionato decreto legislativo, che si chiude con una specifica disposizione (l'art.

22) in tema di prescrizione, implicata dal presente ricorso e su cui occorre concentrare l'attenzione. L'art. 22 stabilisce, dunque, che «[l]e sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato» (comma 1) e che «[i]nterrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'art. 59» (comma 2). Inoltre, secondo il comma 3, «[p]er effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione». La disciplina è completata dal comma 4 dell'art. 22, che recita: «Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio».

4. Da tale corpus normativo e possibile, anzitutto, derivare la regolamentazione che concerne la prescrizione nella fase di cognizione volta all'accertamento dell'illecito. Depongono in tale senso il riferimento al momento della consumazione del reato presupposto, come inizio del decorso del termine di prescrizione, e l'individuazione, quali momenti interruttivi, di attività che si verificano logicamente prima dell'emissione della sentenza. Di ciò la giurisprudenza di questa Corte non ha mai dubitato, ben evidenziando gli aspetti di differenziazione del regime della prescrizione, quanto agli illeciti commessi dall'ente, rispetto al regime in vigore nei confronti dell'imputato del reato presupposto.

Il legislatore ha, da un lato, introdotto, per l'illecito dell'ente, un termine di prescrizione oggettivamente breve, pari a soli cinque anni dal suo perfezionamento, nella dichiarata intenzione di non lasciare uno spazio temporale eccessivamente ampio per l'accertamento dell'illecito stesso nel corso delle indagini, anche per favorire le esigenze di certezza di cui necessita l'attività delle imprese (anche stabilendo, nell'art. 60 d.lgs. n. 231 del 2001, che non possa procedersi ad imputare l'ente, ove il reato presupposto sia già estinto per prescrizione, mentre non rileva la prescrizione del reato solo successivamente dichiarata:

Sez. 4, n. 31641 del 04/05/2018, Tecna Group s.r.I., Rv. 273085-01; Sez. 5, n. 20060 del 04/04/2013, Citibank N.A., Rv. 255415-01); dall'altro, ha previsto un regime degli effetti interruttivi che, come si approfondirà in prosieguo, replica la disciplina civilistica, stabilendo che, una volta operata la contestazione a carico dell'ente, la prescrizione resti congelata per la durata del giudizio. Il legislatore ha così realizzato un bilanciamento tra le esigenze di speditezza del processo, tutelate dalla previsione del menzionato termine breve, tale soprattutto se messo a confronto con quello stabilito in relazione al reato, e le esigenze di garanzia, corrispondenti al valore della completezza dell'accertamento giurisdizionale avente ad oggetto una fattispecie complessa, come quella sottesa al sistema di responsabilità introdotto dal d.lgs. n. 231 del 2001 (Sez. 6, n. 28299 del 10/11/2015, dep. 2016, Bonomelli, Rv. 267047-01), il quale valore esige che sia scongiurato il rischio di prescrizione una volta che, esercitata l'azione, si instauri il giudizio.

L'indicato bilanciamento è stato ritenuto, dalla pronuncia di legittimità testé citata (nonché da Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, n.m. sul punto), compatibile con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione, né tale da menomare il diritto di difesa, garantito dal suo art. 24, secondo comma; e, quanto all'eccepita violazione del suo art. 3, primo comma, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento tra ente e imputato-persona fisica (peraltro destinata ad affievolirsi, in ordine al regime di sospensione della prescrizione lite pendente, a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3), è stato da quella pronuncia acutamente osservato che la responsabilità dell'ente si fonda su un illecito ontologicamente distinto dal reato, e che la circostanza che tale illecito venga accertato nel processo penale, spesso (ma non per necessità) unitamente all'accertamento del reato posto in essere dalla persona fisica, non determina alcun mutamento della sua natura, sicché, non potendo esso essere ricondotto integralmente alle categorie dogmatiche dell'illecito penale, ben può giustificarsi un regime differenziato tra i due istituti con riferimento alla prescrizione.

5. Ciò posto, è senz'altro corretto ritenere - e si viene così al cuore della questione agitata in questo giudizio - che l'art. 22 d.lgs. m 231 del 2001 sia diretto a regolare la disciplina della prescrizione della sanzione amministrativa, e ad individuarne il termine, anche nella fase esecutiva della sanzione stessa, aperta dalla formazione del giudicato ai danni dell'ente. E' vero che il comma 1 dell'art. 22, nello stabilire che il termine di cinque anni decorra dalla data di consumazione del reato, lascia intendere che tale termine si riferisca, in prima battuta, alla prescrizione dell'illecito.

Tale disposizione, tuttavia, deve essere letta congiuntamente agli altri commi che la compongono.In particolare, se a seguito di ogni atto interruttivo inizia un nuovo periodo di prescrizione (comma 3 dell'art. 22), e se, quando l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato «la sentenza che definisce il giudizio» (comma 4), non può che intendersi ulteriormente che, ove tale condizione finale si sia verificata, allora inizierà a decorrere nuovamente il termine prescrizionale ivi istituito, di durata quinquennale, d'ora in avanti riferito alla riscossione della sanzione definitivamente irrogata.

Da una lettura coordinata dell'intera disposizione si desume, dunque, che il legislatore abbia voluto disciplinare in modo unitario, all'interno del medesimo art. 22, sia il termine di prescrizione dell'illecito amministrativo, sia il termine di prescrizione della sanzione, ossia il termine entro il quale deve essere eseguita la sentenza di condanna irrevocabile che la contempli, pena la sua estinzione. Tale interpretazione è fedele al dato letterale complessivo, costituendone logica rappresentazione normativa d'insieme. La volontà legislativa emerge, infatti, già dall'opzione lessicale adottata nell'incipit dell'art. 22, che fa riferimento alla prescrizione delle «sanzioni amministrative», così lasciando trasparire che il regime dettato riguardi propriamente queste ultime e regoli esattamente i termini di prescrizione ad esse riferibili, in fase di cognizione (l'accertamento della loro debenza) e in fase di esecuzione (l'esazione delle somme corrispondenti). 6.

«(L)a sentenza che definisce il giudizio», cui fa richiamo l'art. 22, comma 4, digs. n. 231 del 2001, e dal cui passaggio in giudicato dipende la riattivazione del termine di prescrizione, è senza dubbio quella pronunciata a carico dell'ente, nel giudizio volto all'accertamento del suo distinto titolo di responsabilità. In tal senso depone l'univoco indirizzo di questa Corte regolatrice (Sez. 3, n. 1432 del 01/10/2019, dep. 2020, Martin s.r.I., Rv. 277943-01; Sez. 4, n. 30634 del 09/04/2019, Coperture Edil s.r.I., Rv. 276343-01; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083-04;

Sez. 5, n. 50102 del 22/09/2015, D'Errico, Rv. 265588-01; Sez. 2, n. 10822 del 15/12/2011, dep. 2012, Cerasino, Rv. 256705- 01), e la diversa conclusione, fatta propria dal giudice a quo, secondo cui la sentenza evocata sarebbe quella emessa a carico dell'imputato del reato presupposto, appare irragionevole e a-sistematica. 6.1. Il giudizio nei confronti dell'imputato-persona fisica potrebbe anzitutto mancare, posto che, in tema di responsabilità da reato degli enti, quest'ultima può essere affermata anche nelle ipotesi di non avvenuta identificazione dell'autore del reato presupposto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), d.lgs. n.231 del 2001 (a patto che sia comunque individuabile a quale categoria, tra quelle indicate agli artt. 6 e 7 del medesimo decreto, appartenga l'autore medesimo, e sia, altresì, possibile escludere che questi abbia agito nel suo esclusivo interesse:

Sez. 6, n. 28299 del 10/11/2015, dep. 2016, Bonomelli, Rv. 267048-01). In ogni caso, se è vero che la responsabilità amministrativa dell'ente presuppone la commissione di un reato, perfetto in tutti i suoi elementi (tra le molte, Sez. 4, n. 31641 del 2018, citata), può accadere che l'accertamento di quest'ultimo abbia luogo, in via incidentale, nel solo giudizio regolato dal d.lgs. n. 231 del 2001, tenuto conto del fatto che, come sopra evidenziato, la già accertata estinzione del reato per prescrizione impedisce all'Accusa unicamente di procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo, mentre non le preclude di portare avanti il procedimento già incardinato contro l'ente; procedimento, poi, che potrebbe addirittura essere intentato ex novo ove il reato si fosse in precedenza estinto per qualunque altra causa, diversa dall'amnistia, ovvero il suo autore risultasse non imputabile.

La coesistenza dei giudizi, frequente nella pratica, è dunque normativamente solo eventuale e la correlazione dei medesimi, al fine di delimitare nel tempo l'effetto sospensivo della prescrizione nella causa riguardante l'ente, sarebbe priva di una riconoscibile funzionalità, facendo anche incongruamente dipendere l'esistenza stessa della sospensione, e comunque la sua durata, da elementi procedimentali esterni e puramente accidentali. 6.2. Si consideri, inoltre, che l'art. 22 d.lgs. 231/2001 ha puntualmente attuato i principi di delega contenuti nella legge n. 300 del 2000, che, all'art. 11, comma 1, lett. r), prevedeva espressamente che l'interruzione della prescrizione dovesse essere regolata dalle norme del codice civile.

L'art. 2945, secondo comma, di tale codice stabilisce che l'atto introduttivo del giudizio civile abbia effetto interruttivo del termine di prescrizione, rimanendo quest'ultima altresì sospesa per tutta la durata del giudizio stesso, sino al passaggio in giudicato della sentenza che pronunci sul diritto azionato. La ratio della disposizione è quella di evitare che la durata del processo ridondi a danno del titolare del diritto stesso, sicché non interessano le vicende processuali relative ad altre e diverse pretese quantunque connesse (Cass. civ., Sez.

L, n. 11919 del 07/08/2003, Rv. 565739-01; Cass. civ., Sez. L, n. 2712 del 12/03/1998, Rv. 513606-01; Cass. civ., Sez. L, n. 1377 del 05/03/1982, Rv. 419220-01). L'art. 22 d. Igs. n. 231 del 2001 riproduce pedissequamente tale disciplina e deve essere interpretato in aderenza ad essa, ancorché qui in funzione dell'esigenza, già menzionata, di garantita pienezza e completezza dell'accertamento a carico della persona giuridica. Non possono pertanto interessare, sulla perimetrazione temporale della sospensione della prescrizione del relativo giudizio, le sorti di quello viceversa riguardante. l'imputato-persona fisica, concettualmente distinto anche nell'ipotes• in cui si proceda congiuntamente.

Non sarà, a monte, la citazione a giudizio dell'imputato a far scattare l'interruzione, e la conseguente sospensione, del termine di prescrizione nel procedimento a carico dell'ente, occorrendo che l'addebito sia ad esso autonomamente contestato. E sarà solo la definizione di questo secondo procedimento, e non quella del giudizio penale principale, a segnare la cessazione della sospensione medesima.

7. Il rinvio al codice civile, in materia, è effettuato, si badi, con precipuo ed esclusivo riferimento al regime dell'interruzione della prescrizione, e quindi, quanto agli effetti discendenti dalla richiesta di rinvio a giudizio a carico dell'ente, al regime dettato dall'art. 2945, secondo comma, cit., nel senso appunto che l'interruzione così determinatasi «impedisce la decorrenza del termine prescrizionale fino a che il giudizio non sia terminato» (Sez. 4, n. 30634 del 2019, citata). All'ambito del rinvio è invece estraneo il tema della durata del termine di prescrizione, che, in difetto di scelta diversa del legislatore delegante, trova nel sotto-sistema di nuova istituzione la sua esclusiva disciplina. Il rinvio non appare dunque idoneo a ricomprendere l'art. 2953 cod. civ., che, in ambito civilistico, regola la prescrizione dell'actio iudicati, assoggettandola a termine decennale anche rispetto ai diritti per i quali la legge stabilisca, anteriore al loro definitivo accertamento giurisdizionale, una durata più ridotta.

8. L'inapplicabilità in argomento dell'art. 2953 cod. civ. è avvalorata da considerazioni sistematiche. In dottrina non vi è accordo sulla natura giuridica della responsabilità dell'ente, quale delineata dal d.lgs. n. 231 del 2001, e la diversità di opinioni sul punto è riflessa anche dalla giurisprudenza di legittimità. In alcune pronunce, anche se soltanto in via incidentale, questa Corte ha affermato la natura amministrativa della responsabilità dell'ente (Sez. U, n. 10561 del 2014, cit.; Sez. 1, n. 21724 del 30/03/2017, Nicchio Costruzioni s.r.I., Rv. 272826-01;

Sez. 4, n. 42503 del 25/06/2013, Ciacci, Rv. 257126-01), del resto avallata dall'intestazione del provvedimento legislativo e dalla peculiare disciplina dettata in tema di cause interruttive della prescrizione.Altro orientamento ne sottolinea piuttosto la matrice penalistica, evidenziando (Sez. U., n. 26654 del 2008, cit.) che il d.lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto nel nostro ordinamento «uno specifico ed innovativo sistema punitivo per gli enti collettivi» e che si tratta di «una innovazione legislativa particolarmente importante, dunque, che segna il superamento del principio societas delinquere et puniri non potest»; e ulteriormente precisando che «il sistema sanzionatorio proposto [...] fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale -per così dire- "nucleare", incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene principali e pene accessorie, ed è rapportato alle nuove costanti criminologiche delineate nel citato decreto».

Secondo un terzo filone, il complesso normativo in esame avrebbe introdotto un tertium genus, come apparirebbe anche dalla Relazione illustrativa a suo corredo, che fa esplicito riferimento ad un modello che «coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva, con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia» (Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014, cit.). A prescindere dai profili di inquadramento dogmatico, relativi alla natura penale, amministrativa o ibrida della responsabilità dell'ente, il sistema appare di stampo prettamente sanzionatorio - strutturato, com'è, in uno spettro di incisive misure afflittive, dall'elevato impatto deterrente (si pensi all'incidenza delle misure di tipo interdittivo) - e, come tale, reclama l'adozione dello statuto proprio del diritto punitivo.

A tale statuto è senz'altro estraneo l'art. 2953 cod. civ., dettato per il giudicato civile, per i profili di responsabilità da esso accertati e per la relativa azione esecutiva.

9. Le Sezioni Unite penali, nella citata sentenza n. 38343 del 2014, hanno ribadito non essere dubitabile, a proposito della responsabilità degli enti derivante da reato, che «il complesso normativo in esame sia parte del più ampio e variegato sistema punitivo; e che abbia evidenti ragioni di contiguità con l'ordinamento penale per via, soprattutto, della connessione con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità dell'apparato sanzionatorio, delle modalità processuali del suo accertamento». Quale che sia l'etichetta che si voglia apporre a tale assetto normativo, è doveroso rifarsi, nella ricostruzione esegetica, in mancanza di espressa indicazione contraria, alle direttive generali dell'ordinamento concernenti la repressione degli illeciti di natura pubblicistica.

E' opportuno allora notare che l'art. 22 d.lgs. 231/2001, nell'attuare la previsione di delega in punto di interruzione della prescrizione, ripete, con altrettanta puntualità, il contenuto dell'art. 28 legge 24 novembre 1981, n. 689, recante, tra l'altro, la regolamentazione organica dell'illecito amministrativo. Tale disposizione, prima di richiamare, al comma 2, la disciplina dell'interruzione prevista dal codice civile, statuisce, al comma 1, che «MI diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione»; termine idoneo a regolare, per pacifica opinione, la prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo (Sez. 3 civ., n. 16024 del 02/08/2016, Rv. 641707-01;

Sez. 5 civ., n. 1837 del 28/01/2010, Rv. 611591- 01). La perfetta armonia delle due disposizioni, e la comune ratio ad esse sottesa, costituisce il definitivo conforto della bontà della soluzione ermeneutica adottata.

10. In conclusione, deve affermarsi il principio di diritto secondo cui il termine di prescrizione stabilito dall'art. 22 d.lgs. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti, riguarda tanto l'illecito, che dunque non potrà più essere perseguito decorsi cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, quanto la sanzione definitivamente irrogata, che dovrà essere riscossa, a pena di estinzione, entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata a carico della persona giuridica; fatti salvi, in entrambe le ipotesi, gli effetti di eventuali cause interruttive rilevanti a norma del codice civile. L'ordinanza impugnata si è discostata da tale principio e deve essere pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Milano, che - tenendo conto, se del caso, delle cause interruttive, successive al giudicato formatosi a cari