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Sentenza — n. 31852/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31852/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31852/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo a seguito di richiesta di riesame, annullava, per carenza di gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Corrado De Luca in relazione al reato di omicidio premeditato, commesso in danno di Nicola Cioffo il 3 febbraio 1990.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31852/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A ciò andava aggiunto che risultavano fondate le censure laddove avevano rilevato come le dichiarazioni dei collaboratori attingessero da un'unica fonte informativa individuabile in Luigi Venosa, mancando in tal modo le condizioni richieste ai fini del riscontro reciproco delle chiamate "de relato". Né poteva a tal riguardo rilevare che Schiavone aveva indicato come propria fonte Oreste Caterino, posto che le indicazioni di tale collaboratore sugli autori e le modalità dell'omicidio risultavano notevolmente divergenti da quelle degli altri. Da tutto ciò derivava l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Corrado De Luca e, pertanto, l'annullamento del provvedimento custodiale.

Parole chiave

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indagine per omicidio cooperazione giudiziaria in materia penale pericolo di collusione con testimoni permesso di promuovere un procedimento penale chiusura dell'istruzione penale prova del DNA
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: DE LUCA CORRADO nato a SORRENTO il 07/05/1967 avverso l'ordinanza del 07/12/2020 del TRIBUNALE LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo a seguito di richiesta di riesame, annullava, per carenza di gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Corrado De Luca in relazione al reato di omicidio premeditato, commesso in danno di Nicola Cioffo il 3 febbraio 1990.

2. I Giudici del riesame premettevano che, secondo la ricostruzione accusatoria, detto omicidio era stato posto in essere per finalità camorristiche da Corrado De Luca, in concorso con Luigi Venosa (deceduto) e Salvatore Verde. La vittima era in precedenza transitata nel clan capeggiato da Luigi Venosa. Quest'ultimo ricevette l'ordine di uccidere Cioffo dagli esponenti di vertice dei "casalesi". Per commettere l'omicidio furono utilizzate una pistola calibro 7,65 e un fucile da caccia. Luigi Venosa si avvalse a tal fine dei sodali Salvatore Verde e Corrado De Luca, suoi sottoposti.

Il corpo della vittima fu caricato in un'auto, che venne condotta e data alle fiamme in un terreno in località "Giannitello". Il provvedimento di annullamento analizzava poi le dichiarazioni in forza delle quali era stata ritenuta l'attribuibilità del fatto a Luigi Venosa, Salvatore Verde e Corrado De Luca, individuate dal Tribunale in quelle rese da Angela Sinnonetti (vedova di Luigi Venosa) e dai collaboratori Umberto Venosa, Raffaele Venosa, Pietro Paolo Venosa, Luigi Diana, Nicola Schiavone e Giacomo Maisto. Secondo le conclusioni rassegnate nel prosieguo, le accuse de relato di tali collaboratori nei confronti di De Luca mancavano di idonei riscontri quanto alla partecipazione di costui all'omicidio, poiché esse consentivano di individuare con ragionevole certezza unicamente il ruolo di Luigi Venosa quale esecutore del delitto e quello di Verde e di De Luca soltanto quali incaricati poi da Venosa di trasportare in campagna e incendiare il cadavere di Cioffo e la sua autovettura.

Tanto, peraltro, a fronte di informazione acquisite sul conto di Luigi Venosa che lo avevano descritto come un persona assolutamente impulsiva e violenta che deteneva in via esclusiva ogni potere decisionale all'interno del suo clan. Sicché, le dichiarazioni di Angela Sinnonetti sulla presenza di Verde e De Luca nell'abitazione di Luigi Venosa ove Cioffo fu ucciso, riguardando solo i momenti precedenti al delitto, non erano idonee a delineare la gravità indiziaria, mancando comunque una minuziosa ricostruzione dei fatti e del movente ai fini della verifica dell'adesione di De Luca anche solo morale alla decisione.

A ciò andava aggiunto che risultavano fondate le censure laddove avevano rilevato come le dichiarazioni dei collaboratori attingessero da un'unica fonte informativa individuabile in Luigi Venosa, mancando in tal modo le condizioni richieste ai fini del riscontro reciproco delle chiamate "de relato". Né poteva a tal riguardo rilevare che Schiavone aveva indicato come propria fonte Oreste Caterino, posto che le indicazioni di tale collaboratore sugli autori e le modalità dell'omicidio risultavano notevolmente divergenti da quelle degli altri. Da tutto ciò derivava l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Corrado De Luca e, pertanto, l'annullamento del provvedimento custodiale.

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, chiedendone l'annullamento poiché affetta da violazione di legge e da vizi della motivazione. Il ricorrente deduce che, escludendosi l'idoneità delle dichiarazioni rese da Simonetti a fungere da riscontro avuto riguardo alla partecipazione di De Luca all'omicidio, non si è tenuto conto che la teste aveva visto il marito Luigi Venosa, Verde e De Luca accerchiare la vittima e "urlarle contro", prima di essere allontanata insieme ai figli dall'abitazione in cui sarebbe poi avvenuto il fatto.

Né le osservazioni relative all'estemporaneità della decisione assunta da Venosa e al ruolo subalterno ricoperto da De Luca e Verde si sono misurare con quanto emerso sulla riconducibilità della causale del fatto alla faida di camorra. Inoltre, non sono state prese in considerazione le dichiarazioni accusatorie di Nicola Schiavone aventi come fonte di riferimento Oreste Caterino e contenenti una narrazione dei fatti rimasta riscontrata dall'esito della consulenza autoptica. L'intero resoconto delle dichiarazioni dei collaboratori è stato parziale ove ha inteso rappresentare la acquisizione delle loro informazioni solo da Luigi Venosa.

Fra l'altro, Umberto Venosa aveva ricordato di avere visto nell'appartamento dopo il fatto le macchie di sangue che il fratello Luigi era intento a rimuovere. Il Tribunale, dunque, ha escluso i gravi indizi di colpevolezza, senza attenersi ai corretti criteri di verifica delle chiamate in reità e dei loro riscontri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. La motivazione del provvedimento impugnato illustra diffusamente il contributo dichiarativo dei collaboratori, riportando in alcuni casi, oltre alle date, i passaggi testuali dei relativi verbali di interrogatorio. Le deduzioni del ricorrente contestano le letture intervenute al riguardo, opponendo contenuti della richiesta di applicazione della misura cautelare in seguito integralmente recepiti dal G.i.p. Tale percorso dei rilievi poiché ampiamente assertivo rimane privo della necessaria autosufficienza dimostrativa. In ogni caso le critiche agganciate a esso neppure si misurano con il reale significato delle conclusioni di merito che hanno escluso l'idoneità delle accuse dei collaboratori a riscontrarsi reciprocamente.

Infatti, il Tribunale ha mostrato di considerare in senso ostativo la carenza di conoscenze acquisite dai collaboratori da fonti diverse da Luigi Venosa, e dunque in primis l'assenza di altre fonte dirette, con riferimento non a qualsiasi notizia appresa sull'intero fatto, ma piuttosto proprio alla condotta di partecipazione di De Luca alla fase esecutiva, ossia a quella che precedette l'ordine di Venosa di disfarsi del corpo della persona al quale egli aveva sparato. Il ricorrente richiama anche le dichiarazioni de relato di Nicola Schiavone, sottolineando che le sue notizie provengono non da Luigi Venosa ma da Oreste Caterino.

Fa, però, riferimento a contenuti narrativi che non solo a un certo punto attribuiscono responsabilità in ordine all'omicidio al medesimo Caterino, ma anche descrivono una ricostruzione, quanto alla dinamica esecutiva e all'autore materiale (De Luca su ordine di Venosa portò in campagna Cioffo e ivi lo uccise sparandogli), che, come rilevato nel provvedimento impugnato, risulta contrastante con quella che è stata desunta dalle altre dichiarazioni menzionate. Dunque, neppure sotto tale profilo si colgono decisive illogicità motivazionali. Infine, le doglianze, quando apprezzano il significato di ciò che la moglie di Venosa ha riferito di avere visto nell'abitazione in cui sarebbe stato commesso l'omicidio, introducono mere rivalutazioni di alcuni risvolti narrativi, a fronte di ragionevoli considerazioni di merito che hanno mostrato di sminuire l'intera portata indiziaria della testimonianza per l'impossibilità di ricostruire la precisa dinamica deliberativa ed esecutiva all'interno della quale le descrizioni della donna, non riguardanti il momento stesso dell'omicidio, dovrebbero assumere sicuri significati a carico di De Luca, pur trattandosi di un delitto deciso dal capo clan Venosa, che quel giorno, secondo il suo modo di agire impulsivo e privo di ogni confronto con gli altri, ebbe ad eseguirlo sparando lui stesso alla vittima.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, tutte le doglianze mosse risultano prive di fondamento, di talché il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Riget