Sentenza — n. 31850/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 7 ottobre 2020 il Tribunale del riesame di Palermo, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato l'impugnazione proposta da Calogero Bellavia avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, il 2 settembre 2020, gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di tentato omicidio, detenzione e porto in luogo pubblico di arma da guerra e comune da sparo e furto, aggravati anche perché commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 273 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen, art. 423 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31850/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Preliminarmente, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELLAVIA CALOGERO nato a AGRIGENTO il 08/10/1989 avverso l'ordinanza del 07/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI, il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori dell'indagato, avv.ti TIPO DANILO FABIO MARIA e BARBA GIUSEPPE, i quali si riportano ai motivi del ricorso e ne chiedono l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 ottobre 2020 il Tribunale del riesame di Palermo, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato l'impugnazione proposta da Calogero Bellavia avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, il 2 settembre 2020, gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di tentato omicidio, detenzione e porto in luogo pubblico di arma da guerra e comune da sparo e furto, aggravati anche perché commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen..
2. Calogero Bellavia è indiziato di aver preso parte al tentato omicidio, avvenuto il 23 maggio 2017 in Favara, di Carmelo Nicotra e Maurizio Di Stefano, episodio (preceduto, quattro giorni prima, dal furto del furgone utilizzato per l'agguato) di una cruenta faida che, a partire dal 2015, si è sviluppata attraverso una serie di fatti di sangue, commessi tra la Sicilia ed il Belgio, e che ha visto la contrapposizione di due gruppi, nati dalla scissione di una compagine, in origine unitaria e dedita, essenzialmente, al narcotraffico anche su scala internazionale.
Il compendio indiziario a carico di Calogero Bellavia poggia, in primo luogo, sul contributo del collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta, il quale ha riferito di avere appreso da Emanuele Ferraro, coinvolto nel delitto quale killer e poscia, a sua volta, deceduto per mano violenta, della presenza dell'odierno ricorrente. Il narrato di Quaranta, si legge nel provvedimento impugnato, trova riscontro nelle investigazioni coeve e successive al fatto e, specificamente, nelle conversazioni captate e nella visione delle immagini registrate dalle telecamere private installate nei presso del luogo del delitto.
Il Tribunale del riesame, dato atto degli elementi attestanti, nella ricostruzione del Giudice per le indagini preliminari, la sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria nei confronti di Calogero Bellavia e delle articolate contestazioni mosse con la memoria depositata dall'indagato a supporto della richiesta di riesame, ha rigettato l'eccezione di nullità del titolo genetico della misura cautelare per assenza di autonoma valutazione rispetto alla richiesta del pubblico ministero ed avallato, nel merito, le conclusioni del primo giudice.
Ha, in proposito, specificato che le dichiarazioni di Quaranta appaiono intrinsecamente attendibili e debitamente riscontrate, tra l'altro: dalle immagini che vedono Calogero Bellavia partecipare, alle 21,11, in Via Mendel, alla riunione propedeutica all'esecuzione del delitto, successiva di circa un'ora; da quelle che ritraggono gli autori — uno dei quali, con il viso travisato da un casco ed un'arma in pugno, gli investigatori hanno ritenuto di identificare, dalle fattezze fisiche e dall'abbigliamento, in Calogero Bellavia — nell'atto di dirigersi verso il luogo in cui il fatto di sangue venne perpetrato; dal colloquio del 26 maggio 2017, nel corso del quale una delle vittime, ricoverata in ospedale, ha confidato al cognato di avere riconosciuto Bellavia, indicato con il soprannome di «Caluzzo Carnazza», quale uno degli attentatori.
Ha aggiunto che il quadro di gravità indiziaria non è scalfito dai dati raccolti in ordine alle celle impegnate, quella sera, dall'utenza cellulare di Bellavia, non incompatibili con l'impostazione accusatoria. Ha, ulteriormente, condiviso la qualificazione del fatto come aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen., perché inserito a pieno titolo nell'ambito della feroce faida tra le fazioni avverse del gruppo criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti tra l'Italia ed il Belgio, connotato da modalità esecutive che, messe in atto con tutte le caratteristiche tipiche delle spedizioni punitive, evidenziano, dal punto di vista metodologico, i tratti peculiari dell'intimidazione mafiosa, finalizzata ad imporre con la forza, la minaccia e la violenza la propria supremazia in un determinato ambito di operatività o in un preciso contesto territoriale.
3. Calogero Bellavia, propone, con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Barba, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame illegittimamente disatteso la censura rivolta al provvedimento genetico della misura cautelare, emesso senza che il Giudice per le indagini preliminari abbia autonomamente valutato la sussistenza dei presupposti che ne consentono l'adozione e, quindi, in spregio al combinato disposto degli artt. 125, comma 3, 292, comma 2, lett.
e) e c-bis), e 309, comma 9, cod. proc. pen.. Rileva, in proposito, che il Giudice per le indagini preliminari si è limitato all'acritico recepimento — affidato alla tecnica del copia-incolla — delle considerazioni poste dal pubblico ministero a fondamento della propria richiesta, accompagnato dall'utilizzo di formule stereotipate e dal conclusivo e sintetico accenno alla sua posizione, insufficiente a soddisfare il prescritto obbligo motivazionale. Addebita, sotto altro, connesso, aspetto, al Tribunale del riesame di avere indebitamente supplito alle carenze del titolo genetico del vincolo cautelare conformando il contenuto della motivazione in modo più pervasivo ma senza, così, ovviare al deficit segnalato e, per di più, omettendo ogni valutazione in ordine alle osservazioni compendiate nella memoria difensiva, pure sinteticamente citate, ed alla plausibilità delle prospettate ricostruzioni alternative dei fatti in contestazione.Con il secondo motivo, eccepisce violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto la valenza indiziaria delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta — latore di informazioni apprese, a suo dire, da uno dei presunti autori, medio tempore deceduto — smentite nella parte in cui assumono la partecipazione di Michelangelo Bellavia e contraddette, secondo lo stesso tribunale palermitano, dalle affermazioni della persona offesa Carmelo Nicotra che, intercettato mentre dialoga, in ospedale, con il cognato Calogero Gastoni, indica, quali responsabili del tentato omicidio, soggetti in parte diversi.
Nota, al riguardo, che, avendo i giudici della cautela accreditato, anche sulla scorta delle immagini registrate da due telecamere, la ricostruzione che circoscrive a non più di quattro gli esecutori materiali del delitto, i contributi acquisiti, che attengono, nel complesso, a sette distinte posizioni soggettive, si pongono in rapporto di reciproca incompatibilità, tale da vanificare la portata indiziante della comune indicazione, da parte di Quaranta e Nicotra, della sua diretta e concorrente responsabilità. Taccia, ancora, di manifesta illogicità l'ordinanza impugnata nella parte in cui nega, sulla scorta di considerazioni apodittiche, che la comunicazione, della durata di circa nove minuti, intercorsa, a partire dalle 22:01:25 del 23 maggio 2017, tra l'utenza cellulare a lui in uso e quella della fidanzata Veronica Costa dimostri, per la concatenazione spazio-temporale degli eventi e le celle radiomobili agganciate, che egli non faceva parte del commando che attentò alla vita di Carmelo Nicotra e Maurizio Di Stefano.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione dell'avere egli, al pari dei presunti correi, agito con il c.d. «metodo mafioso», che assume confliggere con la genesi dell'episodio che, al pari di quelli pure compresi nella «faida» evocata da Giuseppe Quaranta, ha una genesi del tutto sganciata da ragioni di supremazia criminale e connessa, piuttosto, a meri istinti di vendetta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate.
2. Preliminarmente, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.
Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr.
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).
3. Il Tribunale del riesame, a fronte della deduzione difensiva afferente all'acritica ricezione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, della richiesta applicativa di misura cautelare presentata dal pubblico ministero, la ha disattesa sul rilievo che il diffuso ricorso alla tecnica del copia-incolla non si è tradotto, nella fattispecie, in assenza di autonoma valutazione, da parte del giudice, delle circostanze esposte dalla pubblica accusa e trasfuse nell'atto di esercizio dell'azione cautelare. Muovendosi nella cornice del corrente indirizzo ermeneutico — che richiede, in ogni caso, l'utilizzo di espressioni che diano conto dell'esame del materiale istruttorio e delle ragioni che inducono la condivisione della prospettazione accusatoria — ha ritenuto che la lettura dell'ordinanza applicativa della misura cautelare fornisce, al riguardo, una risposta confortante, posto che il Giudice per le indagini preliminari, dopo avere riportato il contenuto della richiesta del pubblico ministero, ha formulato proprie valutazioni in ordine alla consistenza del compendio indiziario, dedicate sia all'apporto di Quaranta che al riscontro fornito dalle immagini registrate e dalle conversazioni captate, nonché alla qualificazione del fatto in termini di tentato omicidio.
L'autonomia della decisione rispetto all'atto di esercizio dell'azione cautelare, ha aggiunto, si trae anche dalla operata riqualificazione, in parziale dissenso dal pubblico ministero, in danneggiamento seguito da pericolo di incendio del fatto contestato ai sensi dell'art. 423 cod. pen., con conseguente rigetto, sul punto, della richiesta di applicazione di misura cautelare. Il ricorrente, per contro, ribadisce le obiezioni già sollevate innanzi al Tribunale del riesame e deduce, in specie, che «il provvedimento coercitivo impugnato è stato redatto, quanto alla esposizione sia in fatto che in diritto, ricorrendo esclusivamente alla tecnica della motivazione per relationem, ovvero alla tecnica del c.d. copia e incolla, omettendo il Giudice per le indagini preliminari qualsivoglia autonoma valutazione in ordine alle ragioni per cui ritiene di aderire alle conclusioni così come prospettate dall'Organo inquirente».
Così facendo, articola una doglianza manifestamente generica perché non parametrata alla motivazione dell'ordinanza impugnata, con la quale il ricorrente rinunzia, in buona sostanza, a confrontarsi, privilegiando un approccio apodittico, che non tiene conto delle considerazioni, sopra richiamate, dedicate dal Tribunale del riesame al tema controverso e si risolve, al più, nell'addebito di eccesso di sintesi, utilizzo di clausole di stile e formule stereotipate e carenza di individualizzazione dell'analisi del quadro indiziario. Obiezioni, queste, che, infondate già in punto di fatto, non varrebbero, comunque, a supportare la censura, secondo quanto emerge dalla pertinente produzione della giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito, tra l'altro, come «In tema di misure cautelari personali, ricorre un'autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292, comma 2, lett.c) bis, cod. proc. pen. - anche in sede di gravame - quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, semprechè emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure» (Sez. 5 , n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403;
Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807) e che «In tema di misure cautelari personali, la necessità di un'autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve ritenersi assolta quando l'ordinanza, benché redatta con la tecnica del c.d. copia- incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne, atteso che la modifica normativa vuole evitare una acritica trasposizione della richiesta del P.M. con riferimento alla totalità della stessa e non alla singola imputazione» (Sez. 4, n. 31646 del 27/03/2018, Nuhaj, Rv. 273429).
Il motivo si palesa, altresì, inammissibile, sotto un diverso e concorrente profilo, perché Bellavia è venuto meno all'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'omessa, autonoma valutazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, di gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (in proposito, cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760).
Parimenti priva di pregio è, infine, l'ulteriore censura rivolta dal ricorrente (cfr., in specie, pagg. 7-8 del libello introduttivo del presente giudizio) al Tribunale del riesame ed afferente all'avere tale organo, a sua volta, omesso di effettuare «una propria critica valutativa», limitandosi ad «una pedissequa opera di copiatura integrale delle pagine della ordinanza genetica». Tale doglianza, a prescindere dalla tangibile aspecificità, trascura, invero, di considerare che «L'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente)» (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603;
Sez. 6 , n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122).
4. Manifestamente infondato è, del pari, il motivo di ricorso con cui Bellavia sottopone a revisione critica le argomentazioni utilizzate dal Tribunale del riesame per confermare la sussistenza, a suo carico, di gravi indizi di colpevolezza in relazione al duplice tentato omicidio ed ai reati connessi. I giudici palermitani hanno, invero, offerto una valutazione non illogica delle dichiarazioni di Giuseppe Quaranta, riscontrate, con diretto riferimento alla partecipazione dell'odierno ricorrente all'agguato, dalle immagini che lo ritraggono sulla Via Mendel, circa un'ora prima, in compagnia di Carmelo Vardaro, Antonio Bellavia ed Emanuele Ferraro (autore delle confidenze poi riportate da Quaranta) mentre, nell'atto di scendere da una Fiat Punto bianca, palesa, al pari dei correi, un atteggiamento significativo del possesso di armi, nonché da quelle registrate sul luogo del delitto, che ritraggono, tra l'altro, un soggetto con il suo stesso abbigliamento e le sue fattezze fisiche, dirigersi, con un casco in testa ed un'arma corta in pugno, verso la Via Torino.
Il Tribunale del riesame ha tratto il proprio convincimento anche dalle parole pronunziate, nel corso di un colloquio intercettato, dalla persona offesa Carmelo Nicotra, che, nell'occasione, ha riferito di avere riconosciuto Calogero Bellavia tra i componenti del commando che aveva attentato alla sua vita ed a quella di Maurizio Di Stefano. La vicenda, peraltro, è stata inquadrata all'interno della contrapposizione tra due gruppi di malviventi cui ha ricondotto, tra gli altri episodi, l'uccisione, due anni prima, di Carmelo Bellavia, ciò che vale ad individuare, secondo quanto esposto da Giuseppe Quaranta, un valido movente per la partecipazione dell'odierno ricorrente ai fatti del 23 maggio 2017.
Al cospetto di una ricostruzione esente da tangibili deficit razionali, Calogero Bellavia pone l'accento su circostanze che, a ben vedere, non appaiono idonee a destrutturare la coerenza logica e la linearità della motivazione del provvedimento impugnato. Segnala, in primo luogo, che la chiamata in reità proveniente da Giuseppe Quaranta non è stata ritenuta idonea a supportare il prescritto giudizio di gravità indiziaria nei confronti di altro indagato e che le indicazioni fornite dal collaboratore di giustizia, vagliate in combinazione con la conversazione di cui è protagonista, tra gli altri, Carmelo Nicotra, inducono a dubitare del numero e dell'identità dei partecipi al fatto di sangue.
Trattasi, è agevole replicare, di obiezioni che non giovano alla causa di Calogero Bellavia perché — lungi dall'attestare l'inattendibilità della chiamata in reità effettuata nei suoi confronti — rimandano all'esigenza di corroborare la narrazione di Quaranta, che, con riferimento alla sua posizione e nell'ottica della gravità indiziaria, è soddisfatta sia dalle parole di Carmelo Nicotra, che lo ha riconosciuto quale coautore del tentato omicidio (egli, alle ore 13,00 del 26 maggio 2017, rivolgendosi al cognato Calogero Gastoni, con il quale stava discutendo delle persone che egli era riuscito ad individuare, lo invitò a riferire ad un terzo che egli aveva identificato tra gli aggressori «Calu Carnazza», cioè Calogero Bellavia) che dalle immagini estratte dalla telecamere di sorveglianza installate sulla Via Mendel ed in prossimità del teatro del delitto.
Il ricorrente insiste, poi, nel rivendicare la contraddizione tra l'impostazione accusatoria e le informazioni tratte dal cellulare a lui in uso, che danno conto, tra l'altro, di una conversazione, intercorsa a partire dalle 22:01:25 e protrattasi per circa nove minuti, con l'utenza della fidanzata Veronica Costa che, per la collocazione temporale e le celle agganciate, dimostrerebbe che egli, al momento del delitto, si trovava in tutt'altra zona. Il dato, della cui potenziale rilevanza in chiave indiziaria non può certo dubitarsi, è stato, tuttavia, debitamente vagliato dal Tribunale del riesame che, per un verso, ha notato che Bellavia, spostandosi verso il luogo del delitto, ben avrebbe potuto impegnare diverse celle, e, per altro verso, ha sottolineato come, in ipotesi, egli avrebbe potuto previamente consegnare l'apparecchio ad altra persona: considerazioni, queste, che, nella prospettiva tipica del giudizio cautelare, appaiono tutt'altro che peregrine — anche perché non smentite da distinte e contrarie risultanze istruttorie — e che, per di più, si inseriscono armonicamente all'interno di una motivazione che, forte degli elementi sopra descritti (le dichiarazioni di Quaranta, le parole di Nicotra, le immagini che ritraggono Bellavia), appare, nel complesso, scevra da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.
5. Privo di pregio è, infine, il terzo ed ultimo motivo di ricorso, vedente sulla legittimità della contestazione dell'aggravante del c.d. «metodo mafioso» ex art. 416-bis.1. cod. pen.. Il Tribunale del riesame, in proposito, ha affermato che «le specifiche modalità della condotta, messe in atto con tutte le caratteristiche tipiche delle spedizioni punitive e diretta anche nei confronti del Di Stefano, così inserendosi a pieno titolo nell'ambito della feroce faida fra le fazioni avverse del gruppo criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti fra l'Italia ed il Belgio, evidenziano senz'altro, a livello di metodo utilizzato, i tratti peculiari dell'intimidazione mafiosa, finalizzata a imporre con la forza, la minaccia e la violenza la propria supremazia in un determinato ambito di operatività o in un preciso contesto territoriale».
Il ricorrente obietta, per converso, che la faida tra gruppi contrapposti, nella cui cornice il fatto in contestazione si iscrive, è stata originata da desiderio di vendetta piuttosto che dall'intento di conseguire la supremazia mafiosa su un determinato territorio ed aggiunge che la connotazione soggettiva della circostanza aggravante, di recente sancita dal massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), impone l'accertamento, nel caso di specie omesso, dell'intenzionalità del dolo, per essere, si legge alla pag. 20 del ricorso, «la volontà degli autori [...] diretta [...] a imporre una "supremazia in un determinato ambito di operatività e non invece [...] a porre in essere esclusivamente delle reciproche ritorsioni (o, meglio, a vendicare precedenti fatti di sangue)"».Trattasi di prospettiva fallace, perché basata sul presupposto che l'aggravante speciale sia stata contestata sub specie di commissione del fatto al fine di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, laddove, invece, a Bellavia si ascrive di avere perpetrato reati, in primo luogo il duplice tentato omicidio, avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., ovvero ricorrendo al c.d.
«metodo mafioso»; fattispecie circostanziale, questa, pure disciplinata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. ma distinta, innanzitutto ontologicamente, da quella evocata da Bellavia ed interessata, tra l'altro, dal menzionato intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione. Non pertinenti si rivelano, dunque, i riferimenti alla natura soggettiva dell'aggravante e, ancor più, all'intenzionalità del dolo, mentre gli argomenti spesi, al riguardo, dal Tribunale del riesame, appaiono incensurabili in quanto ossequiosi del canone ermeneutico secondo cui «La circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso» (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190; in termini, cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103).
6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.Trasmessa copia ex art 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, lì
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di