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Sentenza — n. 31844/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31844/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31844/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DURDEVIC DAVOR nato a PATRAK( CROAZIA) il 14/06/1966 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; tettt5:11=hr=ecinsiela4=cleize~20.-90~- Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di Davor Durdevic ha proposto ricorso straordinario contro la sentenza n. 35919 del 29 ottobre 2020, depositata il successivo 15 dicembre, adducendo l'errore di fatto consistito nell'aver dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 maggio 2019 Per ritenuta tardività dell'atto di appello.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 31844/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Davor Durdevic ha proposto ricorso straordinario contro la sentenza n. 35919 del 29 ottobre 2020, depositata il successivo 15 dicembre, adducendo l'errore di fatto consistito nell'aver dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 maggio 2019 Per ritenuta tardività dell'atto di appello.

Parole chiave

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notifica tardiva dei difetti ritardo ingiustificato tempestività dell'inoltro prove tardive istanza di ricusazione tardiva vizio di procedura

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
Come concordemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, "l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DURDEVIC DAVOR nato a PATRAK( CROAZIA) il 14/06/1966 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; tettt5:11=hr=ecinsiela4=cleize~20.-90~- Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di Davor Durdevic ha proposto ricorso straordinario contro la sentenza n. 35919 del 29 ottobre 2020, depositata il successivo 15 dicembre, adducendo l'errore di fatto consistito nell'aver dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 maggio 2019 Per ritenuta tardività dell'atto di appello.

Secondo la Corte di cassazione l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado fu notificato il 5 febbraio 2010, mediante consegna all'imputato stesso dell'atto depositato presso l'ufficio postale. L'assunto è però frutto di una svista, della confusione tra la data dell'invio della notifica con quella di ricezione della stessa da parte del Durdevic. Ciò si evince dalla stessa relazione di notificazione, ove si dà atto della spedizione a mezzo di raccomandata in data 2 febbraio 2010. È allora evidente che la notifica non è stata eseguita dopo soltanto due giorni dalla spedizione della raccomandata fatta da una città, Rovigo, ad un'altra, Zagarolo.

2. Il ricorso è manifestamente infondato perché l'errore in ipotesi commesso è all'evidenza privo del carattere, necessario, della decisività. Come concordemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, "l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato" - tra le molte, Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Rv. 259503 -. Nel caso in esame, invece, la dichiarazione di inammissibilità asseritamente viziata è stata pronunciata anche per ragioni diverse dalla affermata tardività dell'atto di appello, che il ricorrente ritiene erroneamente rilevata. È chiaro, quindi, che anche se quest'ultima asserzione dovesse essere frutto di un errore di fatto, di una svista, la conclusione decisoria non potrebbe mutare, con irrilevanza dell'errore fatto valere.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 lug