Sentenza — n. 31842/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARLINO MARCO nato a MILANO il 12/03/1987 avverso l'ordinanza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE S,ANTALUCIA . letteQatite le conclusioni del PG delk . eSsea, \\~C•0\ rM\S. t\\s(\à3 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Marco Carlino, volta a far dichiarare l'inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale di Milano in relazione alla sentenza di condanna della locale Corte di appello alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il delitto di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 656 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31842/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di legittimità è concordemente assestata sul principio per il quale "la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta" - Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Rv. 276312 -.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARLINO MARCO nato a MILANO il 12/03/1987 avverso l'ordinanza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE S,ANTALUCIA . letteQatite le conclusioni del PG delk . eSsea, \\~C•0\ rM\S. t\\s(\à3 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Marco Carlino, volta a far dichiarare l'inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale di Milano in relazione alla sentenza di condanna della locale Corte di appello alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il delitto di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen.
Ha a tal fine condiviso l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'ostatività del reato oggetto di condanna in riferimento alla sospensione dell'ordine di esecuzione non viene meno pur quando siano state ritenute prevalenti le circostanze attenuanti sulle aggravanti, essenziali per la qualificazione del reato come ostativo, in quanto il giudizio di comparazione rileva solo per la pena e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Marco Carlino, che ha dedotto vizio di violazione di legge. Se una circostanza aggravante, come nel caso del ricorrente, è stata dichiarata sub-valente rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti, essa non può esplicare alcun effetto, neppure nei limiti di un mero richiamo quoad poenam. Ove non si ritenga di accogliere questa interpretazione, si richiede la rimessione della questione alle Sezioni unite.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
2. La giurisprudenza di legittimità è concordemente assestata sul principio per il quale "la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta" - Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Rv. 276312 -.
Ancor prima Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, Rv. 253784 aveva stabilito concordemente che "la condanna per il delitto di rapina aggravata è d'ostacolo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, in quanto delitto indicato dall'art. 4-bis ord. pen., pur quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenZa o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, dato che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali, tipizzanti la condotta. E allo stesso modo in anni ancora precedenti Sez. 2, n. 3731 del 28/06/2000, Rv. 217096 aveva chiarito che "il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, previsto dal nuovo testo dell'art. 656 cod. proc. pen. in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4 bis legge n. 354 del 1975, opera anche .... quando, essendo indicato dall'art. 4 bis citato un reato solo nella forma aggravata (nella specie, rapina aggravata), la sentenza abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza, sull'aggravante contestata, delle attenuanti generiche, atteso che il giudizio di comparazione può comportare l'elisione delle aggravanti solo quoad poenam, ma non escluderle dalla fattispecie criminosa, della quale esse fanno parte come elementi accidentali tipizzanti la condotta dell'agente".
3. L'univocità dell'orientamento interpretativo rende palese la manifesta infondatezza della doglianza e preclude di ravvisare in materia i presupposti di un contrasto, anche solo potenziale, che induca alla rimessione del ricorso alle Sezioni unite.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore elella Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos