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Sentenza — n. 31841/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31841/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31841/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCANNI NICOLA nato a BARI il 01/08/1970 avverso l'ordinanza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/ ~the le conclusioni del PG ysyki S.a •11 \SNuk.5\\NNA\i‘rt% Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Lecce ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione proposta da Nicola Scanni in riferimento alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di assise di appello di Bari il 19 aprile 2016, divenuta irrevocabile il 19 giugno 2017.

Regesto Legislator

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art. 630 cod. proc. pen, art. 117 Cost, art. 111 Cost; Sentenza — n. 31841/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel ritenere l'immutabilità del giudicato di fronte al mutato quadro legale non si è confrontata con i superiori principi di diritto e ha optato per una interpretazione dell'art. 630 cod. proc. pen. in rapporto di inconciliabilità con il disposto costituzionale dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 Cedu. In via subordinata, in caso di non accoglimento della richiesta di annullamento, si propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen., per violazione degli articoli 3, 111 e 117 Cost., nella parte in cui non prevede l'estensibilità del rimedio revocatorio ai casi in cui il giudicato di condanna, pur nell'accertata violazione dei principi di cui all'art. 6 Cedu, non sia stato investito da una sentenza della Corte europea.

Parole chiave

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procedure di ricorso istanza di revisione penale termine di revisione diritto a un ricorso effettivo violazione dei diritti procedurali Convenzione di Vienna

Disposizioni normative citate

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art. 630 cod. proc. pen
La Corte territoriale ha erroneamente collocato la domanda di revisione nell'alveo di cui all'art. 630 cod. proc. pen.
art. 117 Cost
La Corte territoriale ha omesso ogni argomentazione per giustificare l'inosservanza di detta disposizione e ha offerto una soluzione in evidente violazione dell'art. 117 Cost.
art. 111 Cost
in rapporto di inconciliabilità con il disposto costituzionale dell'art. 111 Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCANNI NICOLA nato a BARI il 01/08/1970 avverso l'ordinanza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; lette/ ~the le conclusioni del PG ysyki S.a •11 \SNuk.5\\NNA\i‘rt% Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Lecce ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione proposta da Nicola Scanni in riferimento alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di assise di appello di Bari il 19 aprile 2016, divenuta irrevocabile il 19 giugno 2017.

Nicola Scanni ha lamentato che la condanna è stata pronunciata sulla base delle dichiarazioni di alcuni testimoni, che sono state diversamente apprezzate in appello rispetto a quanto fatto dal giudice di primo grado. In tal modo si è violata la legge penale in riferimento alla cd. revisione europea, che opera pur quando non vi sia un giudizio della Corte Edu che abbia sancito la violazione di un diritto convenzionale nel corso del processo interno. 1.1. La Corte di appello ha anzitutto rilevato che la richiesta è riproposizione di altra già dichiarata inammissibile con provvedimento del 10 aprile 2019.

Ciò nonostante, la Corte ha provveduto a dare conto dell'inammissibilità anche per altre ragioni, e specificamente in forza del consolidato principio di diritto per il quale è inammissibile il ricorso volto ad ottenere la cd. revisione europea quando la richiesta sia relativa a situazione processuale esaurita e coperta da giudicato, in assenza di esito favorevole dinnanzi alla Corte Edu da eseguire in Italia, a prescindere dalla natura "pilota", ovvero ordinaria della sentenza europea richiamata a sostegno della richiesta.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di Nicola Scanni, che hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte territoriale ha erroneamente collocato la domanda di revisione nell'alveo di cui all'art. 630 cod. proc. pen. e specificamente in quello della revisione europea. La domanda infatti è stata avanzata attraverso lo strumento di cui all'art. 4 del Protocollo 7 della Cedu, che ha natura immediatamente precettiva. La Corte territoriale ha omesso ogni argomentazione per giustificare l'inosservanza di detta disposizione e ha offerto una soluzione in evidente violazione dell'art. 117 Cost.

Nel ritenere l'immutabilità del giudicato di fronte al mutato quadro legale non si è confrontata con i superiori principi di diritto e ha optato per una interpretazione dell'art. 630 cod. proc. pen. in rapporto di inconciliabilità con il disposto costituzionale dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 Cedu. In via subordinata, in caso di non accoglimento della richiesta di annullamento, si propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. proc. pen., per violazione degli articoli 3, 111 e 117 Cost., nella parte in cui non prevede l'estensibilità del rimedio revocatorio ai casi in cui il giudicato di condanna, pur nell'accertata violazione dei principi di cui all'art. 6 Cedu, non sia stato investito da una sentenza della Corte europea.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. È stato già compiutamente affrontato dalla Corte di cassazione il tema della incidenza sul giudicato di condanna degli orientamenti giurisprudenziali della Corte Edu che affermino la violazione del diritto convenzionale al giusto processo in conseguenza di determinazioni del giudice interno legittimate dalla normativa processuale. Si fa ora richiamo ad alcune decisioni che di recente hanno posto il principio di diritto, dalla cui applicazione discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in esame. 2.1. Sez. 1, n. 56163 del 23/10/2018, Rv. 274557 ha statuito l'inammissibilità del "ricorso volto ad ottenere la c.d. revisione europea quando la richiesta sia relativa a situazione processuale esaurita e coperta da giudicato, in assenza di esito favorevole dinanzi alla Corte EDU da eseguire in Italia, a prescindere dalla natura pilota o ordinaria della sentenza europea richiamata a sostegno dell'istanza".

Sez. 5, n. 7918 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275628, nel ribadire il principio, ha espressamente negato, con riguardo ad una fattispecie di riforma di sentenza assolutoria di primo grado in assenza di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, il carattere di sentenza pilota alla decisione della Corte EDU, sezione prima, 29 giugno 2017, Lorefice contro Italia, avuto riguardo sia al tenore del dispositivo, limitato al riconoscimento della tutela risarcitoria, sia all'ordito motivazionale, esclusivamente incentrato sulla ritenuta violazione dell'art.6 della Convenzione nello specifico caso esaminato.

3. Per le ragioni compiutamente svolte nelle sentenze appena richiamate anche il ricorso de quo va dichiarato inammissibile. Né assume rilievo, in senso contrario, il richiamo fatto dal ricorrente allìart. 4 del Protocollo 7 della Convenzione Edu, ove si stabilisce tutt'altro, ossia il "diritto di non essere giudicato o punito due volte" e si precisa che questa prerogativa non impedisce "la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio 2 ‘,4 fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta". 3.1..

Non merita infine( considerazione la prospettata questione di costituzionalità dell'art. 630 cod. proc. pen. per le ragioni espresse nella richiamata sentenza Sez. 1, n. 56163 del 23/10/2018. Sarebbe infatti del tutto irragionevole il riconoscimento di una portata demolitoria del giudicato delle sentenze della Corte Edu ben più forte di quelle di illegittimità pronunciate dalla Corte costituzionale su norme di pari tipo, ossia su norme processuali. Si è in quella sede osservato che "per le pronunce di illegittimità costituzionale la legge si è premurata di definire i rapporti con i giudicati di condanna, prescrivendo espressamente che «quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali» - articolo 30, comma quarto, I. n. 87 del 1953 -"; e che ciò avviene soltanto se la dichiarazione di incostituzionalità abbia ad oggetto la norma incriminatrice o anche, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, norme comunque incidenti sul trattamento sanzionatorio.

Si è quindi aggiunto che altrettanto non è previsto per il caso in cui oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale sia una norma processuale applicata nel procedimento conclusosi con il giudicato di condanna, "seppure si ritenga che essa appartenga al nucleo del cd. giusto processo costituzionale". 3.2. È allora ovvio concludere che sarebbe del tutto irragionevole, a fronte di questo sistema di relazione tra il giudicato di condanna e le pronunce di illegittimità costituzionale delle norme processuali applicate in quel procedimento, dedurre la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art.630 cod. proc. pen. per la parte in cui non riconosce alle sentenze della Corte Edu - beninteso non pronunciate sul procedimento conclusosi col giudicato di condanna di cui si invoca il superamento - una forza demolitrice ben maggiore.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i