Sentenza — n. 31840/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MURESAN MARIN DOREL nato il 10/06/1979 avverso l'ordinanza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SAZT=A; lette~te le conclusi ni del PG cì.S\ •fou' òk\t\\, \n4\wrez Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato presentata nell'interesse di Marin Done! Muresan, condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 10 ottobre 2018 alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1000,00 di ammenda.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31840/2021 — snpen · Corte di Cassazione: V'è prova in atti che un rapporto professionale non si è mai instaurato e non per una manifesta mancata diligenza del ricorrente.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MURESAN MARIN DOREL nato il 10/06/1979 avverso l'ordinanza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SAZT=A; lette~te le conclusi ni del PG cì.S\ •fou' òk\t\\, \n4\wrez Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato presentata nell'interesse di Marin Done! Muresan, condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 10 ottobre 2018 alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1000,00 di ammenda.
Ha a tal fine rilevato che l'interessato elesse domicilio presso il difensore di ufficio, in sede di identificazione al momento del controllo di polizia giudiziaria, ed era nelle condizioni di poter comprendere pienamente il significato processuale della propria dichiarazione. Al momento della elezione di domicilio era stabilmente residente a Roma da diversi anni e comprendeva perfettamente la lingua italiana sia parlata che scritta. Era peraltro consapevole dei meccanismi del processo italiano, perché anni prima era stato sottoposto a procedimento penale, e con l'elezione di domicilio precisò di essere consapevole che non avrebbe ricevuto alcun atto presso la residenza o il domicilio o sede di lavoro e che ogni notificazione sarebbe stata eseguita presso il legale a tal fine indicato. 3,91,te-Q 2.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di MaririMuresan, che ha dedotto difetto di motivazione. 2.1. La Corte di appello ha reso una motivazione meramente apparente che si è risolta in illegittime presunzioni in assenza del benché minimo accertamento in fatto, specie in riferimento al coefficiente psicologico di eventuali condotte positive poste in essere dal condannato e dirette a poterlo ritenere responsabile di una "volontaria sottrazione" al procedimento in cui era imputato. Quel che è certo è che il ricorrente ha avuto conoscenza della esistenza del procedimento penale a suo carico solo quando ha ricevuto la notifica a mani proprie dell'ordine di esecuzione, Il Tribunale, dichiarando l'assenza sul mero presupposto di una pregressa elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, non ha verificato se tra il ricorrente e il difensore vi fu un effettivo rapporto.
V'è prova in atti che un rapporto professionale non si è mai instaurato e non per una manifesta mancata diligenza del ricorrente.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
2. A fronte delle argomentazioni contenute nell'impugnata ordinanza, secondo cui il ricorrente non versò in situazione di incolpevole conoscenza del processo, e della sentenza che lo concluse, in ragione di una pluralità di argomenti e dati desumibili dagli atti del procedimento, il ricorso non ha sviluppato rilievi critici con la necessaria specificità e con adempimento dell'onere di allegazione di fatti capaci di attestare l'assunto contrario, ossia che la sua assenza fu conseguenza di "incolpevole mancata conoscenza del processo". La Corte di appello ha messo in evidenza che il ricorrente elesse domicilio presso il difensore di ufficio e che dopo nulla fece - pur comprendendo la lingua italiana e pur consapevole dei meccanismi del processo penale per pregressa diretta esperienza - al fine di mantenere il necessario contatto informativo con il difensore, sostanzialmente disinteressandosi dello sviluppo del procedimento.
3. Il ricorrente, limitandosi a criticare le argomentazioni della Corte di appello, tacciate di esser frutto di mere presunzioni, non ha indicato, con la necessaria specificità, da quale atto o fatto possa concretamente dedursi che il rapporto difensivo non si instaurò effettivamente. Alle affermazioni del giudice, ritenute meramente assertive, ha replicato con critiche generiche, non sostenute, come già prima evidenziato, dall'adempimento dell'onere di allegazione, capace di sollecitare eventualmente i poteri istruttori del giudice, circa l'inadeguatezza dell'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, e del rapporto difensivo contestualmente instaurato, a dargli conoscenza effettiva dello svolgimento del processo.
4. Il ricorso èÌpertanto,generico e deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen