Sentenza — n. 31834/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIMPINELLA VINCENZO nato ad AVELLINO il 18/01/1968 avverso l'ordinanza del 24/09/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere Mariaemanuela Guerra; lette le conclusioni del Pubblico ministero che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse essendo il ricorrente stato scarcerato per fine pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31834/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione, nell'interesse di Vincenzo Pimpinella, l'Avvocato Vincenza Falco, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione alla omessa concessione della misura richiesta in base alla erronea applicazione della causa ostativa di cui all'art. 58-quater, comma 3, Ord. pen. e al riferimento al concetto di "latitanza di fatto".
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIMPINELLA VINCENZO nato ad AVELLINO il 18/01/1968 avverso l'ordinanza del 24/09/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere Mariaemanuela Guerra; lette le conclusioni del Pubblico ministero che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse essendo il ricorrente stato scarcerato per fine pena.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 24 settembre 20:L9 il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava la richiesta di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis Ord. pen., avanzata da Vincenzo Pimpinella, con riferimento alla pena di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino in data 23 luglio 2015. Il Tribunale riteneva che non ricorressero i presupposti per concedere la richiesta misura alternativa in quanto già in passato aveva subito la revoca della misura della semilibertà e si era reso di fatto latitante dal luglio 2015 al 4 giugno 2017, quando veniva tratto in arresto.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione, nell'interesse di Vincenzo Pimpinella, l'Avvocato Vincenza Falco, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione alla omessa concessione della misura richiesta in base alla erronea applicazione della causa ostativa di cui all'art. 58-quater, comma 3, Ord. pen. e al riferimento al concetto di "latitanza di fatto".
3. Dalla interrogazione svolta, a mezzo della Cancelleria, attraverso il sistema informativo del Ministero della giustizia risulta che il ricorrente in data 6 ottobre 2020 (ossia dopo il deposito del ricorso) è stato scarcerato per espiazione della pena.
4. L'esame del ricorso nel merito è, pertanto, precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di int:eresse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, inducente alla inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.
U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308). Suddetto requisito deve sussistere oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). In particolare, nel caso di specie ricorre una «carenza d'interesse sopraggiunta», che trova il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.
U, n. 6624 del 27/10/2011, citata, Rv. 251694).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non consegue alcuna condanna al pagamento delle spese o della somma a favore della cassa delle ammende. In questo senso è orientata la prevalente giurisprudenza di legittimità, la quale pone a fondamento di questa conclusione l'assenza di soccombenza, anche solo virtuale, della parte ricorrente (così SU, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01, e SU, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01, nonché di recente, Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse Così deciso in data 10/06/2021