Sentenza — n. 31830/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIB. LIBERTA' ROMA nei confronti di: GIP TR ROMA con l'ordinanza del 10/02/2021 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso in data 22 gennaio 2021 il GUP del Tribunale di Roma ha trasmesso, per competenza, al Tribunale del Riesame della medesima sede giudiziaria l'atto di opposizione proposto ai sensi dell'art.59 co.6 da uno dei creditori esclusi dalla ammissione allo stato passivo (Palma Francesco Saverio), nell'ambito del procedimento n.19710/2015 RGNR , 2. Con provvedimento emesso in data 10 febbraio 2021 il Tribunale del Riesame, destinatario degli atti, ha emesso ordinanza con cui solleva conflitto negativo di competenza. 2.1 In sintesi, il Tribunale evidenzia che :
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 104 bis disp. att. cod. proc.pen; Sentenza — n. 31830/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I n. 12172 del 20.2.2019, n.m.) comporta effettivamente la attribuzione del procedimento in opposizione ad un giudice 'diverso' dal 'giudice delegato' che ha disposto in prima battuta la esclusione (tale va ritenuto il Gip in sede di formazione dello stato passivo, nei limiti in cui si tratti del giudice che ha emesso il decreto di sequestro ai sensi del co.1 ter dell'art. 104 bis disp. att. cod. proc.pen.), va detto N che la individuazione di tale autorità giurisdizionale nel Tribunale per il riesame, sostenuta in detti arresti, non può essere condivisa.
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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIB. LIBERTA' ROMA nei confronti di: GIP TR ROMA con l'ordinanza del 10/02/2021 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso in data 22 gennaio 2021 il GUP del Tribunale di Roma ha trasmesso, per competenza, al Tribunale del Riesame della medesima sede giudiziaria l'atto di opposizione proposto ai sensi dell'art.59 co.6 da uno dei creditori esclusi dalla ammissione allo stato passivo (Palma Francesco Saverio), nell'ambito del procedimento n.19710/2015 RGNR , 2. Con provvedimento emesso in data 10 febbraio 2021 il Tribunale del Riesame, destinatario degli atti, ha emesso ordinanza con cui solleva conflitto negativo di competenza. 2.1 In sintesi, il Tribunale evidenzia che :
a) ad essere oggetto di verifica, in caso di diniego di ammissione allo stato passivo, è la tutelabilità di un diritto di credito inciso dalla statuizione di confisca;
b) ciò rende non assimilabile la situazione procedimentale al caso, evocato da taluni arresti della giurisprudenza di legittimità, della domanda di restituzione del bene oggetto di confisca da parte del terzo formale proprietario;
c) non potrebbe, dunque, ricadere la procedura di opposizione ex art.59 co.6 d.lgs.n.159 del 2011, nei casi di confisca emessa in sede penale, nell'ambito cognitivo del Tribunale del Riesame.
3. Va ritenuto sussistente il conflitto, per le ragioni che seguono. 3.1 La competenza a conoscere delle opposizioni del creditore non ammesso allo stato passivo va ritenuta di tipo funzionale, in quanto deriva da una particolare attribuzione legislativa (art. 59 cod. ant.), riguardante la disciplina dei procedimenti tesi ad apprezzare la tutelabilità di una pretesa creditoria, incisa da un provvedimento di confisca. Si tratta, in tutta evidenza, di un procedimento di matrice civilistica, posto che il creditore è - per definizione - soggetto terzo (rispetto al tema della penale responsabilità) che agisce innanzi al giudice "della confisca" per ottenere, secondo le condizioni di legge, il riconoscimento del proprio diritto ad una prestazione a carattere patrimoniale, tale da limitare il valore economico della confisca medesima.
Questa Corte di legittimità, con diversi arresti (v. Sez. V n. 411 del 22.11.2019, dep. 2020, rv 278300), ha affermato che la disciplina prevista - per il procedimento di prevenzione - dall'art.59 cod. ant. va applicata anche in sede penale in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni (art.104 bis disp. att. cod.proc.pen.) del codice di rito penale prescrivono l'osservanza della regolamentazione contenuta nel codice <, - antimafia in punto di amministrazione, gestione dei beni in sequestro e tutela dei terzi. 3.2 Ciò posto, va rilevato che trattandosi di competenza funzionale il conflitto risulta ammissibile anche nella ipotesi di 'appartenenza' dei due giudici (entrambi tesi a negare la propria competenza) al medesimo ufficio giudiziario territoriale (nella specie il Tribunale di Roma), come in più occasioni ribadito nella interpretazione delle disposizioni regolatrici operata da questa Corte (v.
Sez. I n. 50893 del 21.6.2018, rv 274681).
4. Nell'affrontare il tema in diritto, il Collegio intende ribadire i contenuti già espressi in caso analogo nella decisione Sez. I n. 19106 del 22.4.2021, rv 281363, nei modi che seguono. 4.1 Nelle prime decisioni di questa Corte di legittimità intervenute sull'argomento si è ritenuta, anche per implicito, la competenza del Giudice per le indagini preliminari a conoscere delle opposizioni proposte ai sensi dell'art. 59 co.6 cod.ant. (sent. n. 18231 del 2019, nonché Sez. I n. 4691 del 28.1.2020). Successivamente è stata realizzata in alcuni arresti una diversa interpretazione del rapporto tra prima decisione (la esclusione dallo stato passivo ex art. 59 co.1 cod.ant.) e la opposizione del creditore escluso (art. 59 co.6), tesa a valorizzare la natura di impugnazione di tale atto e della conseguente procedura, con necessaria attribuzione del giudizio sulla opposizione ad un giudice diverso da quello che ha deliberato l'esclusione contestata.
In particolare, va evidenziato che secondo Sez. H n. 7879 del 30.1.2020 - rv 278227-, seguita da Sez. II n. 7064 del 12.1.2021 - rv 280661 - la competenza in tema di opposizione del creditore escluso deve essere attribuita al Tribunale del riesame dei provvedimenti coercitivi, in quanto organo cui è istituzionalmente devoluta la valutazione in secondo grado dei provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari. 4.2 II Collegio, per le ragioni che seguono, ritiene di condividere solo in parte tale indirizzo interpretativo. In particolare, se da un lato la considerazione della prevalente natura di impugnazione dell'atto di opposizione di cui si discute (affermata anche da Sez.
I n. 12172 del 20.2.2019, n.m.) comporta effettivamente la attribuzione del procedimento in opposizione ad un giudice 'diverso' dal 'giudice delegato' che ha disposto in prima battuta la esclusione (tale va ritenuto il Gip in sede di formazione dello stato passivo, nei limiti in cui si tratti del giudice che ha emesso il decreto di sequestro ai sensi del co.1 ter dell'art. 104 bis disp. att. cod. proc.pen.), va detto N che la individuazione di tale autorità giurisdizionale nel Tribunale per il riesame, sostenuta in detti arresti, non può essere condivisa.
Ed invero, non può omettersi di evidenziare - sul punto - che in sede di regolamentazione legislativa del procedimento di formazione dello stato passivo, l'art. 59 cod.ant. ripartisce le competenze tra giudice delegato (al comma 1) e Tribunale che ha applicato la misura di prevenzione (al co.6). La logica sottesa a simile ripartizione è quella, in tutta evidenza, di coniugare il diritto del creditore escluso ad ottenere una rivalutazione il più possibile 'autonoma' del provvedimento di esclusione con l'attribuzione del reclamo ad un giudice che abbia 'conosciuto' della confisca e dunque delle sue condizioni di applicabilità, in fatto e in diritto.
La trasposizione di tale assetto in sede penale vede, allo stato, regolamentati in modo espresso i soli compiti del giudice delegato (art. 104 bis co.1 ter disp.att.) ed impone, pertanto, di realizzare in sede interpretativa il massimo grado di aderenza possibile ai contenuti letterali ed alla ratio della disposizione dettata per la procedura di prevenzione, oggetto di richiamo. Seguendo tale prospettiva, il Collegio ritiene che la competenza del Tribunale del riesame non realizzi dette condizioni, atteso che trattasi di un organo che se da un lato esplica funzioni ordinarie di controllo sui provvedimenti emessi dal Gip in sede cautelare penale, dall'altro non ha alcuna funzione in punto di emissione del provvedimento di confisca, aspetto che il Collegio ritiene dirimente.
Per tali ragioni è inconferente il parallelo con la situazione giudicata da Sezioni Unite, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938, che riguarda specificamente l'appello proposto al tribunale del riesame dal terzo, rimasto estraneo al processo penale di cognizione, avverso il provvedimento di diniego della restituzione dei beni di sua proprietà, già in sequestro. La richiesta in questione attiene al solo profilo cautelare della misura ablativa e non investe la decisione di confisca. L'affermazione di principio delle Sezioni Unite segue, dunque, il criterio generale attributivo della competenza in materia di impugnazioni avverso misure cautelari, rispetto alla quale il procedimento di verifica dei crediti è autonomo e rispondente a diverse finalità.
La natura giuridica della posizione soggettiva azionata nel procedimento di ammissione del credito - evidenziata in apertura - non è assimilabile a quella del terzo proprietario di bene sequestrato ed essa trova spazio di apprezzamento in sede penale in quanto correlata alla decisione di confisca, decisione che nel realizzare l'acquisto a titolo originario dei beni che ne sono oggetto in capo allo Stato determina, in ragione dei principi generali dell'ordinamento, la necessità di offrire tutela al creditore che versi in condizione di buona fede (ex art.52 cod. ant.).Per tale ragione, a parere del Collegio, in sede penale non può essere alterato il rapporto tra giudice delegato e giudice che nel medesimo procedimento si è pronunziato - disponendola - sulla confisca, ed a tale giudice (sia esso individuabile nel GUP o nel Tribunale collegiale in ragione delle opzioni sul rito del soggetto imputato cui sono attribuiti i beni) va attribuita la cognizione delle procedure di opposizione introdotte ai sensi dell'art.59 co.6 cod. ant. . 4.3 Nel procedimento che ha determinato l'insorgenza del conflitto, la statuizione di confisca, per quanto risulta dagli atti, è avvenuta in sede di rito abbreviato celebrato innanzi al GUP (dott.ssa Chiara Gallo) del Tribunale di Roma (sentenza del 19.7.2019), che va pertanto individuato quale giudice funzionalmente competente alla trattazione della procedura di opposizione, per le ragioni sin qui esposte.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 12 luglio 2021 Il Cons