Sentenza — n. 31825/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 24 settembre 2018, Il Tribunale di Cassino ha dichiarato Lucciola Pierluigi colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. per avere continuato a svolgere l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sebbene diffidato con ordinanza emessa dal dirigente del settore sviluppo economico del Comune di Formia per motivi di igiene.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 650 cod. pen; Sentenza — n. 31825/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto posto, pur risultando il reato, consumato il 24 luglio 2014, prescritto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUCCIOLA PIERLUIGI nato a FORMIA il 22/03/1970 avverso la sentenza del 24/09/2018 del TRIBUNALE di CASSINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata udito il difensore fiducia dell'imputato, avvocato DI CROCE ANDREA, che si è associato alla richiesta del PG chiedendo l'accciglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 settembre 2018, Il Tribunale di Cassino ha dichiarato Lucciola Pierluigi colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. per avere continuato a svolgere l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sebbene diffidato con ordinanza emessa dal dirigente del settore sviluppo economico del Comune di Formia per motivi di igiene.
2. Avverso l'illustrata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, il Lucciola, per il tramite del difensore di fiducia avv. Andrea Di Croce, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo denunzia violazione di legge, con riferimento all'art. 650 cod. pen. nonché agli artt. 54 d.lgs. n. 267 del 2000 e 38 della legge n. 142 del 1990. Evidenzia, in particolare, che il provvedimento che si assume violato, oltre ad essere stato emesso da organo diverso dal sindaco, unico titolare del potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti, non contiene alcun riferimento a ragioni di igiene o sanità pubblica. 2.1.
Con il secondo motivo lamenta che la norma incriminatrice contestata, di pacifica natura sussidiaria, sia stata applicata nonostante l'ordinamento sanzioni, in via specifica ed autonoma, l'inosservanza del provvedimento dell'autorità oggetto di contestazione. 2.3. Con il terzo motivo deduce l'insussistenza della condotta inosservante del provvedimento; l'imputato ha svolto, infatti, attività di somministrazione non assistita che è perfettamente compatibile con la destinazione dei locali, come confermato dall'amministrazione comunale nella nota in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che primo motivo è infondato. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, comma 5, 50, commi 3 e 5, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), i dirigenti amministrativi degli enti locali sono competenti anche all'emissione di ordinanze contingibili e urgenti "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" ,perché non di pertinenza esclusiva del sindaco, quale ufficiale del Governo, come i provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini (Sez. 1, n. 39132 del 08/10/2008, Di Viaggiano, Rv. 241136).
2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato ed assorbente. 2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 cod. pen., anche in ragione della espressa clausola di sussidiarietà, è configurabile soltanto quando la condotta contestata riguardi la violazione di provvedimenti "per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o di igiene", legittimamente adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre resta estranea alla sfera di applicazione di tale norma l'inottemperanza ad ordinanze volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, posto che l'omissione, in tal caso, viene sanzionata in via amministrativa da specifiche norme del settore (da ultimo Sez.3 n. 20417 del 21/02/2018, Delicato, Rv. 273223;
Sez.1, n. 1200 del 15/11/2012 dep. 2013, Napoli, Rv. 254247). 2.2. Siffatta situazione ricorre nel caso in verifica. L art. 10, legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificato dall'art. 12, del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, che disciplina la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, prevede, nell'ipotesi di esercizio senza autorizzazione dell'attività di somministrazione degli alimenti, integrante la medesima inottemperanza contestata al Lucciola, la comminazione di una sanzione pecuniaria amministrativa ("A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione ... ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio").
Essendo, pertanto, la specifica condotta inadempiente contestata al ricorrente regolata da una apposita legge, per più con la previsione di conseguenze sanzionatorie di tipo amministrativo, non poteva trovare applicazione la norma incriminatrice di di cui all'650 cod. pen.
3. Tanto posto, pur risultando il reato, consumato il 24 luglio 2014, prescritto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso, in Roma il 4 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Preside n e Francesco Aliffi Monica Bo'ill>