Cassation Court dismisses appeal on criminal detention review regarding territorial jurisdiction over organized crime associations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Michael Gabrielli and Thomas De Innocenti inadmissible regarding a review of pre-trial detention jurisdiction. The defense argued that the trial court failed to properly weigh evidence establishing the gravity of the crime and misidentified the competent authority for an organized crime group. The court rejected these claims, affirming that territorial jurisdiction for associations is determined by the location of the criminal base's operational activity rather than the residence of the leader.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 c.p.p.; In organized crime cases, territorial jurisdiction is determined by the location of the criminal base where planning and direction occur, not the residence of the leader.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GABRIELLI MICHAEL nato a CAMPOSAMPIERO il 27/05/1978 DE INNOCENTI THOMAS nato a CITTADELLA il 12/02/1983 avverso l'ordinanza del 26/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Il P.G. dot. LUIGI BIRRITTERI conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore avvocato PIERACCINI GIAN LUIGI che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Venezia in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha annullato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona nei confronti di Michael Gabrielli e Thomas De Innocenti limitatamente al reato di cui al capo 37), dichiarato, con riferimento al De Innocenti, l'incompetenza territoriale del Giudice che ha emesso la misura per essere competente «l'autorità giudiziaria di Vicenza» ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Verona e disponendo il mantenimento della misura ex art. 27 cod. proc. pen. per i rimanenti reati e rigettato, nel resto, la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Michael Gabrielli.
2. L'indagine di polizia giudiziaria dalla quale trae origine la misura cautelare applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, anche nei confronti di altri cinque indagati, ha riguardato il reato di associazione per delinquere funzionale alla commissione di plurimi reati contro il patrimonio (furti aggravati dalla disponibilità di armi commessi con l'esplosione di casse automatiche presso istituti bancari e postali), reati-fine consumati e tentati (furti, rapine e ricettazioni di armi ed esplosivi). Le investigazioni hanno preso le mosse dalla commissione nel periodo 2017- settembre 2020 di furti consumati e tentati ai danni di uffici postali e bancari con modalità comuni che hanno consentito di riferire, ragionevolmente, gli episodi al medesimo gruppo: commissione dei reati, prevalentemente, di sabato; presenza di più di persone travisate o vestite con abiti scuri; utilizzazione delle stesse automobili provento di furto e con targhe contraffatte; esplosione dello sportello con l'uso di ordigni artigianali; apertura della bocchetta erogatrice del denaro con una tessera bancomat; uso di un'asta piatta a forma di «T» per aprire il condotto di erogazione del denaro; scardinamento delle porte; impiego di un fucile AK 47, in un'occasione usato anche per esplodere colpi all'indirizzo dei Carabinieri intervenuti a seguito di una rapina (con conseguente imputazione anche del delitto di tentato omicidio - capo 29)).
Dalla constatazione della sistematica presenza di un'utenza cellulare nei luoghi di commissione delle filiali oggetto di assalto, le indagini hanno permesso di identificare tale Omar Martelli, soggetto costantemente in contatto con quell'utenza e ritratto dai sistemi di videosorveglianza riconosciuto per la sua andatura claudicante. Svolgendo servizi di osservazione, controllo del traffico telefonico, intercettazioni, perquisizioni e sequestri, proprio in relazione al Martelli, è stato possibile accertare il luogo in cui il gruppo era solito occultare le armi e l'esplosivo usato nei furti.
In tale luogo si era recato Michael Gabrielli, unitamente a Massimo Major, per recuperare armi ed esplosivi il 5 settembre 2020 quando era stato tratto in arresto. Gli altri componenti del gruppo (riusciti, in tale occasione, a sottrarsi all'arresto) sono stati identificati in Ubert Battistuzzi, Ulisse Cavazza e Thomas De Innocenti. Il Tribunale ha compiuto un rinvio all'analisi del Giudice per le indagini preliminari con riferimento ai singoli reati ed agli elementi indiziari, di volta in volta, valorizzati per ritenere esistente il quadro indiziario a carico degli indagati.
Con specifico riguardo ai reati di più recente consumazione (a partire dal maggio 2020 - capi 31) e seguenti) è stato evidenziato come le indagini svolte mediante videosorveglianza, analisi degli spostamenti dei veicoli ed intercettazioni abbiano consentito di acquisire elementi di «ragionevole certezza» in punto di individuazione di tutti i componenti del gruppo che hanno partecipato alle singole azioni e del quale facevano parte, per come accertato dalla predetta attività investigativa, il Gabrielli ed il De Innocenti. In relazione ai ruoli dei singoli ed alle responsabilità per gli specifici reati, il Tribunale ha richiamato le considerazioni del Giudice per le indagini preliminari che ha evidenziato come, originariamente. il sodalizio fosse composto da Ubert Battistuzzi, Ulisse Cavazza, Omar Martelli e Micheal Gabrielli.
In seguito si era aggiunto Massimo Major. Martelli era stato poi sostituito dal De Innocenti, per come pacificamente evincibile dal compendio intercettivo valorizzato dal Giudice per le indagini preliminari. Anche in ordine alla ricostruzione della fattispecie associativa di cui al capo 45), il Tribunale ha richiamato le considerazioni del primo giudice che ha valorizzato la sequenza degli episodi delittuosi consumati, le modalità esecutive, con particolare riguardo alla ripartizione di ruoli, alla disponibilità ed all'uso di armi, ai rapporti di parentela ed amicizia tra i componenti, alla stabilità dei rapporti sin dal 2017.
Più nel dettaglio, quanto agli indagati, ha indicato nel De Innocenti un soggetto che ha fatto ingresso nel sodalizio in epoca più recente sotto le strette direttive di Ubert Battistuzzi (che rivestiva una posizione di vertice) e lo stabile ruolo di autista del gruppo svolto dal Gabrielli. In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale ha evidenziato come il Giudice per le indagini preliminari avesse valorizzato l'estrema gravità dei fatti, l'esistenza di un allarmante contesto associativo, l'attualità delle condotte delittuose, la circostanza che gli indagati (ad eccezione di Simon Battistuzzi) fossero tutti gravati da precedenti penali.
3. Il Tribunale del riesame è stato adito dal difensore del Gabrielli che ha contestato la gravità indiziaria per tutti i reati per i quali l'indagato è stato attinto da misura cautelare (capi da 1) a 45)) ad eccezione di quelli di cui ai capi 34), 35) e 36) per i quali, in relazione del ridimensionamento del contributo criminoso fornito, ha chiesto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari. Il difensore del De Innocenti (attinto da misura cautelare per i reati dal capo 32) al capo 45)) ha preliminarmente sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Verona, per essere competente quello di Treviso.
Ha contestato la gravità indiziaria per i reati di cui ai capi 32), 39) (in punto di qualificazione giuridica), 40), 41), 42) e 45). Con riferimento ai residui reati ha chiesto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso una comunità. 3.1. Con riferimento alla posizione del De Innocenti il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza per territorio ritenendo competente non già l'autorità giudiziaria di Treviso (come sollecitato dalla difesa) ma quella di Vicenza. Il collegio ha aderito all'orientamento giurisprudenziale per cui il luogo di consumazione del reato di associazione a clelinquere deve essere inteso come quello in cui avviene l'elaborazione, l'ideazione e la programmazione dell'attività delittuosa coincidente con quello in cui si è manifestata l'operatività della struttura associativa.
Poiché, nel caso di specie, tale ubicazione non è nota, è impossibile collegare la competenza territoriale per tutti i reati contestati al De Innocenti a quello (associativo) più grave di cui al capo 45). Ne deriva che, vedendosi in materia di reati connessi e non potendosi applicare i criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen., occorre avere riguardo al «reato connesso successivamente più grave» di cui al capo 33) commesso il 22 agosto 2020 a Montorso Vicentino. Da ciò è derivata la declaratoria di incompetenza territoriale e l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente in quella vicentina.
Il mantenimento della misura è stato giustificato in ragione della gravità indiziaria per i singoli reati in relazione ai quali il Tribunale ha richiamato l'ordinanza genetica ed i più recenti sviluppi investigativi indicando nell'episodio di cui al capo 32) quello di «esordio» della partecipazione dell'indagato alle attività del sodalizio, valorizzando, quanto al capo 39) la presenza dello stesso tra gli autori delle azioni poste in essere il 29 agosto 2020 e coloro che si apprestavano a porre in essere il colpo sventato il 5 settembre 2020.
In relazione ai capi 40), 41), 42) e 45) ha richiamato la stabile partecipazione dell'indagato agli ultimi assalti. In punto di esigenze cautelari ha argomentato sulla gravità dei reati e l'allarmante personalità dell'indagato, gravato da precedenti specifici. 3.2. Relativamente alla posizione del Gabrielli il Tribunale ha disatteso l'istanza di riesame (ad eccezione del limitato profilo del quale si dirà) richiamando, preliminarmente, l'ordinanza cautelare ed evidenziando la mancata contestazione della gravità indiziaria relativamente ai reati di cui ai capi 34), 35) e 36).
In relazione al tentativo di furto pluriaggravato di cui al capo 39) sono state valorizzate le emergenze dell'intercettazione ambientale del 7 gennaio 2021 nel corso della quale, durante l'operazione di pulizia del veicolo che di lì a poco sarebbe stato utilizzato per commettere il furto, il Gabrielli si era preoccupato che nel luogo in cui si sarebbe recato unitamente al Cavazza per prendere gli attrezzi necessari per l'azione (il casolare di Montegalda nel quale sarebbe stato poi tratto in arresto), vi fossero anche «le pistole» (effettivamente rinvenute al momento dell'arresto).
Nel caso di specie, gli atti preparatori erano giunti ad un livello di progressione tale da far ritenere pacificamente configurabile il tentativo punibile di furto aggravato; reato non consumato a seguito dell'intervento della polizia. La circostanza che non sia stato individuato il preciso obiettivo della banda è stata ritenuta irrilevante ai fini della predetta qualificazione. Con specifico riguardo ai delitti di cui ai capi 31), 32) e 33) ed alle correlate imputazioni, il ruolo di autista del gruppo svolto dal Gabrielli è stato desunto dal compendio intercettivo, oltre che dalla circostanza che presso l'abitazione dell'indagato sono state rinvenute banconote annerite provento di furti commessi immediatamente prima dell'arresto.
Inoltre, la partecipazione dell'indagato al sodalizio sin dalla sua costituzione, risalente al 2017, è stato ricavato incrociando i dati intercettivi con un controllo di polizia del 14 gennaio 2017. Dall'intero compendio probatorio è stata desunta la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del Gabrielli a tutti gli assalti ai bancomat contestatigli in ragione della dimostrata partecipazione dello stesso, sin dall'origine, al sodalizio ed alla partecipazione anche alle azioni criminali più recenti. Sul punto l'ipotesi di un temporaneo recesso dell'indagato dalle attività criminali ascrivibili al gruppo è stata ritenuta una ipotesi irrealistica.In relazione al reato di tentato omicidio in danno di alcuni Carabinieri di cui al capo 29), conseguentemente alla rapina di cui al capo 28), il Tribunale ha ritenuto condivisibile l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in ragione della potenza dell'arma utilizzata, della pluralità di colpi, della distanza alla quale si trovavano i militari rispetto ai rapinatori, dalla traiettoria di tiro.
Si tratta di elementi valorizzati per sostenere l'elemento soggettivo del dolo omicidiario, quanto meno nella forma del doio alternativo. La gravità indiziaria per i reati in materia di armi ed esplosivi e di ricettazione è stata desunta dai medesimi elementi che hanno permesso di evincere l'esistenza di quella gravità per i reati di furto. In punto di reato associativo, è stata valorizzata l'organizzazione del sodalizio, la sistematicità della consumazione dei reati, la ripartizione dei ruoli ed i rapporti interpersonali tra i partecipi, l'esistenza di basi logistiche, la ripartizione dei proventi emergente, fra l'altro, da una conversazione intercettata il 5 ottobre 2020.
Per la sussistenza delle esigenze cautelari sono state richiamate le medesime argomentazioni sviluppate per il coimputato: natura e gravità dei reati, disponibilità di armi, partecipazione alla sparatoria in presenza di passanti e con l'intento di uccidere, precedenti per delitti contro il patrimonio e reati in materia di stupefacenti. 3.3. La richiesta di riesame di entrambi gli imputati è stata accolta limitatamente al reato di danneggiamento di cui al capo 37) in considerazione dei limiti edittali della pena per esso prevista.
4. Avverso la predetta ordinanza, Michael Gabrielli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Gian Luigi Pieraccini, formulando cinque motivi di impugnazione. 4.1. Con il primo ha dedotto la carenza di gravità indiziarla ed il difetto di motivazione dell'ordinanza con conseguente nullità della stessa in relazione ai capi da 1) a 1) (rectius 17) della rubrica. Premesse considerazioni sulla giurisprudenza di legittimità in punto di gravità indiziaria, ha riepilogato le circostanze del proprio arresto descrivendo il materiale rinvenuto e sequestrato evidenziando come, da un lato, i furti di cui ai capi di imputazione da 1) a 17) non siano stati commessi con l'uso dell'automobile Hyundai da lui guidata al momento dell'arresto e come la valorizzazione delle modalità di commissione dei reati in funzione della loro ascrivibilità (anche) allo stesso indagato non fosse corretta atteso che si trattava di notizie facilmente reperibili su internet.
Quindi, dal fatto noto, costituito dall'arresto del Gabrielli in data 5 settembre 2020 alla guida del predetto veicolo mentre deteneva armi ed esplosivi destinati a compiere assalti a bancomat, non poteva farsi discendere il fatto ignoto della sua partecipazione agli episodi di cui ai capi da 1) a 17). Sul punto ha elencato gli elementi di estraneità tra le circostanze di commissione dei reati di cui ai capi da 1) a 17) e lo stesso indagato. Ha inoltre contestato la ricostruzione della conversazione del 5 settembre 2020 tra Ubert Battistuzzi e la moglie dell'indagato valorizzata nell'ordinanza per retrodatare la partecipazione del Gabrielli alle azioni delittuose del sodalizio indicando una serie di circostanze fattuali che consentirebbero di affermare che i fatti in cui si parla in quella conversazione (con particolare riguardo ad un controllo subito da Gabrielli, Martelli e Ubert Battistuzzi) non sarebbero avvenuti nel 2017 ma nel 2020.
Il controllo subito da Gabrielli e Martelli nel 2017, comunque, costituiva circostanza neutra ai fini di interesse e non consentiva di ascrivere all'indagato alcuna condotta delittuosa. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto mancanza di indizi e carenza motivazionale in relazione ai delitti ascritti ai capi da 20) a 27) e da 31) a 33) con conseguente nullità dell'ordinanza. Ha richiamato le considerazioni di cui al motivo precedente. In relazione ai reati di cui ai capi 20), 21), 23), 26), 31) e 32) ha evidenziato come dalle videoriprese e dalle dichiarazioni dei testimoni si poteva desumere che i rapinatori si erano allontanati con una Hyundai, ma da nessun elemento poteva evincersi che alla guida del veicolo vi fosse il Gabrielli. 4.3.
Con il terzo motivo è stata dedotta la carenza di gravità indiziaria, la mancanza ed illogicità della motivazione e la violazione di legge con conseguente nullità dell'ordinanza in relazione ai reati di cui ai capi 28), 29) e 30). Contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza genetica, al momento dell'arresto del Gabrielli non è stato rivenuto alcun cerchione riferibile al tipo di automobile utilizzato per la commissione della rapina di cui al capo 28). Manca, quindi, qualsiasi elemento che colleghi il Gabrielli ai reati in esame. In relazione al reato di tentato omicidio di cui al capo 29) è stata contestata anche la qualificazione giuridica ritenendo carente la volontà omicidiaria. 4.4.
I medesimi vizi di cui al motivo precedente sono stati sollevati con riferimento al reato di cui al capo 39). In relazione al contestato tentativo di furto che doveva essere commesso la sera dell'arresto del Gabrielli, è stato dedotto il mancato superamento della soglia di punibilità degli atti preparatori. 4.5. Il quinto motivo di ricorso riguarda vizi di violazione di legge, carenza indiziaria, contraddittorietà e mancanza di motivazione in ordine al reato associativo di cui al capo 45) in quanto, non avendo commesso tutti i furti ed i reati ascrittigli ma solo tre di essi, non è possibile ricostruire alcuna forma di partecipazione all'associazione a delinquere.
5. Avverso l'ordinanza del Tribunale, ha proposto ricorso per cassazione anche Thomas Di Innocenti, per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. Pasquale Fabio Crea, articolando un unico motivo con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. Riportati ampi stralci della sentenza delle Sez. U., n. 40537 del 16/07/2009, ha evidenziato come il reato più grave contestatogli sia l'associazione a delinquere di cui al capo 45) precisando, altresì, come sia altresì possibile, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza, conoscere, sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini, il contesto territoriale di ideazione, elaborazione e programmazione dell'attività delittuosa del sodalizio.
Applicando i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ulteriormente richiamata nel ricorso, dovrebbe tenersi conto del luogo in cui è stata elaborata e programmata l'attività delittuosa del sodalizio da individuarsi nell'abitazione di Ubert Battistuzzi (indicato nella rubrica imputativa quale «promotore, organizzatore e capo») sita a Vedelago in provincia di Treviso. A supporto di quanto affermato, sono state richiamate le seguenti circostanze: a casa del Battistuzzi è stato rinvenuto un manoscritto con l'indicazione dei nomi e dei luoghi delle filiali oggetto dei futuri colpi, la videosorveglianza ha consentito di accertare che presso la predetta abitazione venivano svolte attività preparatorie.
Alla luce di tali considerazioni, è stata sostenuta l'applicabilità del criterio di cui all'art. 8 cod. proc. pen. per l'individuazione del giudice territorialmente competente e, in subordine, di quello di cui all'art. 9 cod. proc. pen. essendo possibile, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza, individuare il luogo di commissione del reato più grave essendo stata posta in essere in provincia di Treviso una parte della condotta del reato associativo idonea a radicare la competenza dell'Autorità Giudiziaria di quella Città.
6. La difesa dell'indagato Michael Gabrielli ha formulato tempestiva istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.
2. In relazione alla posizione di Michael Gabrielli, si osserva che i motivi di ricorso (i primi due in via esclusiva, gli altri contengono, promiscuamente, anche la deduzione del vizio di violazione di legge) riguardano la censura della sentenza per vizio di motivazione che, nel giudizio di cassazione ed in quello cautelare, incontra il limite di cui alla giurisprudenza di seguito indicata. Risale a Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie».
L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. Si tratta di orientamento che si pone in esplicita continuità con quello più risalente espresso dall'esplicita affermazione secondo cui «l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione delle misura cautelare e del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità è perciò circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro di carattere negativo, il cui possesso rende l'atto insindacabile:
1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza nel testo dell'esposizione di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (fra le molte Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, Marseglia, Rv. 206104).Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683;
Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, e altre conformi precedenti). 2.1. Operata tale premessa, va ulteriormente segnalata la legittimità della tecnica redazionale adottata dal Tribunale veneziano che ha compiuto un preliminare e generico rinvio all'ordinanza cautelare per relationem che appare correttamente adottata essendosi attenuto il giudice del riesame all'insegnamento della Corte di cassazione secondo cui «la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando:
1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione» (Sez. 2, n. 55199 del 29/95/2018, Rv. 274252-01). Nel caso di specie, il provvedimento al quale è stato compiuto il rinvio è, a sua volta, congruamente motivato ed appartiene al procedimento; esso è quindi conosciuto dalle parti. 2.3.
Il primo motivo con il quale il difensore critica la motivazione dell'ordinanza del Tribunale veneziano in ordine ai reati di cui ai capi da 1) a 17) è totalmente articolato in termini volti a sollecitare alla Corte di legittimità una inammissibile rivalutazione in fatto degli elementi valorizzati in sede di applicazione e di conferma della gravità indiziaria. Ciò che viene contestata, infatti, non è l'articolazione della motivazione, quanto, piuttosto, il significato indiziario di elementi valorizzati in sede di merito per ritenere anche i reati più risalenti nel tempo ascrivibili alla medesima compagine associativa che ha commesso i reati della stessa specie in epoca più recente e, segnatamente, la partecipazione diretta del Gabrielli a quei reati.Tale aspetto della critica viene maggiormente esaltato nel passaggio riportato alle pagg. 5 e 6 del ricorso laddove si contesta non già la logicità e la coerenza del ragionamento sviluppato dai giudici di merito in relazione ad alcune conversazioni intercorse tra la moglie del Gabrielli (De Innocenti Lara) e Battistuzzi Ubert, quanto il contenuto e l'interpretazione di tali intercettazioni che, a dire della difesa, attesterebbero la mancanza di elementi indiziari a carico del Gabrielli.
Peraltro, sempre sul punto, si rileva un ulteriore profilo di inammissibilità derivante dal fatto che alcuni elementi posti a carico dell'indagato sin dall'ordinanza cautelare sono stati del tutto trascurati in sede di ricorso. S'intende fare riferimento, a mero titolo di esempio, a pag. 24 del provvedimento genetico ove si richiama il contenuto indiziante di una conversazione tra il Gabrielli ed il cugino Major Donai e pagg. 75 e 76 dalle quali emerge la disponibilità da parte del Gabrielli di una base logistica utilizzata dall'associazione sin dal marzo del 2018 ed, ancora, il rinvenimento sul luogo in ci sono tati consumati i reati più risalenti, di oggetti del medesimo tipo di quelli rinvenuti al momento dell'arresto del Gabriellli (es. cavo elettrico bicolore, pag. 26 dell'ordinanza cautelare, attrezzo a forma di "T", pag. 27, cacciavite marca "Beta", pag. 32. 2.4.
Analogamente è da dirsi per il secondo motivo con il quale (così come con il precedente) è stata contestata la motivazione relativamente ai reati di cui ai capi dal 20) al 27) e dal 31) al 33) con argomentazioni che, ancora una volta, sconfinano nel merito afferendo agli elementi valorizzati dai giudici di merito, piuttosto che alla motivazione adottata. Di particolare pregnanza la circostanza del rinvenimento, in sede di perquisizione successiva all'arresto, di banconote annerite, evidentemente di provenienza furtiva; circostanza sulla quale la difesa dell'indagato ha omesso qualsiasi considerazione, essendosi, piuttosto, soffermata su dati fattuali che, in tesi, dovrebbero smentire la riferibilità della commissione dei furti e delle rapine alla medesima organizzazione della quale il Gabrielli faceva parte, a fronte di una spiegazione che, come detto, sia pure a livello indiziario, resiste alle critiche difensive. 2.5.
Per quanto riguarda il terzo motivo, si osserva che esso è parimenti inammissibile in quanto, ancora una volta, non è funzionale ad una critica alla motivazione, quanto, piuttosto, del valore indiziario (anche in questo caso, gli elementi sono stati solo parzialmente considerati dalla difesa) attribuito dai giudici di merito agli elementi idonei a ricondurre la rapina, il tentato omicidio dei Carabinieri e la detenzione del fucile mitragliatore Kalashnikov ai componenti dell'associazione della quale faceva parte il Gabrielli.Così come in altre circostanze, il Tribunale ha valorizzato il rinvenimento di strumenti del tipo di quelli detenuti dal Gabrielli, guanti e copricollo identici a quelli rivenuti in occasione dell'arresto dello stesso indagato.
Il lamentato travisamento della prova riferito alla mancanza nel verbale di sequestro in atti della prova del rinvenimento nel deposito in uso al Gabrielli di un cerchione riferibile all'automobile utilizzata per la rapina, difetta del requisito della decisività (si veda sul punto, fra le ultime, Sez. 6, n. 10795 del 10/07/2021, Rv. 281085-01) e, pertanto, è anch'esso inammissibile tenuto conto che la partecipazione del Gabrielli alla rapina è stata desunta da ulteriori elementi. Peraltro, alcuna violazione di legge è dato ravvisare in punto di qualificazione del reato di cui al capo 29) quale tentato omicidio atteso che il Tribunale ha motivato con riguardo al tipo di arma utilizzata, alle modalità di esplosione dei colpi all'indirizzo dei Carabinieri intervenuti, alle parti dell'automobile di servizio colpite desumendo da tutti tali elementi la configurabilità del dolo alternativo del tentato omicidio. 2.5.
In ordine al quarto motivo, relativamente al tentativo di furto pluriaggravato di cui al capo 39), si rileva la carenza di specificità, da un lato, e la manifesta infondatezza dall'altro. In esso non è dato rinvenire quali sarebbero stati gli elementi dai quali l'ordinanza ha desunto la configurabilità degli indizi del reato di cui alla provvisoria imputazione. In particolare, il ricorrente ha omesso di considerare che il Tribunale ha valorizzato anche il contenuto di una intercettazione ambientale dalla quale risultava che mentre l'indagato procedeva alla pulizia dell'automobile con l'utilizzazione di guanti, si preoccupava che nel luogo in cui si sarebbe recato di lì a poco vi fossero le pistole.
Circostanza effettivamente verificatasi in quanto nel luogo in cui è avvenuto l'arresto sono state rinvenute armi ed ordigni esplosivi del tipo di quelli utilizzati per la commissione dei furti da parte del gruppo, le c.d. "marmotte" (involucri contenenti l'esplosivo utilizzato per far esplodere i bancomat. Né è ravvisabile alcuna violazione di legge atteso che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui «per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Fattispecie relativa a tentativo di rapina ad un furgone portavalori, con riferimento alla quale la S.C. ha ritenuto che erroneamente il tribunale del riesame, in riforma dell'ordinanza coercitiva, avesse escluso l'univocità degli atti solo per la non imminenza dell'assalto, senza tener conto degli altri indici utilizzabili per stabilire se l'azione avesse una significativa probabilità di essere portata a compimento, tra cui l'individuazione dell'obiettivo, la progettazione dell'azione nei minimi particolari, la progressione nell'organizzazione - con l'approvvigionamento di una pala gommata, di armi e di maschere per i volti - nonostante la certezza del monitoraggio delle forze dell'ordine, nonché la scelta di un'idonea strada con curve a gomito per l'agguato)» (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963).
Peraltro, nel caso di specie, è stata valorizzata anche la circostanza, oltre a quelle relative al rinvenimento del materiale ordinariamente utilizzato dal gruppo per la commissione dei furti, che nella disponibilità di Battistuzzi Ubert, uno dei complici riusciti a darsi alla fuga ed evitare l'arresto in flagranza, è stato rinvenuto un elenco di istituti di credito. Il che, tenuto conto dell'intero compendio indiziario, assume certamente valore ulteriormente significativo. 2.6. Il quinto motivo è, anch'esso inammissibile, in quanto formulato in termini «perplessi» laddove si afferma che qualora il Gabrielli «non abbia consumato tutti i furti addebitati alla ipotizzata associazione a delinquere (...) riesce più difficile imputargli (...) di avere partecipato alla stessa associazione».
Il ragionamento proposto dalla difesa, peraltro, presuppone che l'associazione a delinquere non possa prescindere dalla concreta commissione di una serie indeterminata di reati fine. In sostanza, così facendo, trascura che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «in materia di reati associativi, la commissione dei "reati- fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell' associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione» (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703).
Ne consegue che, non essendo la consumazione dei reati fine indispensabile per la configurabilità dell'associazione, il motivo di ricorso è inammissibile per come formulato. Il motivo omette di confrontarsi con la struttura della motivazione dei provvedimenti di merito che hanno indicato plurimi elementi tali da integrare la gravità indiziaria del delitto in questione, fra cui, assumono rilievo, quelli riferiti ai singoli reati fine, ma anche quelli concernenti la disponibilità del Gabrielli nelle basi logistiche (una presa direttamente in locazione da lui ed un'altra scoperta proprio grazie all'esame dei suoi spostamenti con il GPS, pag. 76 ordinanza cautelare) oltre al contenuto della conversazione tra Ubert Battistuzzi e la compagna del Gabrielli del settembre 2020 dalla quale è stato tratto l'elemento indiziario (non attinto da alcuna censura motivazionale) che i due (Battistuzzi e Gabrielli) avessero preso parte, in passato, a diversi reati contro il patrimonio (in particolare, pag. 58 dell'ordinanza ove traspare la convinzione del conversante che le Forze dell'Ordine avrebbero peso in considerazione solo i fati più recenti, benchè l'automobile Hyundai fosse nella disponibilità del gruppo da un anno e mezzo).
3. L'unico motivo di ricorso proposto dalla difesa del De Innocenti è parimenti inammissibile in quanto manifestamente infondato. In diritto il collegio ha applicato il principio per cui «In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura» (Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, Rv. 271585 - 01).
Correttamente a pag. 11 dell'ordinanza si è fatto riferimento a tale luogo affermando, con riferimenti fattuali non sindacabili, che non esisteva un luogo di operatività ben identificabile. Alla luce di tale rilievo è stata fatta applicazione, tenuto conto del principio di diritto affermato da Sez. U. n. 40537/2009 cit., del criterio del «reato connesso successivamente più grave» (il reato di furto pluriaggravato di cui al capo 33)). L'argomentazione appare corretta, mentre privo di rilievo il riferimento (sul quale, con unica argomentazione, si fonda il ricorso) al luogo di residenza o abitazione del promotore dell'associazione che è del tutto irrilevante e privo di incidenza al fine di individuare l'autorità giudiziaria competente.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. J j o Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del sà) 3 di w « presente provvedimento al direttore dell 'istituto penitenziario, ai sensi dell 'art. = 3 CD