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Sentenza — n. 31661/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31661/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31661/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE FOGGIA nei confronti di: GIP TRIBUNALE MONZAcon il provvedimento del 13/05/2021 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di Monza RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza resa il 17 maggio 2019 il Tribunale 'di Monza dichia- rava la propria incompetenza territoriale a decidere sull'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla persona offesa, Compagnia assi- curatrice Verti s.p.a., nell'ambito del procedimento a carico di ignoti per il delitto di cui all'art. 642, comma 2, cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 642 cod. pen, art. 32 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31661/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva il Collegio che la soluzione prescelta dal Tribunale di Monza non è corretta sul piano giuridico e non è esplicitata in termini motivazionali convincenti. 2.1. In punto di diritto s'impone la considerazione dei principi inter- pretativi, dettati da questa Corte, la quale ha affermato che il reato di cui all'art. 642 cod. pen. si caratterizza per la consumazione anticipata e non richiede il conseguimento di un effettivo indebito vantaggio, ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere quello scopo (sez. 2, n. 48925 del 12/10/2016, Virgilio e altri, rv. 268349; sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Pg in proc.

Parole chiave

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assicurazione contro il furto azione mobiliare responsabilità per incidente stradale assicurazione RC dei veicoli a motore imputazione di furto frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod. pen
11 Tribunale di Monza fondava la propria decisione sul rilievo che il delitto di cui all'art. 642 cod. pen.
art. 32 cod. proc. pen
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento penale, con ciò determinando la stasi del procedimento superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE FOGGIA nei confronti di: GIP TRIBUNALE MONZAcon il provvedimento del 13/05/2021 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di Monza RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza resa il 17 maggio 2019 il Tribunale 'di Monza dichia- rava la propria incompetenza territoriale a decidere sull'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla persona offesa, Compagnia assi- curatrice Verti s.p.a., nell'ambito del procedimento a carico di ignoti per il delitto di cui all'art. 642, comma 2, cod. pen.

Il fatto oggetto di querela da parte dell'impresa assicuratrice riguar- dava una richiesta di indennizzo avanzata da Roberto Pucillo a seguito del furto del proprio veicolo verificatosi in Foggia 1'11 giugno 2018 e regolar- mente denunciato. Richiesta, quest'ultima, della cui genuinità la persona offesa dubitava in ragione della riscontrata anomalia relativa alla consegna da parte dell'as- sicurato di due copie delle chiavi del veicolo oggetto del furto, in luogo di quelle originali fornite dalla casa madre. 1.1. 11 Tribunale di Monza fondava la propria decisione sul rilievo che il delitto di cui all'art. 642 cod. pen. viene considerato caratterizzato da consumazione anticipata con retrodatazione della condotta apprezzabile come momento consumativo rispetto alla percezione del profitto da parte dell'agente.

Stimava quindi rilevanti, ai fini della competenza territoriale, il luogo della denuncia di furto, e ancor prima il luogo dove era stata posta in essere l'attività di distruzione od occultamento del mezzo assicurato: poiché la condotta era stata eseguita e realizzata in Foggia, il luogo di Monza risul- tava coinvolto soltanto per esservi giunta presso la sede della società Verti s.p.a. la richiesta di risarcimento dei danni, che rappresentava un mero post factum.

2. Ha resistito alla declinazione di competenza il Tribunale di Foggia, che ha assegnato valore dirimente al criterio di collegamento del luogo, ovvero Cologno Monzese, in cui ha la residenza o la sede la persona offesa, che aveva ricevuto la richiesta di indennizzo, perché la sua ricezione segna il momento consumativo del reato. Per tali ragioni, il Tribunale di Foggia, con ordinanza resa il 13 maggio 2021, ha ritenuto di non essere competente e ha sollevato conflitto nega- tivo, trasmettendo gli atti a questa Corte.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento penale, con ciò determinando la stasi del procedimento superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Monza.

2. Osserva il Collegio che la soluzione prescelta dal Tribunale di Monza non è corretta sul piano giuridico e non è esplicitata in termini motivazionali convincenti. 2.1. In punto di diritto s'impone la considerazione dei principi inter- pretativi, dettati da questa Corte, la quale ha affermato che il reato di cui all'art. 642 cod. pen. si caratterizza per la consumazione anticipata e non richiede il conseguimento di un effettivo indebito vantaggio, ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere quello scopo (sez. 2, n. 48925 del 12/10/2016, Virgilio e altri, rv. 268349; sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Pg in proc.

Nucera, rv. 266235), obiettivo che può ritenersi raggiunto allorché la pretesa risarcitoria sia formulata e portata a conoscenza dell'effettivo titolare del potere dispositivo del diritto presso la sede del soggetto giuridico legittimato ad istruire la pratica, pro- cedendo alla liquidazione del sinistro. In riferimento alla fattispecie di tentata truffa aggravata per il conse- guimento di erogazioni pubbliche, consumata mediante spedizione di un messaggio o documento, si è ritenuto che la competenza si fosse radicata nel luogo in cui il messaggio aveva raggiunto il destinatario in quanto "nel caso di comunicazione a distanza, l'azione criminosa ha natura chiara- mente ricettizia, nel senso che acquista rilievo penale solo quando la falsa dichiarazione perviene a conoscenza del raggirato perché solo in quel mo- mento è astrattamente possibile l'induzione in errore" (vedi sez. 2, sent. n. 39151 dell'11/10/2011, Carovilla, rv. 251487;

SE!Z. 1, ord. n. 2548 del 28/11/1967, dep. 05/02/1968, Pater, rv. 106643). Va condivisa la constatazione della validità di tali principi anche se riferiti alla fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen., poiché la condotta criminosa si realizza parimenti mediante la richiesta risarcitoria, atto uni- laterale recettizio, in grado di produrre l'effetto soltanto quando e laddove giunga a conoscenza del destinatario o questi l'abbia ricevuto nel 'suo do- micilio o sede. Trattandosi poi di atto indirizzato a persona giuridica, l'im- presa assicuratrice, viene in rilievo l'ubicazione territoriale della sua sede legale all'epoca dei fatti, luogo che risulta essere Monza, poiché in tale città erano presenti quegli organi o comparti della struttura societaria dotati di poteri valutativi e decisionali in merito all'oggetto della denuncia.

In tal senso si è già pronunciata questa Corte, risolvendo conflitti ana- loghi secondo una linea interpretativa che merita condivisione (sez. 1, n. 41223 dell'11/06/2018, confl. comp. in proc. Vallate; sez. 1, n. 36459 del 9/04/2018, confl. comp.in proc. Restolfer ed altro, sez. 1, n. 22895 del 291/01/2018, confl. comp. in proc. Devaddis, tutte non massimate). Va dunque stabilita la competenza del Tribunale di Monza.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Monza, ufficio del Giudice per le indagini preliminari, cui dispone trasmett