Sentenza — n. 31660/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 16/2/2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo dichiarava Rizzo .Calogero colpevole del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, commesso in Messina il 31/1/2016 e lo condannava alla pena di giustizia; lo assolveva dall'imputazione di partecipazione ad associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 contestato come commesso a Palermo ed Agrigento ed in altre zone del territorio nazionale almeno fino al mese di aprile 2017, nonché da altro delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 per non aver commesso il fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309 del 1990, art. 74 d.P.R. 309 del 1990, art. 28 cod. proc. pen, art. 30, comma 2 cod. proc. pen, art. 121 cod. proc. pen, art. 649 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31660/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il conflitto deve considerarsi insussistente. Benché l'art. 30, comma 2, cod. proc. pen. disponga che il giudice deve trasmettere immediatamente alla Corte di Cassazione la denuncia di conflitto, la norma deve essere correlata al principio per cui sussiste un conflitto di competenza soltanto qualora più giudici contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona: occorre, cioè, una concorde valutazione da parte dei giudici che il fatto contestato davanti a ciascuno di loro sia il medesimo e una difforme valutazione sull'individuazione del giudice competente.
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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE VIBO VALENTIA nei confronti di: con l'ordinanza del 26/01/2021 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI che ha chiesto dichiararsi insussistente il conflitto di competenza
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16/2/2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo dichiarava Rizzo .Calogero colpevole del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, commesso in Messina il 31/1/2016 e lo condannava alla pena di giustizia; lo assolveva dall'imputazione di partecipazione ad associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 contestato come commesso a Palermo ed Agrigento ed in altre zone del territorio nazionale almeno fino al mese di aprile 2017, nonché da altro delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 per non aver commesso il fatto.
2. Nell'ambito del processo avente n. 1007/2020 R.G. Trib., n. 2239/2014 RGNR, pendente davanti al Tribunale di Vibo Valentia in composizione collegiale, all'udienza del 22/1/2021 il difensore di Rizzo Calogero reiterava l'eccezione di incompetenza chiedendo di sollevare il conflitto di competenza, già proposto al giudice dell'udienza preliminare e richiamandosi alla memoria depositata. Il Tribunale, con ordinanza dettata a verbale, rigettava l'eccezione di incompetenza, osservando che il confronto tra le imputazioni del delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 contestate nei due procedimenti non permetteva di affermare che i fatti ascritti fossero i medesimi: all'imputato era stata contestata la partecipazione a due distinte associazioni per delinquere finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, essendo, quindi, i fatti storicamente e giuridicamente distinti. Al termine dell'udienza il Collegio disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte ai sensi ,dell'art. 30, comma 2, cod. proc.. pen.
3. Il Procuratore generale Luigi Birritteri, nella requisitoria scritta, conclude perché la Corte dichiari insussistente il conflitto.
4. Il difensore di Rizzo Calogero, nelle note per l'odierna udienza, ribadiva la violazione del ne bis in idem derivante dalla pendenza del processo davanti al Tribunale di Vibo Valentia, sostenendo l'irrilevanza del mancato esaurimento di uno dei procedimenti penali con sentenza irrevocabile e la possibilità di ricorrere al conflitto di competenza per ipotesi di ne bis in idem. Il difensore chiede che la Corte risolva il conflitto dichiarando la competenza dell'A.G. di Palermo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto deve considerarsi insussistente. Benché l'art. 30, comma 2, cod. proc. pen. disponga che il giudice deve trasmettere immediatamente alla Corte di Cassazione la denuncia di conflitto, la norma deve essere correlata al principio per cui sussiste un conflitto di competenza soltanto qualora più giudici contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona: occorre, cioè, una concorde valutazione da parte dei giudici che il fatto contestato davanti a ciascuno di loro sia il medesimo e una difforme valutazione sull'individuazione del giudice competente.
Nel caso di specie, il Tribunale di Vibo Valentia ha disposto la trasmissione a questa Corte della denuncia di conflitto presentata dal difensore di Rizzo Calogero dopo avere provveduto negativamente sulla stessa, sul presupposto che l'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 309 • del 1990 contestata nel processo instaurato davanti allo stesso sia differente da quella oggetto del processo celebrato davanti all'A.G. di Palermo. Tale provvedimento esclude in radice la sussistenza del conflitto di competenza. In applicazione dei principi fin qui enunciati, si è affermato che sussiste per il giudice l'obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 30, comma secondo cod. proc. pen. soltanto qualora l'atto di parte rappresenti una situazione astrattamente configurabile come corrispondente alla previsione di cui all'art. 28 cod. proc. pen. e, cioè, ove vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona, condizione che non si verifica quando la parte non denunci alcun conflitto ma si limiti a sollecitare il giudice a sollevarlo contestando la competenza di altro organo giudicante (Sez. 1, Sentenza n. 4092 del 11/01/2013 Cc. (dep. 25/01/2013) Rv. 254189 - 01); non sussiste quindi, l'obbligo di trasmissione ex art. 30, comma 2 cod. proc. pen., quando la parte non denuncia alcun conflitto, ma si limita a sollecitare il giudice affinché crei la situazione di conflitto, contestando la competenza di altro giudice in relazione ad un processo in corso di trattazione innanzi allo stesso (Sez. 1, Sentenza n. 14006 del 22/02/20b7 Cc. (dep. 04/04/2007) Rv. 236368 - 01); in tal caso il giudice, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., e provvedere di conseguenza (Sez. 6, Ordinanza n. 2630 dell 04/07/1996 Cc. (dep. 04/09/1996) Rv. 205860 - 01).La lettura del pregevole atto difensivo trasmesso dal Tribunale a questa Corte dimostra che si verte proprio nell'ipotesi contemplata dalle pronunce riportate: i difensori avevano, infatti, avanzato una "istanza di conflitto di competenza e subordinata eccezione per incompetenza per territorio" con la quale, in tesi, chiedevano la pronuncia di una sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., in via subordinata chiedevano che il Tribunale di Vibo Valentia sollevasse conflitto ex art. 28 cod. proc. pen. e, in ulteriore subordine, che il Tribunale ritenesse la propria incompetenza per territorio a favore di altro giudice.
Come già anticipato, l'ordinanza adottata in udienza esclude la medesimezza del fatto contestato nei due procedimenti e, quindi, la possibilità di sollevare conflitto. Le considerazioni difensive, quindi, non sono utilizzabili per una pronuncia di questa Corte in questa sede, ma saranno spese nel prosieguo del giudizio ai fini della decisione sul merito dell'imputazione.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Vibo Valentia. Così deciso il 1 lu