Sentenza — n. 31657/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Venezia in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame presentata in data 23 marzo 2021 da Ulisse Cavazza personalmente. Il provvedimento è stato giustificato con l'avvenuta presentazione di altra istanza di riesame da parte del difensore difesa dell'indagato il 16 marzo 2021 avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona emessa il 9 marzo 2021. Tale istanza era stata dichiarata inammissibile de plano dal Tribunale distrettuale perché presentata in assenza di valida firma digitale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31657/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa ha evidenziato come detto principio sia stato messo in crisi da quanto deciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella previgente formulazione, nella parte in cui non consentiva la restituzione dell'imputato che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione fosse stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA ULISSE nato a FELTRE il 27/11/1976 avverso l'ordinanza del 24/03/2021 del TRIB. LIBERTA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Venezia in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame presentata in data 23 marzo 2021 da Ulisse Cavazza personalmente. Il provvedimento è stato giustificato con l'avvenuta presentazione di altra istanza di riesame da parte del difensore difesa dell'indagato il 16 marzo 2021 avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona emessa il 9 marzo 2021. Tale istanza era stata dichiarata inammissibile de plano dal Tribunale distrettuale perché presentata in assenza di valida firma digitale.
La declaratoria di inammissibilità della richiesta successiva di riesame presentata dall'indagato personalmente è stata giustificata con il richiamo al principio dell'unicità del diritto all'impugnazione in base al quale, una volta che l'impugnazione sia stata proposta da uno qualsiasi dei soggetti legittimati e sia intervenuta una decisione (anche di inammissibilità), si determina la preclusione a qualsiasi decisione sulla nuova istanza.
2. Avverso la predetta ordinanza, il Cavazza ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Giorgio Pietramala, formulando un motivo di impugnazione. In particolare, ha dedotto «violazione ed erronea applicazione dell'art. 309, comma 1 e 9, c.p.p. e conseguente lesione del diritto di difesa per aver dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame presentata personalmente dall'indagato nonché violazione dei termini di cui all'art. 309, comma 10, c.p.p. con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare ex art. 606, comma 1, lett.
c) c.p.p.». Ha denunciato l'avvenuto superamento della giurisprudenza richiamata nell'ordinanza impugnata in tema di unicità del diritto all'impugnazione e la mancata considerazione dei più recenti arresti della Corte di legittimità. Le decisioni citate dal Tribunale veneziano richiamano il principio per cui, l'impugnazione proposta dal difensore di fiducia o d'ufficio nell'interesse dell'imputato contumace o dell'indagato, sarebbe preclusiva della restituzione nel termine per proporre impugnazione da parte di quest'ultimo non essendo compatibile con il principio della ragionevole durata del processo (artt.1 11 Cost. e 6 CEDU) l'astratta duplicazione delle impugnazioni.
La difesa ha evidenziato come detto principio sia stato messo in crisi da quanto deciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella previgente formulazione, nella parte in cui non consentiva la restituzione dell'imputato che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione fosse stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato.
Ha ricordato come, secondo la più recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la citata sentenza della Corte costituzionale riflette i suoi effetti sul sistema processuale complessivamente considerato e, dunque, anche sul procedimento cautelare e sull'impugnazione dei provvedimenti di questa fase in quanto la tutela della libertà personale è prevalente rispetto alla procedimentalizzazione della fase impugnaitoria ed alla necessità di evitare duplicazioni di decisioni. Il principio tradizionale dell'unicità del diritto all'impugnazione non può comportare conseguenze limitative del diritto dell'imputato a proporre impugnazione con conseguenze che, nel caso di specie, hanno determinato la violazione dell'art. 309 cod. proc. pen. e la lesione del diritto di difesa per essere stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza dell'imputato a seguito di analoga pronuncia adottata sull'istanza del difensore con conseguente perdita di efficacia della misura in atto ai sensi degli artt. 309, comma 10, cod. proc. pen. e 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La giurisprudenza alla quale si è ispirata la decisione del Tribunale del riesame è quella con la quale è stato più volte affermato il principio della unicità del diritto all'impugnazione (Sez. U, n. 6026 del 07/02/2008, Huzuneanu, Rv. 238472; Sez. 1, n. 36745 del 16/09/2008) che risulta, allo stato, superata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009 e della successiva giurisprudenza di legittimità. 2.1. La decisione della Corte costituzionale ha affermato, proprio in contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite citata, l'illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella sua previgente formulazione nella parte in cui non consentiva la restituzione dell'imputato che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione fosse stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato.
Il principio sotteso alla decisione della Corte costituzionale è quello per cui il bilanciamento tra il diritto di difesa ed il principio della ragionevole durata del processo deve tenere conto del sistema delle garanzie «per cui rileva esclusivamente che il processo sia "giusto" secondo le indicazioni del legislatore costituzionale ed il complessivo tenore della sua accezione, mentre un processo che non sia "giusto", perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, qualche che sia la durata». Pertanto, l'esercizio di un diritto fondamentale «non può essere sottratto al titolare che può essere sostituito solo nei limiti necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui, magari non voluta ed eventualmente non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona».
E' stato segnalato dal più recente arresto sul tema che qui direttamente interessa (Sez. 5, n. 20539 del 22/01/2019, Giacoppo, Rv. 275553) che la ricostruzione del sistema operata dalla Corte costituzionale è stata ripresa dalla giurisprudenza di legittimità in una prospettiva di «più ampio respiro» e la stessa sentenza ora citata ha ritenuto applicabili gli effetti della sentenza della Corte costituzionale al procedimento cautelare ed all'impugnazione dei procedimenti in tale fase in quanto «la rilevanza del bene giuridico da proteggere - la libertà personale - diventa contrappeso "vincente" rispetto alle esigenze sottese alla corretta procedimentalizzazione della fase impugnatoria ed a quelle di evitare la duplicazione di decisioni".
Il diritto di proporre impugnazione da parte dell'imputato è espressione del più generale diritto di difesa ed è comunque indispensabile porre rimedio al superamento del principio dell'unicità dell'impugnazione nell'ottica di razionalizzare e coordinare i diritti di impugnazione dell'imputato e del difensore. Ne è derivata l'affermazione del principio di diritto, qui condiviso e ribadito, per cui «in tema di riesame cautelare, il tribunale della libertà non può dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta personalmente dall'indagato solo perché successiva a quella già depositata dal suo difensore, in ragione sia del disposto di cui all'art. 309 cod. proc. pen., che conferisce ad entrambi la facoltà di adire il tribunale della libertà, prevedendo una differenziata decorrenza dei termini per impugnare, sia del tendenziale superamento del principio di unicità dell'impugnazione».Jin 2.2.
In senso contrario non pare pertinente il richiamo nell'ordinanza impugnata al principio affermato da Sez. 1, n. 2952 del 23/10/2013, Tripodi, Rv. 258267-01 relativamente al caso, non ricorrente nella fattispecie in esame, delle diverse impugnazioni presentate da due difensori dello stesso indagato per le quali è stato espressamente affermato che «anche nel caso in cui essi vengano ad operare con distinte impugnazioni, la loro attività è funzionalmente volta al medesimo risultato in favore dell'imputato, ma non può comportare la reiterazione della medesima impugnazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di inammissibilità della richiesta di riesame, avanzata dal secondo difensore dopo che il Tribunale medesimo aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal primo difensore)».
In ordine all'ulteriore precedente citato dai giudici di merito (Sez. 2, n. 19835 del 19/04/2006, Barbaro, Rv. 234655-01) si osserva che il relativo principio di diritto (riferito, appunto, all'unicità del diritto all'impugnazione) è stato oggetto di superamento da parte della sentenza della Corte costituzionale e di rimeditazione da parte della stessa Corte di legittimità.
3. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e rinvio per nuovo esame al Tribunale di Venezia. Dall'accoglimento deriva, altresì, l'assorbimento delle ulteriori eccezioni e richieste contenute nel ricorso. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1