Sentenza — n. 31654/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da Giuseppe Corsini, detenuto per titoli di reato ostativi ex art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., avverso il decreto del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di permesso premio in quanto meramente reiterativa di altra, già dichiarata inammissibile per difetto del requisito della collaborazione con la giustizia. Nell'atto di reclamo Corsini aveva sostenuto di avere addotto, quale fatto nuovo a sostegno della riproposizione dell'istanza di permesso, l'inesigibilità della collaborazione. Secondo il Tribunale di sorveglianza, tale circostanza non trovava alcun riscontro nella menzionata istanza e il Magistrato di sorveglianza aveva già dato atto che nei registri informatici del Tribunale stesso non pendeva alcun procedimento, attivato dal soggetto interessato, volto a far accertare la collaborazione inesigibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31654/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La pronuncia di questa Corte, già intervenuta, ha ulteriormente precisato che, in pendenza di istanza di permesso premio, avanzata da detenuto che invochi l'accertamento pregiudiziale di collaborazione attiva, o impossibile, deve essere lo stesso Magistrato di sorveglianza, titolare del procedimento, a valutare .se ricorrano i presupposti per investire il Tribunale di sorveglianza, al quale l'interessato non può rivolgersi direttamente. La decisione conclusiva del Magistrato di sorveglianza, come la citata pronuncia di questa Corte ha infine ricordato, resta assoggettata a reclamo, anche sul punto, a norma degli artt. 30-bis e 30-ter, comma 7, Ord. pen.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Corsini Giuseppe, nato a San Giovanni in Persiceto il 23/09/1950 avverso l'ordinanza del 20/11/2020 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da Giuseppe Corsini, detenuto per titoli di reato ostativi ex art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., avverso il decreto del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di permesso premio in quanto meramente reiterativa di altra, già dichiarata inammissibile per difetto del requisito della collaborazione con la giustizia. Nell'atto di reclamo Corsini aveva sostenuto di avere addotto, quale fatto nuovo a sostegno della riproposizione dell'istanza di permesso, l'inesigibilità della collaborazione. Secondo il Tribunale di sorveglianza, tale circostanza non trovava alcun riscontro nella menzionata istanza e il Magistrato di sorveglianza aveva già dato atto che nei registri informatici del Tribunale stesso non pendeva alcun procedimento, attivato dal soggetto interessato, volto a far accertare la collaborazione inesigibile.
2. Corsini ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e travisamento del fatto. Il procedimento di accertamento della collaborazione inesigibile sarebbe stato dal ricorrente avviato contemporaneamente alla presentazione della rinnovata istanza di permesso premio. La corrispondente registrazione informatica sarebbe tuttavia avvenuta in ritardo, per disguido di cancelleria. Tale sfasatura temporale avrebbe prodotto un esito paradossale, in pregiudizio del ricorrente, essendo la suddetta istanza di permesso stata ritenuta inammissibile sull'erroneo presupposto della mancata iscrizione del procedimento inerente l'inesigibilità della collaborazione, quest'ultimo successivamente definito in senso sfavorevole stante la mancata sua correlazione con una istanza di permesso attualmente pendente.
3. E' pervenuta tempestiva memoria difensiva, ad illustrazione delle ragioni d'impugnazione,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Questa Corte — investita dell'impugnazione di Corsini, avverso il decreto emesso de plano dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, con cui era stato dichiarato inammissibile l'accertamento dell'inesigibilità della collaborazione, che l'interessato aveva in effetti separatamente sollecitato - ha già stabilito (Sez. 1, n. 22410 dei 23/03/2021, Corsini, Rv. 281395-01) che, ai fini dell'applicazione delle norme di ordinamento penitenziario, la qualità di collaboratore di giustizia, così come le situazioni che rendano in ipotesi impossibile l'assunzione della qualità stessa, non possono formare oggetto di una pronuncia ricognitiva, in grado di creare uno status, ma devono essere accertate nell'ambito del procedimento di merito, attivato dalla richiesta di ottenimento del beneficio penitenziario, o della misura alternativa, in relazione a cui l'accertamento di avvenuta utile collaborazione, o dell'impossibilità di prestarla, costituisce presupposto per superare il divieto altrimenti posto dall'art. 4-bis Ord. pen.
La pronuncia di questa Corte, già intervenuta, ha ulteriormente precisato che, in pendenza di istanza di permesso premio, avanzata da detenuto che invochi l'accertamento pregiudiziale di collaborazione attiva, o impossibile, deve essere lo stesso Magistrato di sorveglianza, titolare del procedimento, a valutare .se ricorrano i presupposti per investire il Tribunale di sorveglianza, al quale l'interessato non può rivolgersi direttamente. La decisione conclusiva del Magistrato di sorveglianza, come la citata pronuncia di questa Corte ha infine ricordato, resta assoggettata a reclamo, anche sul punto, a norma degli artt. 30-bis e 30-ter, comma 7, Ord. pen.
3. Nella specie, Corsini, nell'istanza di permesso premio in attuale valutazione, allegata in copia al presente ricorso, aveva richiamato la separata domanda, rivolta al Tribunale, di accertamento della collaborazione impossibile. Se quest'ultima strada (apprezzamento autonomo da parte del Tribunale, direttamente invocato dall'interessato) non era percorribile, Per le ragioni testé chiarite, il tema non poteva però essere eluso in sede di decisione sul permesso. Il Magistrato di sorveglianza chiamato a pronunciarsi su di esso, e poi il Tribunale all'atto del reclamo, erano edotti del fatto che il detenuto aveva posto la questione dell'impossibilità di una sua collaborazione utile con la giustizia, che intendeva far riscontrare allo scopo di superare la preclusione in precedenza oppostagli.
Tale circostanza si poneva quale fatto nuovo rispetto alla decisione in precedenza adottata, che andava scrutinato (giacché le decisione prese dalla magistratura di sorveglianza sono sempre allo stato degli atti: Sez. 1, n. 33849 del 30/04/2019, El Ayane, Rv. 276821-01), salvo che la concedibilità del beneficio non fosse da escludere sotto altro dirimente aspetto (Sez. 1, n. 3758 del 15/04/2015, dep. 2016, Baldi, Rv. 265996-01), del quale si sarebbe allora dovuto dare adeguato conto.4. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio al riguardo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio Così deciso il 03/06/2021 Il Consig