Sentenza — n. 31651/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano confermava quella emessa il 30 gennaio 2019, a seguito di rito abbreviato, dal G.i.p. del locale Tribunale, che, giudicando sulle imputazioni di tentato omicidio, rapina e porto illegale di armi clandestine, elevate a carico di Daniele Loriso e Giovanni Amato, aveva adottato le seguenti statuizioni: - Loriso era stato riconosciuto colpevole dei reati ascritti, uniti in continuazione, e, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti, era stato condannato alla pena principale di sei anni e otto mesi di reclusione; - Amato era stato riconosciuto colpevole del reato di lesione personale aggravata, così riqualificata l'ascritta condotta di tentato omicidio, e degli ulteriori reati contestati, uniti in continuazione, e, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti, era stato condannato alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e 1.700 euro di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 52 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen, art. 106 cod. pen; Sentenza — n. 31651/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'azione incriminata non sarebbe dunque neppure sorretta da dolo omicida, anche alla luce del fatto che Loriso non avrebbe affatto mirato al volto di Naiwei Chen, né ad altri organi vitali. 2.2. Amato deduce, mediante unico motivo, violazione di legge in relazione al riscontro della recidiva, viceversa da escludere in quanto gli effetti penali tutti della sentenza di patteggiannento, unico precedente a suo carico, e non la sola pena pecuniaria, sarebbero estinti, secondo la corretta esegesi dell'art. 47, comma 12, Ord. pen., a seguito dell'esito favorevole dell'affidamento in prova al servizio sociale.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Loriso Daniele, nato a Monza il 30/03/1979 2. Amato Giovanni, nato a Pagani 1'11/08/1976 avverso la sentenza del 16/12/2019 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Amato, limitatamente alla recidiva, da escludere, e dichiararsi inammissibile il ricorso di Loriso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano confermava quella emessa il 30 gennaio 2019, a seguito di rito abbreviato, dal G.i.p. del locale Tribunale, che, giudicando sulle imputazioni di tentato omicidio, rapina e porto illegale di armi clandestine, elevate a carico di Daniele Loriso e Giovanni Amato, aveva adottato le seguenti statuizioni: - Loriso era stato riconosciuto colpevole dei reati ascritti, uniti in continuazione, e, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti, era stato condannato alla pena principale di sei anni e otto mesi di reclusione; - Amato era stato riconosciuto colpevole del reato di lesione personale aggravata, così riqualificata l'ascritta condotta di tentato omicidio, e degli ulteriori reati contestati, uniti in continuazione, e, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti, era stato condannato alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e 1.700 euro di multa.
Secondo la ricostruzione operata in sede di merito, basata sull'esistente videoripresa dell'accaduto, entrambi gli imputati, la sera del 4 febbraio 2018, si erano introdotti a volto coperto, ed impugnando armi da fuoco di fattura artigianale, nell'esercizio commerciale gestito, in Segrate, dai fratelli Naiwei e Shuangwei Chen. Amato aveva subito colpito Naiwei alla testa e lo aveva spinto verso il banco cassa, sparando al suo indirizzo un colpo che attingeva la vittima ad uno dei glutei. I proprietari avevano quindi reagito con veemenza, armandosi a loro volta di coltello e ingaggiando una serie di colluttazioni con gli assalitori, che riportavano, entrambi, numerose ferite da taglio.
Amato, ad un certo punto, era caduto in terra, restando sopraffatto dai fendenti sferrati da Naiwei, sin quando quest'ultimo veniva raggiunto alla testa e al mento, senza esito letale, dagli spari provenienti dall'arma di Loriso, posizionatosi all'ingresso del locale. Amato ne aveva approfittato per rialzarsi e, dopo essersi impossessato del registratore di cassa, per guadagnare egli stesso l'uscita e darsi alla fuga con il complice. La Corte territoriale, quanto a Loriso, negava l'esimente della legittima difesa, osservando che proprio all'imputato era riconducibile il comportamento pericoloso iniziale, e riteneva in capo a lui, con riferimento ai colpi da arma da fuoco conclusivi, l'intenzione omicida, desumendola dalla dinamica di tale segmento dell'occorso.
Quanto ad Amato, già in primo grado condannato per il meno grave titolo di lesione personale, con riferimento al colpo diretto al gluteo di una delle vittime, la Corte di merito confermava l'applicazione della recidiva (ancorché bilanciata dalle attenuanti generiche), nonostante l'unico precedente penale a suo carico fosse rappresentato da una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., estinta a seguito di esito favorevole dell'affidamento in prova ai servizi sociali; ciò sul presupposto che l'estinzione così pronunciata riguardasse la sola pena pecuniaria in sentenza irrogata.
2. Entrambi gli imputati ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Loriso deduce, mediante unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di tentato omicidio. In suo favore ricorrerebbe l'esimente della legittima difesa, a torto negata dalla sentenza impugnata. L'imputato avrebbe infatti agito al solo scopo di salvare il correo dal pericolo attuale e concreto di essere ucciso dai proprietari dell'esercizio commerciale oggetto di rapina. Costoro avrebbero posto in essere una dura controffensiva, accoltellando i rapinatori e procurando ad entrambi gravi ferite.
Amato, in particolare, al momento dell'azione incriminata giaceva in terra, pancia in giù, completamente disarmato e in totale balia dei suoi antagonisti; egli venne poi ricoverato a seguito della perforazione di un polmone. Se l'imputato avesse voluto nuocere alla vita dei gestori dell'esercizio, avrebbe potuto sparare loro già in precedenza, magari nel corso delle prime colluttazioni, mentre si era, in allora, limitato a sferrare calci e pugni per parare i loro fendenti. L'impiego dell'arma da fuoco sarebbe stato deciso, in prosieguo, per scongiurare l'esito nefasto che per Amato sarebbe stato altrimenti ormai imminente; a tale impiego non vi sarebbero state alternative praticabili.
L'azione incriminata non sarebbe dunque neppure sorretta da dolo omicida, anche alla luce del fatto che Loriso non avrebbe affatto mirato al volto di Naiwei Chen, né ad altri organi vitali. 2.2. Amato deduce, mediante unico motivo, violazione di legge in relazione al riscontro della recidiva, viceversa da escludere in quanto gli effetti penali tutti della sentenza di patteggiannento, unico precedente a suo carico, e non la sola pena pecuniaria, sarebbero estinti, secondo la corretta esegesi dell'art. 47, comma 12, Ord. pen., a seguito dell'esito favorevole dell'affidamento in prova al servizio sociale.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. _3
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Loriso è infondato.
2. La causa di giustificazione prevista dall'art. 52 cod. pen. sussiste allorché chi ha commesso il fatto vi sia stato costretto dalla necessità di difendere un diritto, proprio o altrui, contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, purché la difesa sia proporzionata all'offesa. I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti, da un lato, da un'aggressione ingiusta e, dall'altro, da una reazione legittima; la prima, costituita da un'azione umana responsabile, deve concretizzarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, può sfociare nella lesione del diritto; la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, all'evitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa, da accertare nell'ordine indicato.
Nel concetto di offesa, da cui si è costretti a difendersi, rientra la circostanza che la situazione di pericolo non sia stata dall'agente volontariamente determinata mediante un suo antecedente comportamento. Pertanto, la difesa legittima non è applicabile a chi agisca nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata. In tal caso, infatti, esula l'esimente non già per difetto del requisito della "offesa ingiusta", ma per difetto del requisito della "necessità della difesa", che è inconciliabile con la previsione del pericolo e la libera accettazione di esso (Sez. 1, n. 56330 del 13/09/2017, La Gioiosa, Rv. 272036-01;
Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256016-01; Sez. 1, n. 12740 del 20/12/2011, dep. 2012, El Farnouchi, Rv. 252352-01; Sez. 1, n. 2654 del 09/11/2011, dep. 2012, Minasi, Rv. :251834-01). Da tali pacifici principi di diritto la sentenza impugnata non si è discostata, avendo essa ben rimarcato la circostanza, invero di tutta evidenza, che proprio l'imputato concorse, in maniera determinante, all'insorgenza della situazione di pericolo, essendo la condotta addebitatagli maturata nell'ambito di una rapina a mano armata, anche da lui promossa e in corso di svolgimento, ed essendo la condotta stessa stata perpetrata in reazione alla controffensiva, quantunque violenta, posta in essere dai soggetti rapinati.
3. Quanto, poi, al profilo squisitamente soggettivo della condotta in esame, le sentenze di merito hanno congiuntamente apprezzato, in modo logico e compiuto, una serie di elementi - la potenzialità lesiva dell'arma, la reiterazione dei colpi e la sede corporea attinta - da cui è possibile coerentemente dedurre l'esistenza del dolo omicida diretto, almeno sotto forma di dolo alternativo, che ricorre quando l'agente prevede e vuole indifferentemente, come conseguenza della sua condotta, due eventi in rapporto di esclusione reciproca tra loro (in ipotesi, la morte o le lesioni) e che rappresenta uno stato psicologico pienamente compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 9663 del 03/10/2013, dep. 2014, Nardelli, Rv. 259465-01;
Sez. 1, n. 11521 del 25/02/2009, D'Alessandro, Rv. 243487-01; Sez. 1, n. 27620 del 24/05/2007, Mastrovito, Rv. 237022-01). Ancorché allo scopo di venire in soccorso del complice (condotta non scriminata per le ragioni in precedenza esposte), Loriso sparò con lucida determinazione, ad altezza d'uomo, in direzione di Naiwei Chen, colpito di striscio solo in quanto riuscì, grazie a un movimento repentino del corpo, a decentrare il suo corpo rispetto alla linea di tiro. In questo contesto, né l'entità delle lesioni subite dalla vittima, né il fatto che questa non si sia trovata, in concreto, in pericolo di vita, rappresentano circostanze idonee ad influire sulla valutazione, correttamente operata, della volontà omicida (cfr.
Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702).
4. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Loriso al pagamento delle spese processuali.
5. Fondato risulta, viceversa, il ricorso Amato. La recidiva, ritenuta nei suoi confronti, risale alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata dal Tribunale di Milano in data 18 luglio 2014, irrevocabile dal 27 marzo 2015. La pena detentiva corrispondente risulta espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale, al cui esito il competente Tribunale di sorveglianza - contrariamente a quanto riduttivamente considerato dal giudice a quo - ebbe a dichiarare estinta la pena stessa, nonché la pena pecuniaria non riscossa e ogni altro effetto penale.
A norma dell'art. 106 cod. pen., agli effetti della recidiva si tiene conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena, salvo che la causa estingua anche gli effetti penali. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688-01), hanno statuito che, in applicazione di tale disposizione, l'estinzione di ogni effetto penale, determinata (ex art. 47, comma 12, Ord. pen.) dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, comporta che della relativa condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva.
Nel caso di specie, quest'ultima deve essere dunque esclusa. A tanto può provvedere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., previo annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata. Quest'ultima deve essere conseguentemente annullata, con rinvio, in relazione al trattamento sanzionatorio, spettando al giudice di merito il compito di procedere al nuovo giudizio di valenza tra le circostanze residue e quello, se del caso, di rideterminare all'esito la pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Amato Giovanni senza rinvio relativamente alla recidiva, che esclude, e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta il ricorso di Loriso Daniele, che condanna al pagamento delle