Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31416/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31416/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31416/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di Alicastro Davide, indagato per i reati di cui agli artt. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416 bis.1 cod. pen. A carico dell'Alicastro era contestato di far parte di un'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, inferita attraverso le dichiarazioni incrociate dei collaboratori di giustizia, le intercettazioni telefoniche e i servizi di osservazione. Alicastro era, in particolare, il gestore della piazza di spaccio a Latina e vendeva la droga fornitagli da Travali.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31416/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alicastro Davide, con il ministero del difensore di fiducia, ricorre per cassazione e deduce quanto segue. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. A carico di Alicastro era stato ritenuto il quadro di gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416 bis.1 cod. pen., essendo gestore di una piazza di spaccio a Latina. In questa logica si era postulato il pericolo di recidiva, in difetto dei profili di concretezza e attualità delle esigenze. Il Tribunale aveva omesso di motivare su un punto specifico della questione, pur devoluto in sede di riesame e, cioè, sulla datazione dei fatti rispetto all'emissione della misura della custodia cautelare in carcere.

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimità della carcerazione preventiva permesso di promuovere un procedimento penale azione di convalida del sequestro prova del timore di persecuzione diritto di essere arrestato diritti della difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 309 cod. proc. pen
Il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di Alicastro Davide, indagato per i reati di cui agli artt.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALICASTRO DAVIDE nato a LATINA il 10/11/1992 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; I ett-e4saatita-la-roach~rrh:terPG—GIUSEIPI197\ CASELLA Lette le conclusioni del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Suprema Corte che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti di Alicastro Davide, indagato per i reati di cui agli artt. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416 bis.1 cod. pen. A carico dell'Alicastro era contestato di far parte di un'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, inferita attraverso le dichiarazioni incrociate dei collaboratori di giustizia, le intercettazioni telefoniche e i servizi di osservazione. Alicastro era, in particolare, il gestore della piazza di spaccio a Latina e vendeva la droga fornitagli da Travali.

Sul conto dell'indagato aveva parlato Pugliese che lo indicava come soggetto molto vicino a Travali, del quale, oltre a spacciare lo stupefacente, teneva la contabilità del traffico di stupefacenti. Aveva raccontato più d'un dato anche Riccardo, che confermava come Alicastro vendesse droga in grossi quantitativi e come fosse parte integrante dell'associazione, gestita da Travali. Anche la conversazione del 7/2/2015 confermava quel ruolo e proprio Travali Angelo, interloquendo con la moglie, mentre il primo si trovava in stato di detenzione, includeva Alicastro tra i suoi fedelissimi.

Era, pertanto, confermata la misura in punto di piattaforma indiziaria e di esigenze cautelari, da dover controllare con la misura di massimo rigore.

2. Alicastro Davide, con il ministero del difensore di fiducia, ricorre per cassazione e deduce quanto segue. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. A carico di Alicastro era stato ritenuto il quadro di gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416 bis.1 cod. pen., essendo gestore di una piazza di spaccio a Latina. In questa logica si era postulato il pericolo di recidiva, in difetto dei profili di concretezza e attualità delle esigenze. Il Tribunale aveva omesso di motivare su un punto specifico della questione, pur devoluto in sede di riesame e, cioè, sulla datazione dei fatti rispetto all'emissione della misura della custodia cautelare in carcere.

Le argomentazioni inerenti al pericolo di recidiva contenute nell'ordinanza impugnata risultavano meramente assertive e prive di ogni confronto con la datazione dei fatti.3. Il ricorso è manifestamente infondato e, per altro verso, proposto fuori dei casi ammessi, oltre a risultare intrinsecamente generico e privo di un reale e necessario confronto con la motivazione resa. 3.1. In materia di provvedimenti "de libertate", la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggetlive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure; infatti, sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.

Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. Un. del 22.3.2011 n. 11; Sez. II del 7.12.2011 n. 56; Sez. VI del 12.11.1998 n. 3529; Sez. I, ordinanza del 20.3.1998 n. 1700; Sez. I, del 11.3.1998 n. 1496; Sez. I del 20.2.1998 n. 1083). Da quanto sopra discende che:

a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio;

b) la denuncia di inesistenza di gravi indizi di colpevolezza o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (v. in tal senso Sez. III, del 21.10.2010 n.'40873). Infatti, il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:

a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", perché 'sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile'' con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. Sez. I 19.10.2011 n. 41738; e nello stesso senso Cass. Sez. IV 3.5.2007 n. 22500; Cass. Sez. VI 15.3.2006 n. 10951). Passando, dunque, in disamina i punti di ricorso va osservato che la critica sviluppata non si confronta realmente con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Contrariamente a quanto dedotto il Tribunale ha considerato lo scarto temporale esistente tra l'epoca di commissione dei fatti e l'emissione del titolo cautelare.

A parte il rilievo di cui ha dato atto il Giudice del riesame, relativo alla esistenza della presunzione, sia pur relativa', operante per il delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, si sono annotati una serie di elementi che rendevano specificamente rilevante il rischio di recidiva e il pericolo che la condotta di Alicastro si ripetesse, così evidenziandosi un quadro cautelare non fronteggiabile con misure diverse da quella di massimo rigore. La gravità della condotta posta in essere, d'altro canto, non è stata genericamente e astrattamente richiamata, come si indica in ricorso, in termini avulsi dai dati materiali che la sorreggevano, ma risulta posta come elemento che aveva reso il rischio di recidiva decisamente elevato, per il rapporto che Alicastro aveva con Travali, elemento di spicco dell'organizzazione che a Latina curava lo smercio della sostanza stupefacente.

Il ricorrente, del resto, si è evidenziato, svolgeva nell'interesse del soggetto indicato uno dei maggiori collocatori della droga sul territorio, in un reciproco interscambio di utilità. D'altro canto, Alicastro, si legge, era passato a svolgere anche un'attività di contabile per conto del Travali, nell'ambito del settore illecito in questione, comportamento che aveva una valenza di decisa rilevanza associativa e che induceva lo stesso Travali, in un periodo di detenzione, ad indicarlo tra i pochi fedelissimi (conf. conversazione del 7/2/2015).

Non marginali per il tema accennato in ricorso risultano, pertanto, le dichiarazioni sia pur de relato di Valenza Guido che il 30/6/2020, affermava di sapere che all'epoca Alicastro stava continuando a svolgere l'attività anzidetta. Lo stesso episodio del 26/6/2020 e quelli successivamente annotati tra il 2020 e il 2021 che davano conto delle frequentazioni con soggetti gravati da pregiudizi in materia di stupefacenti, oltre alla denuncia per percosse rapina e danneggiamento, documentavano come Alicastro non avesse affatto reciso i suoi collegamenti con il circuito deviante che ne descriveva un profilo di indiscussa pericolosità.

Si imponeva pertanto il controllo con la misura di massimo rigore. Il provvedimento impugnato fa, pertanto, corretta applicazione dei principi énunciati da questa Corte secondo cui in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza de