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Sentenza — n. 31415/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for correction of material error regarding prescription due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31415/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the request to correct a material error regarding prescription was improperly filed in the execution phase rather than against the merits judgment. The appellant argued that the lower court failed to include his crime in the prescription calculation, claiming a procedural nullity due to lack of contradictory proceedings. The court ruled that such errors must be raised during the trial or appeal on merits, and the execution judge correctly rejected the request as manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 157 cod. pen.: Requests for correction of material error regarding prescription must be raised against the merits judgment; execution judges may declare them inadmissible de plano if manifestly unfounded.

Parole chiave

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correction material error prescription criminal law execution phase appeal procedural nullity manifestly unfounded request ripetute violazioni del diritto degli stranieri risarcimento per atto illecito altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Del resto, la violazione in rito dedotta con il primo motivo, non ricorre potendo il giudice dell'esecuzione di dichiarare de plano l'inammissibilità dell'istanza, anche nei casi di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., là dove essa risulti manifestamente infondata.
Art. 157 cod. pen.
Con l'ultimo motivo si evidenzia che, là dove la sentenza non fosse emendabile con la procedura di errore materiale essa sarebbe stata nulla per violazione dell'art. 157 cod. pen..3.
art. 157 cod. pen
Con l'ultimo motivo si evidenzia che, là dove la sentenza non fosse emendabile con la procedura di errore materiale essa sarebbe stata nulla per violazione dell'art. 157 cod. pen..3.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGLIANITI DOMENICO nato a SAN CALOGERO il 09/11/1957 avverso l'ordinanza del 31/03/2012 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; le ••n • LLA Lette le conclusioni del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, dott.ssa Giuseppina Casella, che ha richiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con un unico atto di impugnazione Domenico Paglianiti impugna la sentenza in epigrafe, nel merito e, in subordine, per la correzione dell'errore materiale che afferma essere in essa contenuto, relativamente alla mancata inclusione dei reati ascritti d'estinzione per prescrizione. A Domenico Paglianiti era ascritto con la sentenza in epigrafe il capo 20 che prevedeva come costui, agendo in concorso con locali imprenditori agricoli, quale caporale intermediario, reclutando e impiegando, per imprenditori principalmente di Gioia Tauro, lavoratori extracomunitari irregolari, ne favoriva la permanenza, sul territorio dello Stato.

2. Con ricorso per cassazione Paglianiti, con il ministero del difensore di fiducia, deduce quanto segue. Premette che il Tribunale di Palmi lo aveva condannato alla pena di anni tre mesi tre di reclusione ed euro 4500 di multa relativamente al capo 20 della rubrica sopra specificato. La Corte d'appello aveva preso atto del tempus commissi delicti e risultando il fatto commesso il 30/3/2010 erano decorsi anni sette mesi sei. Per un mero errore materiale non si era indicato tra i soggetti per i quali operava la prescrizione anche l'imputato ricorrente.

In questa logica si era avanzata istanza di correzione dell'errore materiale che la Corte d'appello aveva, in ogni caso, dichiarato inammissibile con l'ordinanza n. 247/2021 del 31/3- 7/4/2021. Con il primo motivo si lamenta il vizio di nullità della decisione che aveva ritenuto inammissibile la richiesta di correzione materiale. Detta nullità discendeva dall'applicazione della procedura de plano senza disporre la citazione in contraddittorio. Con il secondo motivo si duole il ricorrente della mancata dichiarazione di prescrizione in ordine al reato in contestazione.

Con il terzo motivo si ribadisce ugualmente la prescrizione stessa e si sottolinea che la sentenza era partita dalle dichiarazioni di Charles Akubo, entrato in Italia con un visto turistico e che aveva svolto attività lavorativa, ma non v'era prova che Paglianiti conoscesse la permanenza illegale del dichiarante sul territorio dello stato. Con l'ultimo motivo si evidenzia che, là dove la sentenza non fosse emendabile con la procedura di errore materiale essa sarebbe stata nulla per violazione dell'art. 157 cod. pen..3. Il ricorso è inammissibile perché, manifestamente infondato e proposto fuori dei casi ammessi. 3.1.

Si impugna nella specie l'ordinanza in epigrafe con cui si lamenta la mancata inclusione del delitti ascritti a Paglianiti tra quelli per i quali era maturata la prescrizione, chiedendo la correzione dell'errore materiale, senza tuttavia considerare che il tema avrebbe dovuto costituire oggetto di impugnazione avverso la decisione di merito e senza considerare che non sussiste materia per procedere all'invocata correzione in executivis. Del resto, la violazione in rito dedotta con il primo motivo, non ricorre potendo il giudice dell'esecuzione di dichiarare de plano l'inammissibilità dell'istanza, anche nei casi di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., là dove essa risulti manifestamente infondata.

Nel caso de quo il ricorrente non considera affatto che il tipo di recidiva contestata (reiterata e specifica) e ritenuta determinava uno slittamento dei termini di prescrizione, tale da non permettere il maturare della causa di estinzione, invocata innanzi al Giudice di merito. Tutti gli altri motivi sono deduzioni di merito non proponibili in sede di esecuzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore il Presidente Anto o Cairo fLt Adr