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Sentenza — n. 31413/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31413/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31413/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe rigettava la richiesta nell'interesse di Luigi Gallo che aveva richiesto l'applicazione della misura alternativa alla detenzione di cui all'art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. L'istanza era respinta osservando che analoga domanda era stata rigettata il 15/5/2020 e che si condividevano quelle argomentazioni; ancora, il percorso di revisione critica non era tale da far ritenere il detenuto meritevole della concessione della misura invocata. Non si era considerato, infatti, che la comunità indicata dall'istante apparteneva allo stesso contesto territoriale ove era operativa l'organizzazione di appartenenza.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31413/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. L'istanza era respinta osservando che analoga domanda era stata rigettata il 15/5/2020 e che si condividevano quelle argomentazioni; ancora, il percorso di revisione critica non era tale da far ritenere il detenuto meritevole della concessione della misura invocata. Non si era considerato, infatti, che la comunità indicata dall'istante apparteneva allo stesso contesto territoriale ove era operativa l'organizzazione di appartenenza.

Parole chiave

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riesame della curatela regime penitenziario allontanamento della famiglia comunione familiare effettiva ricollocamento in un istituto trattamento residenziale delle dipendenze
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLO LUIGI nato a TORRE ANNUNZIATA il 02/11/1981 avverso l'ordinanza del 12/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; lette/se;;Kite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Suprema Corte che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe rigettava la richiesta nell'interesse di Luigi Gallo che aveva richiesto l'applicazione della misura alternativa alla detenzione di cui all'art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. L'istanza era respinta osservando che analoga domanda era stata rigettata il 15/5/2020 e che si condividevano quelle argomentazioni; ancora, il percorso di revisione critica non era tale da far ritenere il detenuto meritevole della concessione della misura invocata. Non si era considerato, infatti, che la comunità indicata dall'istante apparteneva allo stesso contesto territoriale ove era operativa l'organizzazione di appartenenza.

2. Ricorre per cassazione Gallo Luigi, con il ministero del difensore di fiducia e lamenta con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa, senza considerare gli elementi favorevoli a Gallo e la stessa relazione a suo favore che aveva trasmesso l'istituto di pena, secondo cui Gallo aveva operato una revisione critica dei reati e manifestato una propensione a non recidivare. Il Tribunale di sorveglianza non aveva considerato che i presupposti per la concessione della misura erano in primo luogo formali e nella specie erano tutti presenti. In secondo luogo il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto verificare che la condizione di dipendenza non era finalizzata a ottenere la misura ed era idonea a evitare la recidiva.

3. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 3.1. Il Tribunale di sorveglianza, benché abbia esordito ricordando che nella specie sussistono i presupposti formali per la concessione della misura, avendo il detenuto scontato la pena afferente al reato ostativo e ricorrendo le allegazioni documentali e materiali necessarie per le verifiche sulla concessione della misura alternativa, ha poi preso in esame il merito della vicenda. Ha quindi negato il beneficio motivando, sostanzialmente per relationem, in modo adeguato e coerente, circa l'attuale pericolosità sociale del ricorrente, che impedisce di formulare una prognosi di non recidiva e di agevolazione al reinserimento sociale.

In altri termini, pur acquisita la nota favorevole della Casa circondariale e le osservazioni dell'equipe specialistica il Tribunale di sorveglianza ha richiamato espressamente le motivazioni che avevano indotto il precedente rigetto della misura terapeutica, in data 15/5/2020, in cui si era dato atto che il processo di revisione critica rispetto alla gravità dei fatti non fosse ancora maturo per la concessione di una misura alternativa, sia pur con finalità terapeutiche. Si era, cioè, richiesto il completamento di un lavoro di introspezione psichica che inducesse un distacco rispetto al passato deviante e al contesto criminale di provenienza.

Le stesse informazioni dei carabinieri, richiamate espressamente, che davano conto dell'inserimento dell'istante nel clan Gallo-Cavalieri, fondato dal padre di Luigi Gallo e la condizione di detenzione oltre che del padre stesso anche della madre e del fratello, per fatti associativi di tipo mafioso, valutati alla luce dell'operatività del gruppo (desunta, da ultimo, dal tentato omicidio di Carpentieri Giuseppe, genero di Valentino Gionta, vertice della struttura contrapposta ai Gallo-Cavalieri) ha indotto a ritenere che anche gli elementi a favore addotti non fossero tali, allo stato, per concedere la misura invocata.

In questa logica implicitamente si è ritenuto che il pur avviato procedimento di revisione critica del passato non fosse ancora maturo per ottenere la misura dell'affidamento in prova con finalità terapeutiche. Né sarebbe valso il richiamo al luogo di allocazione della comunità territoriale, lontano dall'area in cui era operativo il clan di riferimento, non essendo la distanza territoriale un elemento idoneo a escludere ex se la pericolosità sociale del singolo alla luce della persistente operatività del clan associativo. La conclusione a cui è giunto il Tribunale di sorveglianza appare, pertanto, motivata in modo congruo e coerente, sì da sottrarsi a censure in sede di legittimità.

La decisione impugnata ha fatto buon uso del principio di diritto, ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'affidamento in prova per fini terapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannato ritenuto pericoloso, atteso che il programma terapeutico postula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa. (Fattispecie nella quale la pericolosità sociale è stata desunta dai precedenti penali, dalle informative negative della polizia giudiziaria e dai carichi pendenti per reati specifici). (Sez.

I, 06/11/2012, n. 46810, Barbagallo, Rv. 253855). Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese rocessuali. Così deciso in Roma il 14