Sentenza — n. 31408/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERRELLA PIERPAOLO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 03/08/1974 avverso il decreto del 08/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; lette/~e le conclusioni del PG 69 fari rtful D4r: J9-0 Lin ar6 cìp Aj,vvj o Pat r(t4 vvt irt
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 591 cod. proc. pen, art. 172 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31408/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 34454 del 03/04/2017, Carrusci, non mass.; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662 - 01). Il vizio di nullità si profila dirimente, va rilevato di ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, in relazione agli artt. 178 e 179, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 - 01), e determina la necessaria caducazione del decreto impugnato.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERRELLA PIERPAOLO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 03/08/1974 avverso il decreto del 08/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; lette/~e le conclusioni del PG 69 fari rtful D4r: J9-0 Lin ar6 cìp Aj,vvj o Pat r(t4 vvt irt
RITENUTO IN FATTO
• 1. Con provvedimento reso il 12 giugno 2020, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto nell'interesse di Pierpaolo Perrella, detenuto domiciliare, avverso l'ordinanza emessa il 21 gennaio 2020 nei suoi confronti dal Magistrato di sorveglianza di Napoli che aveva concesso a Perrella la liberazione anticipata in riferimento ai semestri dal 13 luglio 2018 al 13 luglio 2019, rigettando invece la domanda di liberazione anticipata per il periodo dal 13 luglio 2017 al 13 luglio 2018. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che non fossero stati osservati i termini per la proposizione dell'impugnazione ex art. 69-bis Ord. pen., essendo stato - il provvedimento - notificato il 4 maggio 2020 ed essendo stata proposta impugnazione il 19 maggio 2020.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di Perrella chiedendone l'annullamento, con o senza rinvio, sulla scorta di un unico motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 69-bis Ord. pen e delle norme di cui al d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e al d.l. 8 aprile 2020, n. 23, come rispettivamente convertiti dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dalla legge 5 giugno 2020, n.
40. La difesa ricorda il primo decreto legge aveva disposto, in relazione all'emergenza pandemica, la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo al 15 aprile 2020, termine poi prorogato all'il maggio 2020 dall'art. 36 del secondo decreto legge, salvo le eccezioni previste dall'art. 83 d.l. n. 18 del 2020. Ebbene, sostiene il ricorrente, non essendo stato annoverato fra le eccezioni il procedimento in esame e avendo l'art. 83, comma 2, cit. stabilito che i termini - i quali avrebbero dovuto cominciare a decorrere entro il precisato lasso - sono sospesi fino alla conclusione dello stesso, nel provvedimento impugnato si è omesso di computare la corretta decorrenza del termine dall'Il maggio 2020. Se si fosse rettamente considerato questo dato, ad avviso della difesa, si sarebbe pervenuti alla conclusione che al 19 maggio 2020, data. di proposizione del ricorso, il termine per impugnare l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza non si era affatto consumato.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio, essendo necessario computare il periodo di sospensione dei termini previsto dall'indicata normativa emergenziale.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi che seguono.
2. Il vizio che si individua in via dirimente nel provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza è l'avere - con riferimento all'esame del reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza - deciso sulla relativa istanza (oltre che de plano) senza sottoporre la stessa al vaglio del collegio, organo del Tribunale di sorveglianza titolare, ex artt. 69-bis legge n. 354 del 1975, del potere di esaminare e decidere il reclamo avverso il provvedimento in tema di liberazione anticipata. In ordine a tale punto, è - in via pregiudiziale - da considerarsi quindi che il Presidente del Tribunale di sorveglianza non avesse il potere, nella materia e in relazione alle questioni esposte, di pronunziare decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la disciplina ora richiamata non può considerarsi applicabile nel giudizio di impugnazione, alla cui categoria appartiene il reclamo al Tribunale di sorveglianza: mezzo al quale, invece, si attaglia il principio secondo cui l'inammissibilità, nei casi tassativamente fissati dall'art. 591 cod. proc. pen., viene dichiarata con ordinanza dal giudice dell'impugnazione.
Il Collegio, sull'argomento, condivide e riafferma il principio di diritto secondo cui, in tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 20010 del 02/02/2016, Zoccoli, Rv. 267203 - 01;
Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970 - 01). In effetti, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, secondo comma, cod. proc. pen., soltanto con riguardo a una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e non con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, che è riconducile al genus dell'impugnazione. Questa è la ragione basilare per la quale la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale, e non del presidente del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1 n. 53930 del 12/07/2018, Russo, non mass.;
Sez. 1, n. 34454 del 03/04/2017, Carrusci, non mass.; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662 - 01). Il vizio di nullità si profila dirimente, va rilevato di ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, in relazione agli artt. 178 e 179, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 - 01), e determina la necessaria caducazione del decreto impugnato.
3. Impregiudicata la decisività del rilievo che precede, va in via generale precisato, avendone il ricorrente fatto oggetto di doglianza con il suindicato motivo, che, in ordine alla prospettabile verifica del rispetto del termine per la proposizione del reclamo di cui all'art. 69-bis, comma 3, Ord. pen., il reclamo previsto in materia di liberazione anticipata, in quanto costituisce un mezzo di impugnazione, è soggetto alle regole generali che disciplinano le impugnazioni e alle regole speciali previste dalla suindicata norma che fissa il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza, a decorrere dalla notificazione o comunicazione di esso.
In tale direzione, fra le regole disciplinanti il mezzo in esame va annoverata la normativa generale inerente al computo dei termini dettata dall'art. 172 cod. proc. pen., così come, a sua volta, correlata alla normativa emergenziale citata dal ricorrente nell'impugnazione. E, per quanto di interesse, si osserva che i primi due commi dell'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 hanno contemplato la generale sospensione dei termini dal 9 marzo al 15 aprile 2020, tranne casi specifici, fra cui i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354: ciò, però qualora i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda.
Poi, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, stabilisce, all'art. 36 (rubricato "Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare") che il termine del 15 aprile previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 è prorogato all'il maggio 2020; conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020, con la specificazione che tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 del decreto-legge n. 18 del 2020.
4. Ciò precisato, si impone, in considerazione del vizio in precedenza enucleato, l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato con la conseguente disposizione di trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza affinché venga svolto innanzi al suddetto Organo collegiale il rito previsto dalla legge per l'esame del reclamo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli. C