Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31407/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31407/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31407/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 15 gennaio 2021, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione - decidendo sulla più ampia richiesta formulata dal Procuratore generale territoriale avente ad oggetto la revoca della sospensione condizionale nei confronti di Santo Pietro Barbagallo a la revoca di condanna per abolitio criminis - ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Barbagallo con la sentenza del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Mascalucia, in data 23 luglio 2013, irrevocabile il 3 ottobre 2013.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 164 cod. pen, art. 163 cod. pen, art. 594 cod. pen; Sentenza — n. 31407/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01), secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, condizione per accertare la quale il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (fra le successive, Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv. 272832 - 01).

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca della sospensione condizionale recidiva nell'infrazione pene condizionali esecuzione della pena inadempimento reiterato liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 164 cod. pen
Quanto all'affermazione secondo cui il giudice della cognizione - quando ha concesso, in adesione al patto, quella che è stata dal giudice dell'esecuzione considerata la terza, come tale contra ius (in relazione al disposto dell'art. 164 cod.
art. 163 cod. pen
art. 594 cod. pen
Sul pacifico presupposto che il delitto di ingiuria di cui all'art. 594 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente V tQ SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBAGALLO SANTO PIETRO nato a CATANIA il 22/02/1973 avverso l'ordinanza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; lette/te le conclusioni del PG J'iif, ro ce i , E „yif-n GAI qc, Pro ' t-i n tir, tkin -49g brio Ait,yvt£ GeLe 0A, DiNAP7A itleu )

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 15 gennaio 2021, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione - decidendo sulla più ampia richiesta formulata dal Procuratore generale territoriale avente ad oggetto la revoca della sospensione condizionale nei confronti di Santo Pietro Barbagallo a la revoca di condanna per abolitio criminis - ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Barbagallo con la sentenza del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Mascalucia, in data 23 luglio 2013, irrevocabile il 3 ottobre 2013.

Il giudice dell'esecuzione, dopo aver esaminato questa sentenza, ha osservato che si trattava della terza sospensione condizionale della pena di cui aveva fruito il reo e ha proceduto alla corrispondente revoca. Con la stessa ordinanza il giudice dell'esecuzione non ha revocato lo stesso beneficio concesso dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 25 settembre 2018, irrevocabile il 29 gennaio 2019, considerando rilevante il fatto che tale sentenza, riformando parzialmente quella di primo grado che non aveva concesso la pena sospesa, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati ivi accertati e i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Mascalucia, del 4 ottobre 2011, irrevocabile il 28 novembre 2011.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Barbagallo chiedendone l'annullamento sulla scorta di unico motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 81, 168, 648, 666 e 674 cod. proc. pen., articolando due censure. 2.1. Il giudice dell'esecuzione non si è avveduto, ad avviso della difesa, che la sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del 23 luglio 2013 era stata accordata a seguito dell'applicazione del reato continuato, con la determinazione di un'unica pena. Quanto alla revoca oggetto di contestazione, la difesa, dopo aver segnalato che aveva sollecitato l'acquisizione della sentenza al giudice dell'esecuzione, sottolinea che la lettura del provvedimento di cognizione data nell'ordinanza impugnata è stata erronea e parziale: si trattava di sentenza di applicazione di pena concordata in cui si dava atto che era stata prodotta dalla difesa anche la seconda sentenza di condanna a pena sospesa - emessa dal Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Mascalucia, il 4 ottobre 2011, irrevocabile il 28 novembre 2011 - ai fini dell'applicazione del reato continuato, con l'effetto che il giudice della cognizione era di certo a conoscenza di entrambe le sentenze che avevano già concesso la sospensione condizionale a Barbagallo.

In secondo luogo, lamenta il ricorrente, il giudice dell'esecuzione non si è avveduto che non era stata concessa in quel caso la terza sospensione condizionale, ma era stata applicata la continuazione fra i fatti ivi giudicati e quelli giudicati con la seconda sentenza, quella del 2011, con irrogazione della pena unica di anni uno, mesi quattro di reclusione, non confliggente con la sospensione condizionale concessa con la prima sentenza del 1999, che aveva comportato la condanna alla pena di mesi due di reclusione. 2.2. Inoltre, benché ne avesse fatto richiesta lo stesso Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, il giudice dell'esecuzione - rimarca il ricorrente - non ha provveduto ad revocare la sentenza di condanna del 1999 limitatamente al reato di cui all'art. 584 (recte, 594) cod. pen.

3. Il Procuratore generale ha prospettato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, stante l'evidenza del rilievo inerente alla mancata considerazione della continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere nei sensi che seguono.

2. Per quanto concerne la prima censura, si rileva che il giudice dell'esecuzione, per sorreggere la disposta revoca, ha considerato che - dalla lettura della decisione con cui, nella sua interpretazione, era stata concessa la terza sospensione condizionale - non si evinceva quanto aveva prospettato la difesa, ossia che il giudice della cognizione fosse a conoscenza della causa ostativa, desumendosi piuttosto il contrario, nel senso che le espressioni usate in sentenza dimostravano che il giudice fosse a conoscenza di una sola precedente condanna con pena sospesa, mentre le sentenze di condanna con il beneficio della sospensione condizionale della pena erano già due, quella emessa nel 1999 e quella enn-essa nel 2011.

3. Il ragionamento esternato sull'argomento dal giudice dell'esecuzione si espone a entrambi i rilievi critici svolti dal ricorrente. 3.1. Quanto all'affermazione secondo cui il giudice della cognizione - quando ha concesso, in adesione al patto, quella che è stata dal giudice dell'esecuzione considerata la terza, come tale contra ius (in relazione al disposto dell'art. 164 cod. pen.), sospensione condizionale della pena - non era a conoscenza della causa ostativa determinata dalla duplice pregressa concessione del beneficio, essa risulta formulata nel provvedimento impugnato in modo logicamente inadeguato, siccome il relativo ragionamento, non solo è apparso affidato a presunzioni non basate su concreti e indiscutibili elementi di fatto e, piuttosto, sottende una lettura della parte motiva della sentenza analizzata incerta ed equivoca, ma - anche e soprattutto - non si è attenuto al principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella sua composizione più autorevole (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01), secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, condizione per accertare la quale il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (fra le successive, Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv. 272832 - 01).

Sull'argomento, non appare inutile precisare che l'orientamento qui riaffermato opera il riferimento quale criterio discretivo rilevante in senso ostativo alla possibilità di revoca - non alla mera conoscibilità della causa ostativa, bensì - alla conoscenza concreta, come documentalmente risultante dagli atti: si è, invero, condivisibilmente precisato che il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della esecuzione della pena, è onerato, in via preliminare e necessaria, del compito di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione della sospensione condizionale, dovendo in tal senso esercitare, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e, quindi, provvedere all'acquisizione, in originale o in copia, del fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio oggetto della richiesta di revoca (così Sez.

U, n. 37345 del 2015, cit.). Il giudice dell'esecuzione, sotto l'aspetto analizzato per primo, quindi, non ha seguito la traccia specificata dall'orientamento ermeneutico riaffermato in questa sede. 3.2. Peraltro, si profila fondata anche l'ulteriore critica formulata dal ricorrente lì dove evidenzia che il giudice dell'esecuzione, nella verifica compiuta delle precedenti sospensioni condizionali della pena, ha concluso per l'evenienza, con la sentenza resa dal Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Mascalucia, in data 23 luglio 2013, irrevocabile il 3 ottobre 2013, della - illegittima - concessione della terza sospensione condizionale senza avvedersi che, come emerge dall'esame del titolo (consentito in ragione della natura processuale della doglianza), il giudice della cognizione, ratificando il patto concluso dalle parti, aveva posto in continuazione i reati giudicati in quella sede, contestati come commessi in Mascalucia, il 26 settembre 2011, e gli altri reati, pure contestati come commessi in Mascalucia, il 26 settembre 2011 e giudicati con la sentenza n. 368/11 emessa il 4 ottobre 2011 da parte dello stesso Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Mascalucia, irrevocabile il 28 novembre 2011, determinando la pena in aumento in mesi due di reclusione e quantificando la pena complessiva per il reato continuato in quella di anni uno, mesi quattro di reclusione, pena complessiva per la quale aveva concesso la sospensione condizionale.

Impregiudicati gli ulteriori accertamenti di merito, si profila ineludibile il rilievo secondo cui delle due precedenti sentenze di condanna concessive della sospensione condizionale delle pena, emesse rispettivamente nel 1999 e nel 2011, la seconda non era più autonomamente enucleabile, essendo stati - i relativi reati - posti in continuazione con quelli giudicati con la sentenza del 2013. Esaminando tale situazione, il giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto omettere di considerare il principio di diritto, maturato nell'interpretazione di legittimità, secondo cui non è revocabile la sospensione condizionale della pena a causa di una terza condanna, allorché le due precedenti siano state ritenute dal giudice dell'esecuzione riferibili a un unico reato continuato e non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen.; come non è, del pari, revocabile in sede esecutiva la sospensione condizionale della pena disposta per la terza volta, allorché la sentenza con la quale essa è concessa abbia riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato oggetto del suo giudizio e altro reato precedentemente giudicato con condanna condizionalmente sospesa, sempre che non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen.

In questi casi, infatti, si considera operante la fictio iuris che configura il reato continuato come un unico reato, cui consegue che la pluralità di condanne è assimilata a una sola condanna rappresentativa, ai fini della disciplina dell'art.168 cod. pen., di un _unico precedente penale, e che unico deve essere considerato il beneficio della sospensione condizionale della pena, riferito alle singole pene distintamente inflitte, e, in quanto tale, non revocabile in costanza di una nuova e successiva condanna, purché sia rispettato il limite sanzionatorio di cui all'art. 163 cod. pen. (Sez. 1, n. 3775 del 28/10/2015, dep. 2016, Rv. 266004 - 01;

Sez. 1, n. 41545 del 10/11/2010, Stissi, Rv. 248471 - 01; Sez. 1, n. 24285 del 13/05/2009, Bruno, Rv. 243813 - 01). La rilevanza di tale principio avrebbe dovuto essere apprezzata dal giudice dell'esecuzione pur nella singolarità della fattispecie esaminata, nella quale la successiva sentenza, quella emessa dalla Corte di appello di Catania del 25.09.2018, irrevocabile il 29 gennaio 2019 (la cui pena sospesa non è stata revocata dal giudice dell'esecuzione), ha riunito in continuazione i reati con essa accertati con quelli accertati con la sentenza resa il 4 ottobre 2011 dello stesso Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Mascalucia, irrevocabile il 28 novembre 2011: i cui reati, però, erano stati già posti in continuazione con quelli giudicati con la sentenza del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Mascalucia, in data 23 luglio 2013, irrevocabile il 3 ottobre 2013 (così che i reati accertati con la sentenza del 2011 appaiono allo stato sanzionati - in modo all'evidenza incongruo - da due diverse pronunzie). 3.3.

In ogni caso, per entrambe le ragioni evidenziate, la statuizione di revoca della sospensione condizionale della pena complessivamente concessa con la sentenza del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Mascalucia, in data 23 luglio 2013 si profila fondata su una motivazione inosservante dei principi ora enunciati e deve essere, pertanto, annullata.

4. Fondata è anche la seconda censura. L'esame degli atti, anche stavolta imposto dalla natura della doglianza, rende chiaro che effettivamente il Procuratore generale distrettuale aveva richiesto anche la revoca della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Caltagirone del 19 maggio 1999, irrevocabile il 6 luglio 1999, relativamente al reato di cui all'art. 594 cod. pen., per la sopravvenuta abolitio criminis inerente a tale reato. Il giudice dell'esecuzione ha omesso di pronunciarsi su tale richiesta emettendo, se del caso, le statuizioni consequenziali quanto alla rideterminazione della pena depurata dalla sanzione a suo tempo inflitta per il reato poi abrogato.

Dal canto suo, il condannato aveva interesse a che il giudice dell'esecuzione si pronunciasse sulla questione, entrata a far parte del thema decidendum del complessivo incidente di esecuzione, per tutti gli effetti che avrebbero potuto e potrebbero scaturirne: e, dunque, Barbagallo deve ritenersi titolare dell'interesse a impugnare l'ordinanza, sul punto totalmente carente di risposta. Sul pacifico presupposto che il delitto di ingiuria di cui all'art. 594 cod. pen. è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, disciplina che, al successivo art. 12, comma 2, stabilisce anche le forme con cui il giudice dell'esecuzione, ove la questione venga per sé sola dedotta, deve provvedere all'adozione dei provvedimenti conseguenti, resta il dato di fatto che, nel caso oggetto di scrutinio, la Corte di appello, dovendo esaminare la relativa tematica nell'ambito del più ampio thema descritto, ha del tutto omesso di prendere in esame la richiesta.

Anche sotto questo profilo, quindi, l'ordinanza impugnata, viziata da omessa pronuncia, deve essere annullata.

4. Si impone, in definitiva, l'annullamento del provvedimento esaminato sotto i profili considerati, con rinvio alla Corte di appello di Catania, giudice dell'esecuzione, che, nel nuovo giudizio, da un lato, verificherà in concreto la ricorrenza delle condizioni di legge per la richiesta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena oggetto della statuizione annullata, nell'ambito della complessiva situazione determinata dai concorrenti provvedimenti sanzionatori emessi nei confronti di Barbagallo, ma sempre nel rispetto dei principi di diritto testé ribaditi, e, dall'altro, esaminerà la suindicata questione di abolitio criminis oggetto della richiesta.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio pe