Sentenza — n. 31406/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 11 giugno 2020, il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell'esecuzione, oltre ad aver revocato le sospensioni condizionali della pena concesse a Talla Fall con le sentenze identificate ai numeri 2), 3), 4) e 5) nel provvedimento, in corrispondente accoglimento della richiesta del Procuratore della Repubblica presso il suddetto Tribunale, non ha invece accolto la stessa richiesta di revoca con riferimento alla sospensione condizionale concessa a Fall con la sentenza, indicata al numero 1), emessa dal Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Atri, il 29 marzo 2005, irrevocabile il 5 gennaio 2006.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod. pen, art. 168 cod. pen, art. 163 cod. pen; Sentenza — n. 31406/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La consultazione degli atti, resa necessaria dalla natura della doglianza, rende chiaro che la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Atri, il 29 marzo 2005, irrevocabile il 5 gennaio 2006, aveva condannato Talla Fall per il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, previsto e punito dell'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. modd., violazione commessa in Pineto, il 29 giugno 2004. La pena irrogata era stata quella di giorni venti di arresto ed euro 400,00 di ammenda ed era stata condizionalmente sospesa. 2.1.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TERAMOnel procedimento a carico di: FALL TALLA nato il 02/02/1971 K)F._ A L avverso l'ordinanza del 11/06/2020 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; lette/~c le conclusioni del PG ,, TA p. ) J C),1 Utiggg v Ap 'fu un« #40 191., R,llyvio
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 11 giugno 2020, il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell'esecuzione, oltre ad aver revocato le sospensioni condizionali della pena concesse a Talla Fall con le sentenze identificate ai numeri 2), 3), 4) e 5) nel provvedimento, in corrispondente accoglimento della richiesta del Procuratore della Repubblica presso il suddetto Tribunale, non ha invece accolto la stessa richiesta di revoca con riferimento alla sospensione condizionale concessa a Fall con la sentenza, indicata al numero 1), emessa dal Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Atri, il 29 marzo 2005, irrevocabile il 5 gennaio 2006.
A ragione della statuizione reiettiva il giudice dell'esecuzione ha rilevato che non sussisteva il presupposto della revoca, in quanto la sentenza suddetta aveva condannato Fall per il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, commesso il 29 giugno 2004, mentre il reato - che, secondo la richiesta, avrebbe dovuto costituire causa di revoca - era stato commesso il 2 novembre 2006 ed era costituito dal delitto di cui all'art. 474 cod. pen.: tale reato, tuttavia, non era della stessa indole di quello oggetto della condanna precedentemente irrogata, elemento che, per il giudice dell'esecuzione, ha integrato dato determinante la difformità della fattispecie da quella disciplinata dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo chiedendone l'annullamento con riferimento al suindicato rigetto, con l'emissione di ogni provvedimento di legge, e adducendo un unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen. Il giudice dell'esecuzione - sostiene il ricorrente - non ha considerato che la medesima indole ai fini della verifica necessaria per la revoca della sospensione condizionale è, dall'art. 168 cod. pen., richiesta esclusivamente quando il nuovo reato sia costituito da una contravvenzione, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia della stessa indole di quella in relazione alla quale era stato applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre la limitazione non opera quando il nuovo reato sia costituito da delitto.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato ritenendo fondata la doglianza espressa dall'Autorità inquirente circondariale.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei sensi che seguono e va, quindi, accolto.
2. La consultazione degli atti, resa necessaria dalla natura della doglianza, rende chiaro che la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Atri, il 29 marzo 2005, irrevocabile il 5 gennaio 2006, aveva condannato Talla Fall per il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, previsto e punito dell'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. modd., violazione commessa in Pineto, il 29 giugno 2004. La pena irrogata era stata quella di giorni venti di arresto ed euro 400,00 di ammenda ed era stata condizionalmente sospesa. 2.1.
Il Pubblico ministero, in relazione alla suddetta condanna con la sospensione condizionale della pena, aveva chiesto la revoca del beneficio per avere Fall commesso il 2 novembre 2006 un ulteriore reato accertato e punito con la sentenza emessa in data 11 giugno 2008 dal Tribunale di Pescara, sentenza a sua volta irrevocabile il 21 luglio 2009. Con tale decisione si era accertata la consumazione da parte di Fall dei delitti di ricettazione (art. 648, secondo comma, cod. pen.) e di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.), delitti riuniti in continuazione, per i quali l'imputato era stato condannato alla pena - non sospesa condizionalmente - di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa.
La richiesta aveva prospettato, per la sopravvenienza di questi delitti rispetto alla suindicata condanna con la sospensione condizionale della pena, l'integrazione della causa di revoca di diritto del beneficio contemplata dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. 2.2. La norma, per quanto qui rileva, dispone che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva. Il collegamento con l'art. 163 cod. pen., essendo la sospensione condizionale della pena acceduta alla commissione da parte del reo di una contravvenzione, rende chiaro che il periodo di esperimento - decorrente dal conseguimento dell'irrevocabilità della sentenza di condanna che aveva concesso la sospensione condizionale - era, in questo caso, quello di anni due. 2.3.
Il giudice dell'esecuzione ha preso atto che, nel corso del periodo di esperimento (decorrente dal 5 gennaio 2006), Fall aveva commesso (il 2 novembre 2006) i suddetti ulteriori reati, appartenenti alla species dei delitti, ma ha ritenuto che, rispetto alla precedente fattispecie contravvenzionale, si trattasse di reati non della stessa indole, come tali ritenuti inidonei a legittimare la revoca contemplata dall'ordinamento. E' evidente, dunque, che il giudice dell'esecuzione ha letto il riferimento alla "stessa indole" operato dalla norma come diretto indiscriminatamente alle contravvenzioni e ai delitti. 2.4.
Tale interpretazione è in contrasto con quella, consolidata e condivisa dal Collegio che pertanto la ribadisce, secondo cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera soltanto con riguardo alle contravvenzioni e, quindi, non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (Sez. 1, n. 49696 del 30/09/2019, Rinaldi, non mass.; Sez. 1, n. 44604 del 27/06/2018, Belhi, non mass.;
Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, El Bouheli, Rv. 273383 - 01; Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, Grassetti, Rv. 254688 - 01; Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, De Filippis, Rv. 240679 - 01). L'opzione prescelta dal giudice dell'esecuzione muove, dunque, da una diversa esegesi della suindicata norma che contrasta con quella ora esposta e, siccome non adduce alcun argomento di carattere giuridico idoneo a destrutturarne l'inquadramento e la ratio, non merita condivisione.
3. Alla stregua degli elementi acquisiti nel corso del procedimento e alla luce dei principi di diritto enucleati, occorre, quindi, prendere atto che sussistevano tutte le condizioni legittimanti la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta a Talla Fall con la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Atri, il 29 marzo 2005, condizioni stabilite dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. Questa constatazione impone l'annullamento della statuizione di rigetto della richiesta di revoca. L'annullamento è da pronunciarsi senza rinvio, in quanto la revoca di diritto deve essere qui direttamente disposta, ex art. 620, lett. /), cod. proc. pen., trattandosi di statuizione che discende dalla norma correttamente interpretata.
Si ribadisce, sull'argomento, che, data la decisione a rima obbligata che scaturisce dalla statuizione dennolitiva, la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena, che risulti essere stata illegittimamente rifiutata dal giudice dell'esecuzione, va disposta direttamente dalla corte di cassazione, adita con ricorso dal pubblico ministero, previo annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Sez. 1, n. 13991 del 05/03/2020, Di Camillo, non mass.; Sez. 1, n. 10742 del 05/02/2009, Erra, Rv. 242885 - 01; Sez. 3, n. 10534 del 30/01/2008, Sciabica, Rv. 239069 - 01).Dati gli effetti della presente sentenza, la cancelleria provvederà agli incombenti comunicativi di cui all'art. 28 Regolamento per l'esecuzione del codice di rito penale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente al rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Teramo del 29.03.2005 irrevocabile il 05.01.2006 sospensione di cui si ordina la revoca. Si comunichi al P.m. del Tribunale di Teramo.