Sentenza — n. 31405/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 20 ottobre 2020, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sulla richiesta del Procuratore generale della Repubblica presso la suddetta Corte di revoca della sospensione condizionale nei confronti di Ndoye Babacar, ha revocato la sospensione condizionale della pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa, sospensione concessa con la sentenza della stessa Corte di appello del 10 dicembre 2015, confermativa di sentenza di primo del 13 giugno 2012, irrevocabile il 27 aprile 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 163 cod. pen, art. 666 cod. proc. pen, art. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31405/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'ordinanza impugnata, che pure ha preso atto dell'avvenuta applicazione della continuazione fra i reati oggetto delle altre due sentenze di condanna che avevano entrambe concesso a Babacar, comunque identificato, la sospensione condizionale della pena, ha considerato - senza fornire alcuna argomentazione giuridica idonea a superare le ragioni poste a base dell'orientamento ermeneutico succitato e qui ribadito - doversi comunque revocare l'ulteriore sospensione condizionale, reputando che essa fosse pur sempre la terza, senza però avere preso in esame e aver fatto applicazione del predetto principio di diritto, così incorrendo nel vizio denunciato dal ricorrente.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BABACAR NDOYE nato il 24/04/1956 SEto€- AL avverso l'ordinanza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; lettefseTrtite le conclusioni del PG Gq,ffa ifk,Lz, i eArt gi9 GAirtg-0 ì Rt ogro 10\f/c
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 20 ottobre 2020, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sulla richiesta del Procuratore generale della Repubblica presso la suddetta Corte di revoca della sospensione condizionale nei confronti di Ndoye Babacar, ha revocato la sospensione condizionale della pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa, sospensione concessa con la sentenza della stessa Corte di appello del 10 dicembre 2015, confermativa di sentenza di primo del 13 giugno 2012, irrevocabile il 27 aprile 2017.
2. Avverso l'ordinanza ricorre il difensore di Babacar chiedendone l'annullamento e sviluppando un unico motivo in cui denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, motivo poi ripartito in due censure. 2.1. In primo luogo, il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione, pur avendo ricordato il relativo dato, non abbia poi tenuto conto del fatto che l'applicazione della continuazione fra i reati oggetto delle prime due sentenze di condanna aveva ridotto a una la sospensione condizionale concernente la pena unificata, determinata in anni uno, giorni quindici di reclusione, sicché la sospensione condizionale oggetto della richiesta non avrebbe potuto essere in alcun modo revocata essendo divenuta la seconda. 2.2. Inoltre, la difesa segnala che non era stata rilevata la nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale a Babacar, effettuata supponendo la domiciliazione del medesimo presso lo studio del suo difensore, con conseguente nullità assoluta del provvedimento.
3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso essendo stato - il beneficio della sospensione condizionale - concesso al ricorrente, pur se identificato con generalità diverse, più di due volte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere nei sensi che seguono.
2. Lo scrutinio del primo motivo, riferito alla ragione, in concreto e allo stato degli atti, più liquida, si rivela decisivo. 2.1. Va, al riguardo, premesso che il giudice dell'esecuzione ha considerato trattarsi, con riferimento al beneficio oggetto della richiesta di revoca, della terza sospensione condizionale della pena di cui aveva fruito il reo, sia pure identificato con generalità diverse nei vari casi. Posto ciò, la Corte territoriale ha osservato che la sospensione condizionale concessa con la suindicata sentenza, essendo stata la terza, non avrebbe potuto essere accordata secondo l'ordinamento, pur se le prime due sospensioni condizionali, concesse con le sentenze di condanna del 29 aprile 2011, irrevocabile il 23 settembre 2012, e del 25 settembre 2012, irrevocabile il 2 luglio 2013, si riferivano a decisioni che avevano accertato reati i quali, a seguito di ordinanza emessa in sede esecutiva, erano stati avvinti fra loro in continuazione. 2.2.
Tale approdo non merita condivisione. E' stato, per vero, ripetutamente chiarito, nell'interpretazione di legittimità, che non è revocabile la sospensione condizionale della pena a causa di una terza condanna, allorché le due precedenti siano state ritenute dal giudice dell'esecuzione riferibili a un unico reato continuato e non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen. In questi casi, infatti, si considera operante la fictio iuris che configura il reato continuato come un unico reato, cui consegue che la pluralità di condanne è assimilata a una sola condanna rappresentativa, ai fini della disciplina dell'art.168 cod. pen., di un unico precedente penale, e che unico deve essere considerato il beneficio della sospensione condizionale della pena, riferito alle singole pene distintamente inflitte, e, in quanto tale, non revocabile in costanza di una nuova e successiva condanna, purché sia rispettato il limite sanzionatorio di cui all'art. 163 cod. pen. (Sez. 1, n. 3775 del 28/10/2015, dep. 2016, Rv. 266004 - 01;
Sez. 1, n. 41545 del 10/11/2010, Stissi, Rv. 248471 - 01; Sez. 1, n. 24285 del 13/05/2009, Bruno, Rv. 243813 - 01). 2.3. La rilevanza di tale principio si apprezza anche nell'ipotesi in cui - sul presupposto giuridico secondo cui, non avendo natura di atto impugnatorio, quello con il quale si dà ingresso al procedimento di cui all'art. 666 cod. proc. pen., esso non è sottoposto alle formalità previste per le impugnazioni e ai limiti del principio devolutivo, con l'effetto che si ritiene ammissibile la formulazione di una domanda nuova dalla parte privata nel corso del procedimento, impregiudicata, però, la necessità che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, sia garantito alla parte pubblica e, in genere, alle altre parti un termine per controdedurre - il caso tipico della relativa dialettica si apprezza proprio nell'ipotesi in cui, instaurato ad opera della parte pubblica un incidente di esecuzione per l'emissione di un provvedimento di revoca di benefici, quali la sospensione condizionale o l'indulto, l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva, a norma dell'art. 671 cod. proc. pen., si ritiene proponibile dalla parte interessata anche in sede di udienza camerale instauratasi per delibare la richiesta suindicata, ferma la garanzia di effettività del contraddittorio, in quanto si considera la pregiudizialità che, in linea di principio, può connotare l'accertamento della continuazione fra reati in rapporto allo iussum revocatorio oggetto della richiesta principale (Sez. 1, n. 2978 del 07/11/2019, dep. 2020, Santacroce, non mass.;
Sez. 3, n. 47266 del 04/11/2005, Conversano, Rv. 233261 - 01).
3. L'ordinanza impugnata, che pure ha preso atto dell'avvenuta applicazione della continuazione fra i reati oggetto delle altre due sentenze di condanna che avevano entrambe concesso a Babacar, comunque identificato, la sospensione condizionale della pena, ha considerato - senza fornire alcuna argomentazione giuridica idonea a superare le ragioni poste a base dell'orientamento ermeneutico succitato e qui ribadito - doversi comunque revocare l'ulteriore sospensione condizionale, reputando che essa fosse pur sempre la terza, senza però avere preso in esame e aver fatto applicazione del predetto principio di diritto, così incorrendo nel vizio denunciato dal ricorrente.
4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza stessa con rinvio alla Corte di appello di Salerno, giudice dell'esecuzione, che, nel nuovo giudizio, da svolgersi ovviamente nel rituale contraddittorio con Babacar, verificherà in concreto la ricorrenza delle condizioni di legge per la richiesta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, nel rispetto dei principi di diritto testé ribaditi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio. Così deciso il 18 giugno 2021 Il Consi liere estensore Il Presidente