Sentenza — n. 31403/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 10/12/2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo che aveva accolto parzialmente l'istanza-reclamo di Vincenzo Salvatore Santapaola, sottoposto al regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., e aveva eliminato le limitazioni agli acquisti dei generi alimentari al sopravvitto, previsti per quella categoria di reclusi. Secondo il Collegio, infatti, la scelta dell'Amministrazione penitenziaria doveva ritenersi ragionevole, essendo dette limitazioni funzionali alle esigenze di ordine e sicurezza, tanto più che veniva fatta , salva un'ampia possibilità di acquisto di altri generi in occasioni determinate, previa verifica di necessità da parte della Direzione dell'istituto penitenziario.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 3 Cost, art. 615 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31403/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'udienza del 19 maggio 2021, il Collegio ha disposto, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. pen., il differimento della deliberazione della decisione, che è stata assunta all'esito dell'udienza tenutasi in data odierna.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Santapaola Vincenzo Salvatore, nato a Catania il 2/6/1969, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 10/12/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 10/12/2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo che aveva accolto parzialmente l'istanza-reclamo di Vincenzo Salvatore Santapaola, sottoposto al regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., e aveva eliminato le limitazioni agli acquisti dei generi alimentari al sopravvitto, previsti per quella categoria di reclusi. Secondo il Collegio, infatti, la scelta dell'Amministrazione penitenziaria doveva ritenersi ragionevole, essendo dette limitazioni funzionali alle esigenze di ordine e sicurezza, tanto più che veniva fatta , salva un'ampia possibilità di acquisto di altri generi in occasioni determinate, previa verifica di necessità da parte della Direzione dell'istituto penitenziario.
2. Santapaola ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Strano Tagliareni, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, 9, 41-bis Ord. pen. e 14 reg. esec. Ord. pen., in relazione all'art. 3 Cost., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la natura puramente afflittiva della limitazione all'acquisto di generi alimentari, la quale sarebbe in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 286 del 2018 e n. 97 del 2020, atteso che i beni previsti dal relativo "Mod. 72", allegato dal ricorrente, dimostrerebbero che gli stessi sono del tutto ordinari, sicché i limiti previsti sarebbero irragionevoli.
3. In data 28/4/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. All'udienza del 19 maggio 2021, il Collegio ha disposto, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. pen., il differimento della deliberazione della decisione, che è stata assunta all'esito dell'udienza tenutasi in data odierna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Preliminarmente va ricordato che il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., consente la tutela, davanti al magistrato di sorveglianza, delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», incise da condotte dell'Amministrazione penitenziaria che realizzino l'inosservanza di disposizioni previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e dal relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio». 2.1.
Dunque, il primo presupposto essenziale per l'attivazione del reclamo de quo è costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 Ord. pen. qualifica come «diritto». Tale posizione soggettiva è certamente configurabile, in via astratta, in relazione alle questioni 2 u-- che attengono all'acquisto di generi alimentari, trattandosi di profili che sono direttamente pertinenti al diritto di alimentarsi e che, come tali, hanno immediata refluenza anche sul diritto alla salute; fermo restando che eventuali, irragionevoli limitazioni sul piano trattamentale, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, sono comunque destinate a connotarsi in termini di contrarietà al senso di umanità, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018 e, ancor prima, nella sentenza n. 351 del 1996 (secondo cui mancando la congruità tra le misure restrittive e le finalità del provvedimento che assegna il detenuto al regime differenziato, dette misure «non risponderebbero più al fine per il quale la legge consente che esse siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale»). 2.2.
Nondimeno, costituisce ormai ius receptum, che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni anche significative alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, assunte a partire dall'adozione di provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione penitenziaria volti a disciplinare la vita degli istituti detentivi garantendo l'ordine e la sicurezza interna e, con essi, l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva.
Dunque, proprio perché, alla base, è possibile configurare una originaria situazione di diritto soggettivo, è possibile, per il detenuto, investire il magistrato di sorveglianza attraverso lo strumento del reclamo giurisdizionale; fermo restando che il controllo giurisdizionale deve essere circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, non potendo impingere il piano del merito, rimesso esclusivamente alla valutazione dell'Amministrazione penitenziaria. In ogni caso, come anticipato, il sindacato giurisdizionale deve ritenersi estensibile anche al piano della ragionevolezza e della proporzione della scelta dell'Amministrazione, in specie quando essa incida su diritti fondamentali.
3. Nel caso in esame, il ricorrente sottolinea l'irragionevolezza del divieto di acquisto di determinati cibi, asseritamente finalizzato a evitare, in un'ottica preventiva, il pericolo che il detenuto, sottoposto a regime differenziato, possa conseguire la disponibilità di quantità e qualità di cibi tali da consentirgli di dimostrare e/o di imporre il suo carisma, o spessore criminale, al resto della popolazione carceraria. Tuttavia, ove riconducibile alla necessità di evitare l'acquisizione di una posizione di potere da parte del detenuto, la previsione di una serie di limitazioni alla possibilità di acquisito e/o detenzione di taluni beni sarebbe pienamente giustificata.
Nondimeno, come ricordato nella sentenza n. 186 del 2018 della Corte costituzionale, le regole carcerarie ordinarie prevedono, ex art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, precisi limiti alla ricezione, all'acquisto e al possesso di oggetti e generi alimentari da parte di tutti detenuti; e, inoltre, il regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. non consente il possesso, da parte del detenuto, di generi alimentari pregiati, che risultino motivo di discriminazione fra detenuti, tali da distinguere la sua posizione pur all'interno del limitato «gruppo di socialità» di appartenenza, essendo questa la ratio della previsione, da parte dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. c), Ord. pen., della ulteriore limitazione alla possibilità, per il detenuto, di ricevere dall'esterno somme, beni e altri oggetti.
E del resto dal tenore del ricorso e dello stesso provvedimento impugnato è possibile ricavare che, nel caso in esame, i beni di cui il detenuto ha chiesto l'autorizzazione all'acquisto sono costituiti da generi alimentari compresi nel «modello 72» dei detenuti ordinari, ma non anche in quello previsto per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen. Beni la cui acquisizione non sembra configurare la possibilità di alcun vulnus alle esigenze proprie del regime differenziato, costituite dalla necessità di impedire forme di comunicazione con l'esterno o, comunque, il perpetuarsi di logiche di tipo associativo nel contesto penitenziario, anche attraverso l'acquisizione di una posizione di supremazia nei confronti degli altri detenuti. 3.1.
Tale valutazione non è stata compiutamente svolta dal Tribunale di sorveglianza che non ha spiegato come sia possibile, per il detenuto, conseguire una posizione di forza rispetto agli altri reclusi, tenuto conto che la possibilità di acquisire beni di lusso è già esclusa, in via generale, per tutti i detenuti, indipendentemente dal regime penitenziario cui sono sottoposti; mentre per quanto concerne il profilo quantitativo, la normativa vigente prevede comunque delle limitazioni volte a scongiurare proprio la possibilità di anomale acquisizioni di beni (si veda, in proposito, il già citato art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230).
Dunque, il provvedimento impugnato non ha compiutamente evidenziato quale relazione esista tra la previsione di un regime differenziato in relazione ai beni acquistabili e la possibilità di un utilizzo strumentale degli stessi, non consentendo di verificare se detta previsione sia o meno giustificata e se essa si risolva in un irragionevole surplus di afflittività, che la Corte costituzionale ha più volte sottolineato essere incompatibile con i principi costituzionali (cfr. la sentenza n. 97 del 5 maggio 2020), ponendosi l'introduzione di un regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione» «in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario», dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (cfr. la sentenza n. 186 del 12 ottobre 2018).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma. PER QUESTI MOTIVI All'esito del differimento disposto all'udienza del 19 maggio 2021, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in data 15/6/2021 Il