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Sentenza — n. 31400/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31400/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31400/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione del regime di continuazione in executivis, avanzata nell'interesse di Michele Ascone, in relazione alle fattispecie di cui a tre sentenze esecutive specificate nella stessa richiesta.

Regesto Legislator

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art. 416 bis cod. pen, art. 649 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31400/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Invero, la Corte di appello di Reggio Calabria nell'ordinanza in esame premette che: - Ascone Michele avanzava già richiesta con analogo petitum di quella in esame, respinta con ordinanza del 28/03/2019, gravata dall'interessato con ricorso per cassazione a sua volta respinto; - detta ordinanza aveva compiutamente - per come pure riconosciuto e condiviso dalla Corte di cassazione con il rigetto del ricorso in ultimo menzionato - ripercorso le concrete vicende processuali che avevano interessato Ascone, tanto nel procedimento c.d.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali riesame di una decisione precedente continuazione dell'esecuzione criminalità persistente cognizione del ricorso per cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 416 bis cod. pen
All Inside, in cui ha riportato condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.
art. 649 cod. proc. pen
27712 del 01/07/2020, che evidenzia come: - il principio generale esplicitato dall'art. 649 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Ascone al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASCONE MICHELE nato a GIOIA TAURO il 13/02/1979 avverso l'ordinanza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; --PG 4- Letta la requisitoria del dott. Tommaso Epidendio, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione del regime di continuazione in executivis, avanzata nell'interesse di Michele Ascone, in relazione alle fattispecie di cui a tre sentenze esecutive specificate nella stessa richiesta.

2. Avverso detta ordinanza Ascone, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 125 e 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Rileva la difesa che in tali illegittimità sarebbe incorso il Giudice dell'esecuzione nel non ritenere sufficiente elemento di novità a superare la preclusione processuale, costituita da precedente provvedimento di rigetto della continuazione in sede esecutiva, la riconosciuta continuazione da parte del Giudice della cognizione con riferimento alla posizione di un coimputato.

Osserva che l'ambito di operatività della preclusione derivante dal provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, perché non impugnato o perché rigettata l'impugnazione, impedisce una nuova pronuncia sul medesimo petitum non in termini assoluti e definitivi, ma soltanto allo stato delle questioni trattate. Essendo, quindi, possibile investire detto giudice purché alla luce di nuove tematiche giuridiche o nuovi dati di fatto. Osserva il difensore che l'intervenuto riconoscimento del vincolo della continuazione per il coimputato Bonarrigo in relazione ai medesimi fatti di reato da parte del Giudice della cognizione a conoscenza dell'intero carteggio processuale, senza dubbio, non poteva non ritenersi elemento nuovo nel senso sopra stabilito e tale da giustificare la nuova richiesta di continuazione tra due reati associativi riconducibili per il suddetto Giudice alla medesima ideazione criminosa.

La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Invero, la Corte di appello di Reggio Calabria nell'ordinanza in esame premette che: - Ascone Michele avanzava già richiesta con analogo petitum di quella in esame, respinta con ordinanza del 28/03/2019, gravata dall'interessato con ricorso per cassazione a sua volta respinto; - detta ordinanza aveva compiutamente - per come pure riconosciuto e condiviso dalla Corte di cassazione con il rigetto del ricorso in ultimo menzionato - ripercorso le concrete vicende processuali che avevano interessato Ascone, tanto nel procedimento c.d.

All Inside, in cui ha riportato condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. (e quello di cui all'art. 12 quinquies d. I. n. 306 del 1992), quanto nel procedimento cd. Ramazza, in cui ha riportato condanna per reati in materia di stupefacenti, richiamando i plurimi e consolidati arresti giurisprudenziali che in relazione al caso di specie, tenuto conto delle sue concrete evenienze e delle pieghe delle accertate condotte, conducevano univocamente a ritenere indimostrato che il condannato avesse unitariamente ideato, pur in termini generali, il delitto mafioso da un lato e i reati ex artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 dall'altro, per l'assenza di concreti e specifici indici rivelatori in tal senso (rilevando in particolare che nel primo procedimento, in cui era emerso il ruolo di spicco di Ascone in un contesto associativo prevalentemente di tipo familiare, non emergeva a suo carico alcuna concreta e specifica condotta nel campo del traffico di stupefacenti, né gli era stato contestato alcun reato fine, sebbene fosse stato indicato dal collaboratore di giustizia impegnato in tale settore, e che la stretta connessione temporale già riconosciuta tra le due associazioni dedite al narcotraffico del proc.

Imelda e del proc. Ramazza, non implicava l'estensione della continuazione anche ai reati del procedimento All Inside; che, quindi, nel programma delinquenziale perseguito da Ascone nell'associazione mafiosa di cui a detto procedimento non vi era alcuna preventiva ideazione di violazioni della legge sugli stupefacenti; e che dalla lettura delle sentenze di cui alla richiesta di unificazione emergeva piuttosto uno stile di vita incline a delinquere). Rileva detta Corte che, a prescindere dalla condivisibilità delle argomentazioni della suddetta ordinanza, «rispetto alle valutazioni già operate ed alla decisione già assunta con l'ordinanza 28.3.2019, non è condivisibile la prospettazione difensiva secondo la quale l'avvenuto riconoscimento della continuazione al coimputato Bonarrigo Gioacchino, di cui alla sentenza 8.1.2020, costituirebbe un fatto nuovo come tale idoneo a scardinare la preclusione di cui all'art. 666, co. 2 c.p.p. e da "applicare" ex se anche all'Ascone», non potendo il quid novum «essere ricondotto ad una diversa valutazione fatta in relazione alla posizione di coimputato», e dovendo invece essere «inteso in modo sostanzialistico e cioè..... costituito da nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione».

Tali essendo le argomentazioni dell'ordinanza in esame, le stesse risultano scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi alla giurisprudenza di questa Corte sul c.d. "giudicato esecutivo". Al riguardo, oltre alla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 40151 del 19/04/2018, Avignone - che ribadisce l'ambito di operatività della preclusione derivante da detto giudicato, da intendersi non in termini assoluti e definitivi, ma soltanto allo stato delle questioni trattate - si veda, ex plurimis, Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, che evidenzia come: - il principio generale esplicitato dall'art. 649 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione sia riferibile anche all'esecuzione penale, settore in cui detta limitazione trova ulteriore esplicito riscontro normativo nella disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., a tenore della quale è preclusa, e sanzionata con l'inammissibilità, la riproposizione delle medesime questioni esaminate e decise con provvedimento suscettibile di impugnazione, quando questa non sia esperita ovvero sia attivata con esito infruttuoso; - l'effetto preclusivo del giudicato, nel settore della giurisdizione esecutiva, non giunga però ad impedire la valida riproposizione della richiesta quando siano allegati a suo corredo fatti nuovi; - la novità delle circostanze di fatto o delle ragioni di diritto sia ravvisabile quando le deduzioni riguardino fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione ovvero pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione da parte del giudice nell'ambito della precedente decisione; - in altri termini, estendendosi la preclusione del giudicato esecutivo alle sole questioni dedotte ed effettivamente decise (Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319), a fronte di una determinazione già assunta e non impugnata ovvero inutilmente impugnata, ciò che rileva sia che quanto dedotto a sostegno della nuova istanza non sia stato apprezzato in precedenza, a prescindere dalla circostanza che gli elementi di fatto o diritto fossero o meno oggettivamente preesistenti o successivi alla decisione, poiché la preclusione debole correlata al divieto di ne bis in idem copre esclusivamente "il dedotto" e non anche "il deducibile", ossia le questioni proponibili, ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella decisione.

E' evidente che non costituisce un novum nel senso appena spiegato la riconosciuta continuazione da parte del Giudice della cognizione con riferimento alla posizione di un coimputato. Va, infatti, rilevato che proprio in quanto aventi per oggetto un momento ideativo-volitivo, le valutazioni in punto di medesimezza del disegno criminoso non possono che essere soggettivamente caratterizzate, con impossibilità di riconoscere qualsiasi automatismo estensivo del vincolo tra reati in riferimento ad altri soggetti, quando risultino immutati gli elementi riferibili al prevenuto che hanno portato ad escludere il vincolo della continuazione e che risultano già vagliati dalla Corte di cassazione, il cui decisum non può essere superato da una diversa valorizzazione in diritto di quegli stessi elementi da parte di un giudice di merito con riguardo ad altro coimputato.

Le censure difensive che, a fronte della rilevata preclusione processuale, vi si oppongono nei termini sopra specificati, reiterando le stesse deduzioni persuasivamente respinte, non solo palesano la loro manifesta infondatezza, ma, insistendo sulle stesse argomentazioni dell'istanza originaria con le quali risulta essersi ampiamente e logicamente confrontata la Corte territoriale, incorrono nella aspecificità.

2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Ascone al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e