Sentenza — n. 31397/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe, emessa il 27 ottobre 2020, il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'stanza formulata nell'interesse di Carlo Gallucci di accertamento del bis in idem fra le sentenze emesse dalla Corte di appello di Venezia il 21 marzo 2012 e dal Tribunale di Verona il 13 aprile 2005, nonché di applicazione in sede esecutiva della disciplina della continuazione fra i reati giudicati con molteplici sentenze e, per l'effetto, ha ordinato l'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia il 21 marzo 2012, irrevocabile il 7 maggio 2012, e ha contestualmente revocato l'esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Verona il 13 aprile 2005, irrevocabile il 19 dicembre 2005, nonché ha applicato la continuazione:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 669 cod. proc. pen, art. 649 cod. proc. pen, artt. 669 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31397/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Pubblico ministero ricorrente segnala che, oltre ad applicare la continuazione fra reati per i quali il vincolo era stato già riconosciuto dalla succitata, precedente ordinanza, il provvedimento impugnato lo ha fatto operando una valutazione sostanzialmente meno favorevole al condannato perché ha riconosciuto la continuazione fra un numero più ristretto di reati, sicché, alla sua stregua, si violerebbe ulteriormente la norma di favore di cui all'art. 669 cod. proc. pen., comportando essa una pena superiore per entità.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: GALLUCCI CARLO nato a NAPOLI il 21/05/1949 avverso l'ordinanza del 27/10/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO S'ANI; lette/ssi‘g4te le conclusioni del PG Lvi p, el„.0 tu (4, wo Gfrifi ci-in CmgLsro ( ivwu Log rir& pri.0 kvio úrbtiii rui t-i iiZa i ri Pu G.I.-rn fa -
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 27 ottobre 2020, il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'stanza formulata nell'interesse di Carlo Gallucci di accertamento del bis in idem fra le sentenze emesse dalla Corte di appello di Venezia il 21 marzo 2012 e dal Tribunale di Verona il 13 aprile 2005, nonché di applicazione in sede esecutiva della disciplina della continuazione fra i reati giudicati con molteplici sentenze e, per l'effetto, ha ordinato l'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia il 21 marzo 2012, irrevocabile il 7 maggio 2012, e ha contestualmente revocato l'esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Verona il 13 aprile 2005, irrevocabile il 19 dicembre 2005, nonché ha applicato la continuazione:
1) tra i reati accertati con la sentenza del Tribunale di Roma del 26 febbraio 2010, irrevocabile il 25 maggio 2010, e i reati accertati con la sentenza del Tribunale di Roma del 24 maggio 2004, irrevocabile il 21 dicembre 2004, rideterminando la pena complessiva in anni due, mesi due di reclusione ed euro 1.600,00 di multa;
2) tra i reati accertati con la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 11 gennaio 2011, irrevocabile il 29 maggio 2011, e i reati accertati con la sentenza del Tribunale di Bologna del 28 giugno 2010, irrevocabile il 12 novembre 2010, rideterminando la pena complessiva in anni due di reclusione ed euro 900,00 di multa.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli formulando un unico, articolato motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 669 e 671 cod. proc. pen. 2.1. Per quanto concerne l'avvenuta revoca della sentenza del Tribunale di Verona del 13 aprile 2005, il giudice dell'esecuzione - fa notare il ricorrente - non ha tenuto conto del fatto che già la Corte di appello di Torino, con ordinanza in sede esecutiva del 17 novembre 2014, aveva compiuto la medesima valutazione, come da riferimento operato nella motivazione del richiamato provvedimento, alla pagina 5, ultimo capoverso del paragrafo 3. 2.2.
Circa la continuazione applicata, le relative statuizioni si profilano, per il ricorrente, in contrasto con le statuizioni dell'ordinanza del 17 novembre 2014; ciò, oltre al rigetto per reati in ordine ai quali la continuazione era stata applicata, anche per i seguenti punti: in ordine alla continuazione applicata fra i reati accertati con la sentenza della Corte di appello di Bologna dell'Il gennaio 2011 e quelli accertati con la sentenza del Tribunale di Bologna del 28 giugno 2010, già l'ordinanza del 17 novembre 2014 aveva emesso la medesima statuizione ponendo in continuazione i relativi reati nonché quelli accertati con la sentenza della Corte di appello di Genova del 30 settembre 2002 e con la sentenza del Tribunale di Torino del 2 gennaio 2008; in ordine alla continuazione applicata fra i reati accertati con la sentenza del Tribunale di Roma del 26 febbraio 2010 e quelli accertati con la sentenza del Tribunale di Roma del 24 maggio 2004, sempre l'ordinanza del 17 novembre 2014 aveva emesso la medesima statuizione ponendo in continuazione i relativi reati nonché quelli accertati con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27 ottobre 2008.
Il Pubblico ministero ricorrente segnala che, oltre ad applicare la continuazione fra reati per i quali il vincolo era stato già riconosciuto dalla succitata, precedente ordinanza, il provvedimento impugnato lo ha fatto operando una valutazione sostanzialmente meno favorevole al condannato perché ha riconosciuto la continuazione fra un numero più ristretto di reati, sicché, alla sua stregua, si violerebbe ulteriormente la norma di favore di cui all'art. 669 cod. proc. pen., comportando essa una pena superiore per entità.
3. Il Procuratore generale ha chiesto di annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata, in applicazione del principio di cui all'art. 669 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, quanto al rilievo della segnalata reiterazione del provvedimento in materia di continuazione e va accolto per quella parte, mentre non si rivela fondato per la parte inerente alla revoca della sentenza del Tribunale di Verona del 13 aprile 2005.
2. Le statuizioni dell'ordinanza impugnata che hanno applicato la continuazione ai reati indicati in parte narrativa risultano effettivamente confliggenti con quelle rese in precedenza dalla Corte di appello di Torino, sempre quale giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza del 17 novembre 2014, ordinanza con la quale gli stessi reati erano stati già posti in continuazione fra loro e con altri reati, di guisa che il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto emettere un nuovo provvedimento riguardante lo stesso thema decidendum. 2.1. Deve prendersi atto che l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto del contenuto, ormai consolidato dalla definitività, della precedente ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva applicato (anche) con riferimento agli stessi reati la continuazione, poi nuovamente ma incongruamente richiesta nell'interesse di Gallucci.
Lo iussum oggetto dell'ordinanza resa il 17 novembre 2014 non poteva, tuttavia, essere inciso, in carenza di alcun fatto nuovo, dal provvedimento impugnato: il principio del ne bis in idem vale per l'intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e funzionalità connaturate al sistema. A tale divieto va pertanto attribuito il rilievo proprio dei principi generali dell'ordinamento dal quale, a norma dell'art. 12, secondo comma, disp. prel. cod. civ. il giudice non può prescindere per svolgere la dovuta interpretazione logico-sistematica (.Sez. 1, n. 7382 del 12/11/2018, dep. 2019, Costantini, non mass.).
Nello stesso ordine di idee è stato affermato che la pronuncia del giudice dell'esecuzione di parziale rigetto della richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta rispetto ai reati per cui è stato escluso il riconoscimento del reato continuato (Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Morteo, Rv. 268562; Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, Turchetti, Rv. 265234, anche in consecutio con i principi fissati da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800). Pertanto, la riproposizione della medesima questione su cui si era già pronunziato il primo provvedimento trovava la preclusione, sia pure definita debole, propria del giudicato operante in sede esecutiva.
Il giudice dell'esecuzione ha nuovamente provveduto, ma lo ha fatto obliterando - in modo evidentemente inconsapevole (per la mancata consultazione del fascicolo dell'esecuzione, consultazione che invece è sempre utile quando si verta in tema di incidenti in executivis) - il primo provvedimento, dal momento che nell'ordinanza impugnata non è stato fatto riferimento allo stesso, né a qualche novum che - rispetto al medesimo - fosse stato dedotto. 2.2. E' da precisare che, avendo il Pubblico ministero proposto tempestiva impugnazione, gli effetti della rilevata duplicazione provvedimentale vanno regolati (non riferendosi alla disciplina di cui all'art. 669 cod. proc. pen. che opera quando la situazione è contrassegnata da più decisioni definitive, bensì) riferendosi alla disciplina desumibile dall'art. 649 cod. proc. pen., che rinviene, del resto, in quella dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. una coerente conferma in ordine alla non ammessa proponibilità della medesima istanza su materia oggetto di precedente provvedimento quando manchi la deduzione di un novum rilevante (v.
Sez. 1, n. 37559 del 07/03/2018, Shuli, non mass). In virtù dell'impugnazione proposta dalla parte pubblica, il rapporto processuale introdotto con la nuova istanza di applicazione della continuazione non si è, quindi, definito: dunque, anche se fosse stata più gravosa per il condannato la statuizione inerente alla pena complessiva applicata con l'ordinanza del 17 novembre 2014, non per questo - attesa l'impugnazione tempestiva avverso la nuova ordinanza - avrebbe potuto consentirsi il mutamento delle relative statuizioni. 2.3. Del pari, anche nella parte in cui ha riesaminato l'istanza di applicazione della continuazione e si è determinato in modo comunque difforme dalle statuizioni dell'ordinanza del 17 novembre 2014 rigettando l'istanza per altri reati in ordine ai quali il provvedimento del 17 novembre 2014 aveva statuito diversamente - con particolare riferimento alla continuazione riconosciuta dall'ordinanza del 17 novembre 2014 fra i reati accertati con la sentenza emessa dal Tribunale di Parma il 29 settembre 2008 (irrevocabile il 13 gennaio 2009), con la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 24 aprile 2007 (irrevocabile il 3 luglio 2009), con la sentenza emessa dal Tribunale di Verona il 13 aprile 2005 (irrevocabile il 19 dicembre 2005, sia pure non apportando alcun aumento per questo reato per la ragione di cui si dirà in prosieguo) e con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia il 21 marzo 2012 (irrevocabile il 7 maggio 2012) -, il provvedimento impugnato risulta emesso in contrasto con il principio suindicato e va, quindi, caducato.
In definitiva, nel caso di specie, è indubbio che il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza impugnata ha nuovamente applicato la continuazione tra reati che erano stati già unificati tra loro, in violazione del divieto di bis in idem., nonché ha, più in generale, provveduto per reati su cui era già stato emesso un provvedimento reso in sede esecutiva, ormai definitivo. 2.4. Di conseguenza, essendo esso ancora sub iudice, il nuovo provvedimento - costituendo pronunzia esecutiva identica sul medesimo "fatto" - deve essere caducato per tutto lo spettro decisorio in cui esso coincide con quello del 17 novembre 2014, nel solco del principio dettato dall'art. 649 cod. proc. pen.: per questa parte, l'ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio, in corrispondente accoglimento dell'impugnazione.
3. Il ricorso, invece, non merita condivisione nella parte in cui ha censurato la revoca disposta dal giudice dell'esecuzione con riguardo alla sentenza emessa dal Tribunale di Verona il 13 aprile 2005, irrevocabile il 19 dicembre 2005, in ossequio al divieto di bis in idem rispetto alle statuizioni - più favorevoli al reo - della sentenza resa dalla Corte di appello di Venezia il 21 marzo 2012, irrevocabile il 7 maggio 2012 Sulla duplicazione delle statuizioni condannatorie emesse con le due indicate decisioni, siccome riguardanti il medesimo fatto, il Pubblico ministero ricorrente non ha sollevato dubbi; ha, tuttavia, ritenuto già elisa la decisione comportante l'infrazione al divieto di bis in idem.
Il rilievo non ha pregio. E' vero che (come si è anticipato) l'ordinanza del 17 novembre 2014, proprio rilevando il bis in idem fra i due succitati titoli, aveva - giustamente - evitato di aumentare la pena con riguardo al relativo reato per quanto giudicato anche dal Tribunale di Verona con la sentenza del 13 aprile 2005. Però, poi, il giudice dell'esecuzione in quel contesto - omettendo di revocare la sentenza ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. - aveva inserito nella continuazione sia il reato quale oggetto di quella sentenza e sia lo stesso reato giudicato con la sentenza della Corte di appello di Venezia del 21 marzo 2012 (come da punto 3 del dispositivo della citata ordinanza).
Di conseguenza, in mancanza di una formale ordinanza di revoca ex art. 669 cod. proc. pen. della suddetta sentenza, il nuovo provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 13 ottobre 2017 - a cui ha fatto riferimento l'ordinanza impugnata nella premessa) - ha riportato nuovamente la sentenza del Tribunale di Verona. Dunque, nell'ordinanza del 17 novembre 2014, al riconoscimento del bis in idem, con la sua inertizzazione mediante l'esclusione dell'aumento in corrispondenza della statuizione emessa con la decisione destinata alla revoca, non era seguito il provvedimento stabilito dall'ordinamento per la definitiva caducazione della sentenza più gravosa per il condannato.
Pertanto, l'avere revocato la sentenza del Tribunale di Verona per contrasto con il divieto di bis in idem ha costituito corretta applicazione della legge, avendo il giudice dell'esecuzione estrinsecato la revoca che l'ordinanza del 17 novembre 2014 aveva solo sottesa, escludendo di dare aumenti per il corrispondente reato, ma omettendo di pronunciare il formale provvedimento ex artt. 669 cod. proc. pen. e 193 disp. att. cod. proc. pen. Per questa parte l'impugnazione va, quindi, rigettata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente all'applicazione della continuazione. Rigetta il ricorso con riferimento alla revoca della sentenza del Tribunale di Verona in data 13 aprile 2005. Così deciso