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Sentenza — n. 31395/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31395/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31395/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 21 gennaio 2020, la Corte di appello di Catanzaro ha accolto parzialmente l'istanza formulata nell'interesse di Damiano Pepe di applicazione in sede esecutiva della continuazione dichiarando avvinti in continuazione i reati giudicati con la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 20 dicembre 2002, irrevocabile il 12 dicembre 2003, con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 18 maggio 2004, irrevocabile il 23 settembre 2004, con la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 16 maggio 2005, irrevocabile il 15 ottobre 2005, e con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 30 novembre 2016, irrevocabile il 16 maggio 2018, rideterminando la pena complessiva in quella di anni dieci, mesi due di reclusione, mentre ha rigettato la stessa istanza con riferimento ai reati oggetto della sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 24 gennaio 2004, irrevocabile il 7 dicembre 2004.

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen, art. 78 cod. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31395/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudice dell'esecuzione ha preso atto del fatto che, con precedente ordinanza del 26 giugno 2006, era stata riconosciuta la continuazione tra il reato di omicidio oggetto della sentenza del 24 gennaio 2004 e i reati oggetto della sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 20 dicembre 2002, ma ha ritenuto non preclusa la possibilità di disattendere la precedente determinazione giudiziale sulla scorta dell'esposta, rinnovata valutazione.

Parole chiave

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formazione di una pena complessiva principio della doppia incriminazione concorso ideale reiterazione di reati penali reato continuato alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
Marcello Manna e Laura Facciolla) si denunciano la violazione degli artt. 81 cod. pen.
art. 78 cod. pen
art. 416-bis cod. pen
art. 671 cod. proc. pen
Del pari, non rileva in questo caso l'altro - pure condivisibile - principio di diritto secondo cui il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta ai sensi dell'art. 671 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PEPE DAMIANO nato a CORIGLIANO CALABRO il 10/02/1962 avverso l'ordinanza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; lette/&e le conclusioni del PG Lv i 6'1 (5 fk. 1-971/ (t etttFt ,ì-tfl C3,1 a‘fro L'AiimutLa KUrfo C 9 N n

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 21 gennaio 2020, la Corte di appello di Catanzaro ha accolto parzialmente l'istanza formulata nell'interesse di Damiano Pepe di applicazione in sede esecutiva della continuazione dichiarando avvinti in continuazione i reati giudicati con la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 20 dicembre 2002, irrevocabile il 12 dicembre 2003, con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 18 maggio 2004, irrevocabile il 23 settembre 2004, con la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 16 maggio 2005, irrevocabile il 15 ottobre 2005, e con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 30 novembre 2016, irrevocabile il 16 maggio 2018, rideterminando la pena complessiva in quella di anni dieci, mesi due di reclusione, mentre ha rigettato la stessa istanza con riferimento ai reati oggetto della sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 24 gennaio 2004, irrevocabile il 7 dicembre 2004.

Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto carente la prova della sussistenza del medesimo disegno criminoso tale da unificare agli altri reati anche quelli accertati con la sentenza del 24 gennaio 2004, considerando non preclusa questa conclusione dall'emersione del precedente provvedimento esecutivo che aveva posto in continuazione questi ultimi reati con uno degli altri poi posti a loro volta in continuazione con l'ordinanza impugnata.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di Pepe con due distinti atti. 2.1. Con il primo atto (a ministero dell'avv. Marcello Manna e Laura Facciolla) si denunciano la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e il corrispondente vizio di motivazione. Si rileva da parte del ricorrente che l'esclusione dalla continuazione della fattispecie delittuosa oggetto della sentenza del 24 gennaio 2004 si è posta in contrasto con il provvedimento del 26 giugno 2006 emesso dal giudice dell'esecuzione e applicativo della continuazione tra i reati oggetto della suddetta sentenza del 24 gennaio 2004 e quelli.oggetto della sentenza del 20 dicembre 2002, provvedimento che aveva dato luogo a cumulo di pena già espiata da Pepe. 2.2.

Con il secondo atto (redatto dall'avv. Laura Facciolla) si prospettano la medesima violazione di legge e lo stesso vizio di motivazione. Anche questo ricorso ha evidenziato la già accordata continuazione di cui all'ordinanza esecutiva del 26 giugno 2006, sicché il provvedimento impugnato risulterebbe in contraddizione con il pregresso esito decisorio, avendo finito per t escludere una continuazione già riconosciuta.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, avendo errato il giudice dell'esecuzione nel non tenere conto della continuazione già applicata con il precedente provvedimento del 2006 ed essendo inconferenti i richiami di giurisprudenza operati nell'ordinanza impugnata, prospettandosi, altresì, il rilievo di ufficio dell'erronea applicazione delle norme in materia di limiti degli aumenti di pena, con riferimento all'art. 78 cod. pen., dovendo il giudice dell'esecuzione, una volta riconosciuta la continuazione, rideterminare la pena complessiva nel limite di anni trenta di reclusione.

4. I difensori di Pepe, con memoria ulteriore, hanno formulato motivi aggiunti ribadendo le considerazioni già svolte e sottolineando che gli argomenti tratti dal giudice dell'esecuzione dalla sentenza del 24 gennaio 2004 per negare l'evenienza del medesimo disegno criminoso erano stati, invece, addotti in quella decisione per escludere la circostanza aggravante della premeditazione, sicché essi non avrebbero potuto spiegare influenza nella valutazione della sussistenza del medesimo disegno criminoso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere nei sensi e nei termini che seguono.

2. Si premette che il giudice dell'esecuzione, a ragione del provvedimento parzialmente reiettivo, ha osservato che nessun legame era emerso fra i reati oggetto delle altre sentenze - in particolare, i reati associativi - e il fatto onnicidiario oggetto della sentenza del 24 gennaio 2004: in quest'ultima sentenza sono state, invece, individuate considerazioni ostative al riconoscimento della continuazione, in particolare non essendo risultato che Pepe avesse avuto la preventiva conoscenza di quanto era stato progettato da altro imputato (Carelli), né in termini generici, quanto alla commissione di un omicidio per l'agevolazione dell'attività della nuova consorteria, né in termini specifici, con riferimento all'omicidio di Luigi Lanzillotta, avendo anche la sentenza di legittimità inerente a tale decisione evidenziato il carattere occasionale della cooptazione di Pepe nella realizzazione di questo omicidio.

Il giudice dell'esecuzione ha preso atto del fatto che, con precedente ordinanza del 26 giugno 2006, era stata riconosciuta la continuazione tra il reato di omicidio oggetto della sentenza del 24 gennaio 2004 e i reati oggetto della sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 20 dicembre 2002, ma ha ritenuto non preclusa la possibilità di disattendere la precedente determinazione giudiziale sulla scorta dell'esposta, rinnovata valutazione.

3. Si rileva però che il giudice dell'esecuzione, escludendo - sulla scorta delle notazioni succitate - la sussistenza della prova del medesimo disegno criminoso fra tutti i reati oggetto delle sentenze suindicate, posti in continuazione fra loro, da un lato, e l'omicidio di Luigi Lanzillotta e i reati ad esso ancillari, accertati a carico di Pepe con la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 24 gennaio 2004, dall'altro, ha emesso statuizioni fra loro contraddittorie. In particolare, nel provvedimento si è ritenuto di poter superare l'ostacolo logico-giuridico al descritto approdo costituito dalla precedente ordinanza esecutiva emessa il 26 giugno 2006 con cui la Corte di assise di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, aveva applicato la continuazione fra i reati di omicidio e altro, oggetto della suindicata sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 24 gennaio 2004, e i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. e altro, oggetto della sentenza emessa dalla stessa Corte di assise di appello di Catanzaro il 20 dicembre 2002, con l'argomento secondo cui ben poteva disattendersi la precedente valutazione giudiziale, assumendo le relative valutazioni una rilevanza soltanto indicativa da cui il giudice dell'esecuzione era abilitato a prescindere dando conto delle specifiche ragioni per le quali i fatti ulteriormente valutati non fossero da attrarre nel medesimo disegno criminoso individuato per gli altri: e tale specifica motivazione il giudice dell'esecuzione ha poi esposta nei sensi richiamati.

Sennonché, con lo stesso provvedimento qui impugnato, il giudice dell'esecuzione, ha applicato la continuazione a tutti i reati oggetto delle altre quattro sentenze dedotte da Pepe nella domanda e, quindi, non soltanto ai reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 18 maggio 2004 (irrevocabile il 23 settembre 2004), della sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 16 maggio 2005 (irrevocabile il 15 ottobre 2005) e della sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 30 novembre 2016 (irrevocabile il 16 maggio 2018), ma anche ai reati oggetto della sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 20 dicembre 2002 (irrevocabile il 12 dicembre 2003), i quali ultimi, però, risultavano già posti in continuazione con quelli oggetto della sentenza del 24 gennaio 2004, in virtù del richiamato provvedimento emesso in sede esecutiva il 26 giugno 2006.

Di conseguenza, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza impugnata, mentre ha negato l'applicazione della continuazione per i reati oggetto della sentenza del 24 gennaio 2004, ha posto quelli oggetto della sentenza del 20 dicembre 2002 nuovamente in continuazione con i reati oggetto delle altre tre sentenze, con la consequenziale quantificazione del corrispondente aumento di pena in relazione alla natura di reati satellite loro annessa.

4. Così determinandosi, tuttavia, il giudice dell'esecuzione ha finito per misconoscere la portata logico-giuridica della continuazione affermata e applicata con il precedente provvedimento del 26 giugno 2006. 4.1. L'applicazione della continuazione fra determinati reati costituisce, infatti, un dato di fatto che rileva per il giudice nella delibazione di un'ulteriore istanza di applicazione della continuazione che attenga anche ai reati oggetto del vincolo in precedenza accertato. In questa specifica prospettiva, si è, fra l'altro, chiarito che il riconoscimento in sede di cognizione della continuazione con uno stesso reato associativo di due gruppi distinti, per sentenze di condanna, di reati fine, impone al giudice dell'esecuzione di affermare l'esistenza della continuazione tra i reati fine facenti parte dei due distinti gruppi (Sez. 1, n. 16632 del 15/04/2010, Virga, Rv. 247483 - 01).

Per converso, si è coerentemente affermato che l'efficacia preclusiva del giudicato derivante dall'esclusione della continuazione tra due o più reati si estende ai reati connessi per continuazione con quelli per i quali il vincolo è stato escluso (Sez. 1, n. 48580 del 17/10/2017, Lattarulo, Rv. 271550 - 01). Vale, in questo alveo, il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso che si affermi in relazione a una serie di reati comporta che ciascun elemento della serie, partecipando di tale identità, si configura come avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto alla sottoclasse, costituita da tutti gli altri, residui reati, sicché, proprio in forza dell'identità della genesi programmatica che costituisce la sua cifra caratteristica, si determina la proprietà transitiva secondo la quale, ove un reato risulti avvinto in continuazione con un secondo e questo, a sua volta, sia avvinto in continuazione con un terzo, anche il primo e il terzo sono da riunirsi in continuazione, poiché essi sono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso.

E, specularmente (come si è già notato), è del pari vero che la proprietà transitiva della relazione di continuazione comporta, per ulteriore simmetria, l'implicazione di segno negativo per cui, se la continuazione non ricorre tra due o più reati, necessariamente neppure è configurabile tra i gruppi dei reati connessi per continuazione con quelli per i quali il vincolo è stato escluso (v. anche le motivazioni di Sez. 1, n. 2941 del 22/10/2020, dep. 2021, Pascarella, "non mass.; Sez. 1, n. 6755 del 05/06/2018, dep. 2019, Rinzivillo, non mass.). 4.2.

Rispetto al principio testé enucleato il riferimento operato dal giudice dell'esecuzione ad altro insegnamento di legittimità riguarda un caso non assimilabile a quello in esame (in particolare, Sez. 5, n. 25544 del 02/03/2015, S., Rv. 263986 - 01 , ha - condivisibilmente - affermato che il giudice dell'esecuzione non è tenuto a prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, il contenuto di una precedente decisione favorevole all'istante avente ad oggetto gli stessi reati, già emessa in sede esecutiva, ma successivamente annullata dalla Corte di cassazione per ritenuta incompetenza del giudice adito).

Del pari, non rileva in questo caso l'altro - pure condivisibile - principio di diritto secondo cui il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente valutazione già operata in sede di cognizione, o anche in fase di esecuzione, relativamente alla sussistenza della continuazione fra alcuni reati, vieppiù se l'istanza riguarda reati commessi in un lasso di tempo intermedio rispetto alle epoche di consumazione dei reati già riuniti, ma può comunque da essa prescindere sia pure previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 - 01;

Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227 - 01). Invero, tale principio, implicante la possibilità della diversa, motivata valutazione da parte del giudice dell'esecuzione rispetto all'approdo favorevole al condannato scaturente da un provvedimento antecedente, inerisce all'ipotesi in cui la nuova istanza riguardi l'ordinaria applicazione della continuazione a ulteriori reati: la sua affermazione però non contrasta con l'esigenza ulteriore che si pone per il giudice dell'esecuzione di rispettare la proprietà transitiva determinata dai provvedimenti, affermativi o negativi, in tema di continuazione già emessi, in osservanza delle esposte ragioni logico-giuridiche. 4.3.

La riprova della necessità ora emersa è data dagli effetti del provvedimento impugnato che - negando l'applicazione della continuazione fra gli altri reati e quelli accertati con la sentenza del 24 gennaio 2004 e ritenendola invece per i reati oggetto della sentenza del 20 dicembre 2002 - ha conseguentemente applicato per i reati accertati con quest'ultima decisione il corrispondente aumento (pari ad anni due di reclusione, al netto della riduzione per il rito abbreviato) nella quantificazione della nuova pena complessiva. E, però, gli stessi reati accertati con la sentenza del 20 dicembre 2002, essendo stati già riuniti in continuazione con quelli oggetto della sentenza del 24 gennaio 2004, in virtù del suddetto provvedimento del 26 giugno 2016, considerati egualmente reati satellite nella struttura di quel reato continuato, avevano già determinato l'aumento di pena di anni due di reclusione.

Dei già prodotti effetti di questo provvedimento l'ordinanza impugnata non si profila aver tenuto conto, con la conseguenza che la decisione assunta dal giudice dell'esecuzione pare aver considerato possibile la concorrente operatività delle due ordinanze esecutive, che però, oltre a escludere dalla complessiva continuazione i reati accertati con la sentenza del 24 gennaio 2004, non ha risolto l'anacoluto logico-giuridico inerente alla duplice continuazione in cui sono stati inseriti i reati oggetto della sentenza del 20 dicembre 2002, con la correlativa duplicazione del corrispondente aumento di pena.

5. Stante l'emersione del rilevato vizio, l'ordinanza impugnata - vulnerata da motivazione carente e contraddittoria per le ragioni spiegate- deve essere, pertanto, annullata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 09/07/2013), per il nuovo giudizio, da rendersi nel rispetto dei principi testé esposti. Tale esito fa sì che resti assorbita ogni notazione in ordine alla disciplina del cumulo delle pene, tema su cui ha richiamato l'attenzione l'Autorità requirente, essendo peraltro assodato che il giudice del rescissorio all'esito della decisione sulla chiesta applicazione della continuazione sarà tenuto, sul piano dosimetrico, all'applicazione del quadro normativo alla stessa conseguente.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impug