Sentenza — n. 31391/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Bari, sezione misure di prevenzione, con provvedimento in data 16 luglio 2020, ha rigettato l'istanza, proposta da Anna Zaccaro ai sensi dell'art. 28, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, di revocazione della confisca di prevenzione dell'immobile sito alla via Gentile di Bari, disposta dal Tribunale in sede, con decreto del 30 aprile 2003, irrevocabile il 21 settembre 2016, ai danni di Biagio Cassano, coniuge dell'instante.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 28 d.lgs. n. 159/2011; Sentenza — n. 31391/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Giova, in via preliminare, rammentare la costante interpretazione che questa Corte ha inteso dare dell'art. 117 del d.lgs. n.159 del 2011, con il quale è stata dettata la disciplina transitoria correlata alla introduzione nel sistema delle norme contenute nel codice antimafia; disposizione, questa, che, in forza di un inequivoco tenore letterale, prevede che le nuove norme dettate in tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali, tra cui l'art. 28 del medesimo corpus, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto (13 ottobre 2011), sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, con ultrattività - in tali casi - della previgente disciplina.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZACCARO ANNA nato a BARI il 01/03/1958 avverso l'ordinanza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 O AGO 2021 FU NARI It) IZIARIO ,, FA-Le_ Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Delia Cardia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, sezione misure di prevenzione, con provvedimento in data 16 luglio 2020, ha rigettato l'istanza, proposta da Anna Zaccaro ai sensi dell'art. 28, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, di revocazione della confisca di prevenzione dell'immobile sito alla via Gentile di Bari, disposta dal Tribunale in sede, con decreto del 30 aprile 2003, irrevocabile il 21 settembre 2016, ai danni di Biagio Cassano, coniuge dell'instante.
2. Contro tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale dell'interessata, articolando due motivi. Con il primo deduce violazione dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 per avere la Corte di appello, da un lato, nel respingere l'eccezione di incompetenza ex art.11 cod. proc. pen. formulata dal Procuratore generale, ritenuto la propria competenza, sul rilievo dell'inapplicabilità della disciplina contemplante il rimedio della revocazione in forza della data della procedura di prevenzione, antecedente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo; dall'altro, espressamente richiamato la nuova disciplina per escludere la novità della prova introdotta, sebbene nella disciplina previgente prova nuova era anche quella preesistente e scoperta successivamente.
Con il secondo motivo deduce la medesima violazione di legge, per avere la Corte di appello negato rilievo alla prova oggettiva dell'esistenza della capacità reddituale della Zaccaro al momento dell'acquisto dell'immobile. I comprovati ricavi conseguiti dalla ricorrente nell'anno 1990, sebbene insufficienti a garantire l'intera provvista relativa all'investimento immobiliare, erano tuttavia indicativi della legittima provenienza di una parte della somma impiegata nell'acquisto del bene, sì da indurre ad una revoca parziale della disposta confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giova, in via preliminare, rammentare la costante interpretazione che questa Corte ha inteso dare dell'art. 117 del d.lgs. n.159 del 2011, con il quale è stata dettata la disciplina transitoria correlata alla introduzione nel sistema delle norme contenute nel codice antimafia; disposizione, questa, che, in forza di un inequivoco tenore letterale, prevede che le nuove norme dettate in tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali, tra cui l'art. 28 del medesimo corpus, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto (13 ottobre 2011), sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, con ultrattività - in tali casi - della previgente disciplina.
2. Dunque, l'istanza di revoca articolata dalla ricorrente risulta disciplinata dall'art. 7 I. n. 1423 del 1956: "Il rimedio della revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione, attribuito dall'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, alla competenza della corte di appello, non si applica con riferimento ai provvedimenti adottati prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del citato d.lgs.) per i quali la competenza per la revoca spetta all'organo giudicante che aveva disposto la confisca, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283;
Sez. 1, n. 2945 del 17/10/2013, dep. 2014, Confl. comp. in proc. Pipitone Rv. 258599; Sez. 1, n. 45278 del 10/10/2013, Confl. comp. in proc. Apicella e altro, Rv. 257479; Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena, Rv. 257116), con la precisazione, doverosa in ragione della inesatta massimazione del principio statuito dalla richiamate pronunzie, che l'ultrattività della normativa previgente è determinata dalla data della formulazione della proposta e non dalla data di adozione del provvedimento.
3. Ora, la regola attributiva della competenza all'organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento di cui chiede la revoca o la modifica (art. 7, secondo comma, I. n. 1423/1956) "ha la sua precisa e riconoscibile ratio, che è quella di consentire l'apprezzamento delle sopravvenienze da parte di quello stesso organo già pronunziatosi sulla sussistenza dei presupposti applicativi" della misura (Sez. 1, n. 18224 del 09/01/2015, Concas, Rv. 263316), e avendo natura di competenza funzionale e, dunque, inderogabile, la sua violazione è sempre rilevabile, anche d'ufficio (Sez. 1, n. 3074 del 25/09/1986, Rongi, Rv. 174290). Ne discende che la cognizione della domanda introdotta dall'attuale ricorrente, che va qualificata quale istanza di revoca ai sensi dell'art.7 I. n. 1423/1956, deve essere attribuita al Tribunale di Bari, cui va disposta la trasmissione degli atti, previo annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, qualificata l'istanza di revoca come istanza di revoca proposta ai sensi dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 4