Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31390/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31390/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31390/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con decreto in data 19 giugno 2020, la Corte di appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, confermava nei confronti di Giovanni Pansera il decreto, 9 ottobre 2019, del Tribunale in sede, con il quale al predetto era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di mesi diciotto. Il giudice adito ricordava che la misura era stata disposta ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 159 del 2011 e rilevava come del tutto correttamente era stata evidenziata la pericolosità sociale del Pansera e come tale pericolosità permanesse anche nell'attualità.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31390/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) indebita e ingiusta era la duplicazione di una misura, basata sugli stessi elementi di quella applicatagli ex art. 6 I. n. 401 del 1989 e volta a salvaguardare le medesime esigenze.

Parole chiave

Generato dall'IA
soggiorno settimanale durata del soggiorno misura di sicurezza penale controllo periodico della detenzione soggiorno obbligato sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 606 cod. proc. pen
Infine i limiti istituzionali del controllo di legittimità devono fare escludere, ex art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PANSERA GIOVANNI nato a MELITO DI PORTO SALVO il 07/03/1995 avverso il decreto del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Simone Perelli, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 19 giugno 2020, la Corte di appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, confermava nei confronti di Giovanni Pansera il decreto, 9 ottobre 2019, del Tribunale in sede, con il quale al predetto era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di mesi diciotto. Il giudice adito ricordava che la misura era stata disposta ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 159 del 2011 e rilevava come del tutto correttamente era stata evidenziata la pericolosità sociale del Pansera e come tale pericolosità permanesse anche nell'attualità.

2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore che ha motivato l'impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, argomentando in sintesi nei seguenti termini:

a) i fatti ritenuti alla base del giudizio di pericolosità erano di scarso significato, non erano stati definitivamente provati e comunque non dimostravano l'abitualità e l'attualità della ritenuta pericolosità;

b) indebita e ingiusta era la duplicazione di una misura, basata sugli stessi elementi di quella applicatagli ex art. 6 I. n. 401 del 1989 e volta a salvaguardare le medesime esigenze.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile.

1. Deve essere innanzitutto ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso, per espresso disposto normativo, soltanto per violazione di legge, sicché non si estende al controllo dell'iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto mancante -nel qual caso ci sarebbe comunque violazione di legge- ovvero meramente apparente, tale essendo quella motivazione che non rende comprensibile il percorso argomentativo del giudice ovvero sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa. Infine i limiti istituzionali del controllo di legittimità devono fare escludere, ex art. 606 cod. proc. pen. , il vaglio di proposti profili fattuali, non essendo ammissibile una sovrapposizione valutativa di merito da parte di questa Corte.

2. Il ricorso, invece, pur formalmente denunziando anche la violazione di legge, in sostanza si articola prevalentemente in censure sulla .motivazione, volendo confutare gli argomenti posti a base del provvedimento impugnato in punto di valutazione dell'attualità della pericolosità del ricorrente. Tuttavia in relazione a tale aspetto la motivazione del provvedimento impugnato non è affatto mancante o meramente apparente, ma è anzi articolata e priva dei vizi denunziati, avendo la Corte d'appello non solo richiamato il decreto del Tribunale, ma altresì integrato gli argomenti di questo con proprie osservazioni puntuali e risposte adeguate alle deduzioni difensive.

Ed invero, il decreto impugnato ha esaminato le condotte tenute dal ricorrente il 20.8.2017, allorché era stato filmato mentre incitava ripetutamente alla carica contro la polizia, coordinando un gruppo di tifosi, istigandoli a forzare il cordone di sicurezza formato dagli agenti e materialmente partecipando alla spinta che aveva attivato l'azione di respingimento; ha rimarcato come il Pansera, già ritenuto socialmente pericoloso e sottoposto a DASPO con provvedimento del 2/9/2017, definitivo 11 18/12/2018, era stato tratto in arresto il 20/4/2019 perché sorpreso, pochi minuti dopo l'apposizione della firma, nell'atto di introdursi nello stadio comunale di Reggio Calabria; ha valorizzato le intense frequentazioni dal medesimo intrattenute, negli anni 2015-2018, con soggetti sottoposti a DASPO e tratti in arresto o denunziati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, nonché i procedimenti pendenti per resistenza a pubblico ufficiale e violazione dell'art. 6 I. n. 401/1989.

Ha, dunque, ritenuto siffatti elementi indicatori di una pronunciata pericolosità sociale, manifestatasi con condotte recenti, non contenuta né contenibile con i provvedimenti già adottati (quello violato e la recente ulteriore sottoposizione a DASPO per la durata di otto anni).

3. A fronte di queste, le deduzioni del ricorrente non superano la soglia della assoluta genericità: così come quando lamenta la mancata valutazione della attualità della pericolosità, plausibilmente ritenuta, invece, sul rilievo delle trasgressioni realizzate in prossimità temporale rispetto al momento della decisione, o lamenta omessa la considerazione della giovane età del proposto, della regolare condotta di vita tenuta, della episodicità delle intemperanze.

4. Manifestamente infondato è anche il motivo con cui si assume illegittima l'adozione della misura di cui si discute nei confronti di persona già sottoposta al divieto di accedere a manifestazioni sportive. Al riguardo giova rammentare che questa Corte ha già ripetutamente affermato come il legislatore non abbia previsto alcuna espressa incompatibilità tra il provvedimento del Questore adottato ai sensi della legge 401 del 1989 e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. (Sez. 5, n. 1308 del 23/11/2018, dep. 2019, Africano, Rv. 275340; Sez. 1, n. 23346 del 23/03/2017, Alfieri, Rv. 270119), e, d'altro canto, il provvedimento impugnato ha più che adeguatamente giustificato l'adozione della misura de qua con la maggiore pericolosità dell'interessato, rivelatosi refrattario al rispetto degli obblighi imposti.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i