Sentenza — n. 31388/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa in data 10 marzo 2020, ha deciso sull'opposizione -così qualificato da questa Corte il ricorso proposto da Riccardo Bertollini- avverso il provvedimento del 13 maggio 2019, con cui quello stesso giudice aveva respinto l'istanza di restituzione dell'assegno n. 5043488082 dell'importo di euro 350.000,00, già oggetto di sequestro preventivo, avanzata dal predetto quale erede di Eva Ciongoli, beneficiara del titolo. 1.2. Il sequestro fu disposto nel procedimento penale a carico di Elena Fontanella, accusata (in concorso con Eva Ciongoli, nelle more deceduta) di avere abusivamente riempito l'assegno tratto sul conto corrente cointestato a Vera Avonti e Gian Piero Fontanella e firmato in bianco dalla Avonti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31388/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per le superiori considerazioni, il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERTOLLINI RICCARDO nato a ROMA il 15/08/1960 avverso l'ordinanza del 10/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Francesca Romana Pirrelli, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con rimessione delle parti davanti al giudice civile competente e mantenimento del sequestro.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa in data 10 marzo 2020, ha deciso sull'opposizione -così qualificato da questa Corte il ricorso proposto da Riccardo Bertollini- avverso il provvedimento del 13 maggio 2019, con cui quello stesso giudice aveva respinto l'istanza di restituzione dell'assegno n. 5043488082 dell'importo di euro 350.000,00, già oggetto di sequestro preventivo, avanzata dal predetto quale erede di Eva Ciongoli, beneficiara del titolo. 1.2. Il sequestro fu disposto nel procedimento penale a carico di Elena Fontanella, accusata (in concorso con Eva Ciongoli, nelle more deceduta) di avere abusivamente riempito l'assegno tratto sul conto corrente cointestato a Vera Avonti e Gian Piero Fontanella e firmato in bianco dalla Avonti.
Il processo si era concluso con sentenza della Corte di appello di Torino del 12 novembre 2018 che, a seguito dell'intervenuta depenalizzazione della condotta di falsificazione di assegno bancario con clausola di non trasferibilità, pronunciava l'assoluzione dell'imputata. 1.2. Il giudice adito precisava che il Bertollini aveva richiamato a fondamento della propria richiesta l'anzidetta sentenza, con la quale era stata ordinata la restituzione del titolo di credito all'avente diritto, statuizione cui non poteva darsi seguito, essendo tuttora pendente la controversia civile volta ad accertare la proprietà del bene di cui si chiedeva la restituzione.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale di Riccardo Bertollini, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il difensore, con ampio resoconto della vicenda e disamina delle disposizioni di legge, in tesi inosservate o erroneamente applicate (artt. 1141, 1142, 1143, 1153, 1994, 2003, 2008, 2021, 2033, 2031 cod. civ., art. 64 R.D. n. 1669 del 1933), argomenta, in sintesi, nei seguenti termini: è del tutto immotivata l'affermazione che ha ritenuto incerto il titolare del diritto di credito, nonostante sia stata accertata nel procedimento penale l'autenticità della firma di traenza e sebbene il giudice della cognizione abbia disposto la revoca del sequestro e abbia ordinato la restituzione del titolo all'avente diritto, ossia a favore del soggetto (Eva Ciongoli, e per essa il suo erede) che ne aveva il possesso al momento del sequestro; il provvedimento impugnato è abnorme, non essendo nei poteri del giudice dell'esecuzione disporre in funzione del processo civile il mantenimento di un sequestro divenuto inefficace a seguito di sentenza liberatoria, dovendosi, invece, solamente dare esecuzione alla disposta restituzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita considerazione alcuna.
1. È all'evidenza insussistente la denunciata abnormità: il provvedimento impugnato non ripristina l'efficacia del sequestro preventivo, cessata a seguito della pronuncia liberatoria, né smentisce o si pone in rotta di collisione con il titolo esecutivo, ma è diretto a dare pienamente esecuzione alla pronuncia del giudice della cognizione di restituire la cosa sequestrata "all'avente diritto", attraverso la preliminare individuazione "dell'avente diritto".
2. Erroneamente il ricorrente afferma (p. 4 del ricorso) che il sequestro era stato "revocato" e che, dunque, la restituzione non poteva che essere operata in favore del soggetto al quale il bene era stato sequestrato. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che una cosa è la restituzione che consegue alla revoca del sequestro (che non ricorre nella specie), altra e ben diversa cosa è la restituzione che consegue come effetto dalla perdita di efficacia del sequestro ex art. 323, comma 1, cod. proc. pen. Solo nel primo caso la restituzione va disposta in favore del soggetto al quale il bene è stato sequestrato giacché la revoca, postulando il venir meno, anche per fatti sopravvenuti, delle condizioni di applicabilità del sequestro (fumus o periculum in mora) comporta il ripristino dello status quo ante, ossia della stessa situazione giuridica e fattuale sussistente al momento del sequestro, mentre nel caso in cui il sequestro perde efficacia a seguito di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, la restituzione va disposta in favore dell'avente diritto che può essere anche un soggetto diverso da quello al quale il bene è stato sequestrato (Sez. 2, n. 39247 del 08/10/2010, Gaias, Rv. 248772;
Sez. 2, n. 51753 del 03/12/2013, Casella, Rv. 257359).
2. Parimenti destituito di ogni pregio è il riferimento allo jus possessionis. Questa Corte, infatti, a Sezioni Unite, ha stabilito: "il giudice dell'esecuzione, competente alla restituzione delle cose sequestrate, deve accertare l'effettiva sussistenza del diritto alla restituzione a favore del richiedente, ...stante il principio che, per l'accoglimento della domanda, non è sufficiente il favor possessionis, ma occorre la prova positiva dello ius possidendi" (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Sannir, Rv. 205705). La restituzione va operata in favore di colui che vanti una pretesa giuridicamente meritevole e che dia prova positiva del suo jus possidendi (Sez. 1, n. 8997 del 13/02/2008, Lattanzi, Rv. 239517;
Sez. 1, n. 26475 del 09/06/2009, Russo, Rv. 244035; Sez. 5, n. 9284 del 15/10/2014, P.O. in proc. c/Ignoti, Rv. 262892; Sez. 2, n. 3788 del 11/09/2019, Papis) Rv. 278236) e, nell'ipotesi di titolo di credito, la prova positiva dello jus possidendi non può consistere nella mera intestazione dello stesso, ma richiede la dimostrazione della titolarità, lecitamente acquisita, del diritto in esso incorporato (Sez. 1, n. 22154 del 10/05/2005, Secchiano, Rv. 231666).
3. Di tali superiori principi ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione il giudice adito che, pacifica essendo la pendenza di un giudizio civile, volta ad accertare, per consapevole, espressa affermazione dello stesso instante, la titolarità in capo al medesimo del diritto di credito portato dall'assegno, non ha mancato di sottolineare la singolarità della richiesta, ossia di munirsi dell'originale del titolo "al fine di verificare la percorribilità della strada conciliativa", cui ha fornito coerente risposta, già nel provvedimento opposto, osservando che solo il procedente giudice civile avrebbe potuto richiedere, per ragioni istruttorie, la consegna in copia o in originale del titolo rimasto in custodia, "non potendosi invece delegare tale incombente all'iniziativa unilaterale di una delle parti in contesa".
4. Per le superiori considerazioni, il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo