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Ordinanza — n. 31387/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31387/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31387/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato, con ordinanza del 29 ottobre 2019, l'istanza di riabilitazione avanzata da Ndoj Adriatik, ritenuta l'assenza di prove effettive e costanti di buona condotta. Avverso detta ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del suo difensore, che ne ha chiesto l'annullamento denunziando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla genericità e alla carenza dei presupposti motivazionali del disposto rigetto.

Regesto Legislator

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art. 666 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31387/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. L'art. 678, comma 1 bis, cod. proc. pen. prevede che il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., disposizione che disciplina il rito del processo di esecuzione penale, stabilendo che i relativi provvedimenti vanno adottati dal giudice dell'esecuzione de plano, senza formalità e senza che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti per l'espletamento del contraddittorio.

Parole chiave

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successo d'integrazione ripristino dello statuto di rifugiato risoluzione alternativa delle controversie impugnabilità della decisione di rinvio riattivazione del procedimento allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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art. 666 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDO3 ADRIATIK nato il 25/02/1984 A L (y) avverso l'ordinanza del 29/10/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato, con ordinanza del 29 ottobre 2019, l'istanza di riabilitazione avanzata da Ndoj Adriatik, ritenuta l'assenza di prove effettive e costanti di buona condotta.

2. Avverso detta ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del suo difensore, che ne ha chiesto l'annullamento denunziando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla genericità e alla carenza dei presupposti motivazionali del disposto rigetto.

3. Il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. L'art. 678, comma 1 bis, cod. proc. pen. prevede che il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., disposizione che disciplina il rito del processo di esecuzione penale, stabilendo che i relativi provvedimenti vanno adottati dal giudice dell'esecuzione de plano, senza formalità e senza che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti per l'espletamento del contraddittorio.

Secondo tale regolamentazione, sia quando il giudice dell'esecuzione abbia reso il provvedimento de plano, sia che abbia irritualmente anticipato il contraddittorio a tale prima fase, gli interessati possono proporre solo opposizione innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che dovrà però trattare le relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell'incidente di esecuzione, di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa convocazione delle parti e dei difensori per l'udienza camerale. Nel caso in esame, il ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione e non ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo della sua richiesta.

E, tuttavia, il ricorso non va dichiarato inammissibile, ma va qualificato come opposizione, per il principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis.

4. Pertanto, qualificato il ricorso come opposizione, si deve dunque procedere alla trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma, che dovrà pronunciarsi nella fase di opposizione, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza