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Sentenza — n. 31386/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31386/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31386/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice di Pace di Piombino, con ordinanza dibattimentale, ha disposto la restituzione al pubblico ministero degli atti del procedimento contro Ismail Zarhoune, imputato del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n. 286 del 1998, dopo aver dichiarato la nullità della richiesta di presentazione immediata per genericità del capo di imputazione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31386/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A tale riguardo giova osservare che la ratio legis delle disposizioni del D.Lgs. n. 286 del 1998, che prevedono che per i reati di cui all'art. 10 - bis e 14, commi 5- ter e 5- quater, si applichino le disposizioni del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 20 - bis, 20 - ter e 32 - bis, è, all'evidenza, quella di assicurare la celebrazione in brevissimo tempo - immediata o al più nei quindici giorni conseguenti l'accertamento del fatto - dei procedimenti per dette ipotesi di immigrazione o trattenimento illegale nel territorio dello Stato. Ma, d'altro canto, il D.Lgs. citato - art. 10-bis, comma 3, e art. 14, comma 5 - quinquies- non dice espressamente che il ricorso ai procedimenti speciali in esame ha carattere obbligatorio.

Parole chiave

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abbandono del procedimento nullità procedurale violazione del principio di celerità procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia violazione delle norme procedurali decreto di non luogo a procedere
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LIVORNOnei confronti di: ISMAIL ZARHOUNE nato il 20/05/1985 MA Ao(..L.0 nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 24/01/2020 del GIUDICE DI PACE di PIOMBINOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Franca Zacco, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di Pace di Piombino, con ordinanza dibattimentale, ha disposto la restituzione al pubblico ministero degli atti del procedimento contro Ismail Zarhoune, imputato del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n. 286 del 1998, dopo aver dichiarato la nullità della richiesta di presentazione immediata per genericità del capo di imputazione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, deducendo: - abnormità per dichiarazione di una nullità inesistente e per difetto di motivazione del provvedimento che non individua il profilo di indeterminatezza dell'imputazione censurato; - abnormità per avere disposto la regressione del procedimento, precludendo ingiustificatamente la particolare modalità di esercizio dell'azione penale prevista dall'art. 20 bis d.lgs. n. 286 del 1998, irrimediabilmente preclusa per lo spirare del termine di legge. (j?

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato.

1. Come correttamente osserva il concludente Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, l'eventuale erroneità della decisione non rileva, giacché l'unico problema che può porsi, a fronte di ordinanza dibattimentale di per sè non impugnabile, è se essa possa essere o meno considerata abnorme. Ora, secondo costante e autorevole avviso di legittimità, può definirsi abnorme soltanto l'atto avulso dal sistema, ovverosia affetto da carenza di potere in astratto, o, in alternativa, preso in totale assenza di potere in concreto, ovverosia completamente al di fuori (e "al di là di ogni ragionevole limite") dei casi consentiti e tale da determinare in concreto una stasi irreversibile (come quando con esso si imponga un'attività impossibile) o effetti capaci di pregiudicare effettivamente lo sviluppo del processo (come quando si prescriva un atto produttivo di nullità).2.

Nel caso in esame, l'atto adottato non è avulso dal sistema, costituendo anzi espressione dei poteri riconosciuti al giudice del dibattimento la dichiarazione di nullità della vocatio in iudicium in caso di genericità o indeterminatezza del capo di imputazione; e tanto esclude ogni profilo di abnormità strutturale dell'atto. Non importa, dunque, se il Giudice di pace abbia esercitato tale potere bene o male perché, a seguito della dichiarata nullità della richiesta di presentazione immediata, il regresso era fisiologico, né il provvedimento ha imposto al Pubblico ministero di procedere ad atti impossibili o ad adempimenti che concretizzerebbero atti nulli rilevabili nel corso futuro, e nemmeno ha determinato alcuna irreversibile stasi del procedimento.

A tale riguardo giova osservare che la ratio legis delle disposizioni del D.Lgs. n. 286 del 1998, che prevedono che per i reati di cui all'art. 10 - bis e 14, commi 5- ter e 5- quater, si applichino le disposizioni del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 20 - bis, 20 - ter e 32 - bis, è, all'evidenza, quella di assicurare la celebrazione in brevissimo tempo - immediata o al più nei quindici giorni conseguenti l'accertamento del fatto - dei procedimenti per dette ipotesi di immigrazione o trattenimento illegale nel territorio dello Stato. Ma, d'altro canto, il D.Lgs. citato - art. 10-bis, comma 3, e art. 14, comma 5 - quinquies- non dice espressamente che il ricorso ai procedimenti speciali in esame ha carattere obbligatorio.

Sicché, quando il Pubblico ministero non è in grado assicurare la presentazione nei quindici giorni dello straniero imputato di tali reati, può e deve procedere nelle forme ordinarie per la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso Così deciso in Roma, il 12 gennaio