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Sentenza — n. 31385/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31385/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31385/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta da Adriatik Ymeri, con la quale egli aveva chiesto che nella determinazione delle spese processuali, derivanti dalla condanna inflittagli con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 13 marzo 2008, parzialmente riformata dalla Corte di appello con sentenza del 19 maggio 2011, irrevocabile il 5 ottobre 2011, per le quali era intervenuta l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella di pagamento per l'importo di euro 14.155,16, fosse applicata la disciplina dettata dalla legge n. 69/2009.

Regesto Legislator

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art. 535 cod. proc. pen, art. 12 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31385/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per contrastare la decisione avversata il ricorrente solleva obiezioni incentrate su due questioni: da un lato l'esclusione del vincolo della solidarietà quanto all'assolvimento del pagamento delle spese di giudizio e l'applicabilità della modifica normativa dell'art. 535 cod. proc. pen.; dall'altro la perinnetrazione della portata dell'obbligazione di pagamento con riferimento al reato per cui il ricorrente ha riportato condanna.

Parole chiave

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ripetibili accollo delle spese procedurali immunità parziale spese di difesa principio della copertura dei costi pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 535 cod. proc. pen
69 del 2009, può avere effetto soltanto per le statuizioni di condanna emesse dopo la sua entrata in vigore, mentre il titolo esecutivo era relativo a un fatto-reato commesso e giudicato in primo grado con sentenza emessa in epoca precedente alla modifica dell'art. 535 cod. proc. pen.
art. 12 cod. proc. pen
Giova ricordare che le spese processuali, al cui pagamento l'imputato riconosciuto colpevole va condannato, erano e continuano ad essere unicamente quelle relative all'accertamento dei reati cui si riferisce la condanna e di quelli con essi eventualmente connessi ex art. 12 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: YMERI ADRIATIK nato il 05/05/1971 q ChntUe avverso l'ordinanza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Francesca Romana Pirrelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta da Adriatik Ymeri, con la quale egli aveva chiesto che nella determinazione delle spese processuali, derivanti dalla condanna inflittagli con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 13 marzo 2008, parzialmente riformata dalla Corte di appello con sentenza del 19 maggio 2011, irrevocabile il 5 ottobre 2011, per le quali era intervenuta l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella di pagamento per l'importo di euro 14.155,16, fosse applicata la disciplina dettata dalla legge n. 69/2009.

Il giudice adito fondava la decisione sul richiamo delle argomentazioni espresse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 491 del 29/9/2011, con la quale si è ritenuto che l'esclusione del vincolo della solidarietà tra imputati quanto all'obbligazione al pagamento delle spese processuali, stabilita dalla L. n. 69 del 2009, può avere effetto soltanto per le statuizioni di condanna emesse dopo la sua entrata in vigore, mentre il titolo esecutivo era relativo a un fatto-reato commesso e giudicato in primo grado con sentenza emessa in epoca precedente alla modifica dell'art. 535 cod. proc. pen.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore per chiederne l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione. Assume non essere state correttamente comprese le determinazioni della sentenza delle Sezioni Unite e illegittimamente respinta la richiesta di imputazione pro quota delle spese processuali, erroneamente facendo leva non già sulla data di irrevocabilità della sentenza ma sulla data in cui era stata emessa la pronuncia di primo grado. Inoltre, nel caso del ricorrente, imputato in un procedimento soggettivamente complesso e condannato per la sola fattispecie monosoggettiva di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 74, non gli poteva essere addebitato l'intero costo dell'attività captativa, costituente la maggiore voce di spesa; dunque, con riferimento all'effettiva attinenza delle spese al reato per il quale l'Ymeri ha riportato condanna, la motivazione del provvedimento era del tutto carente.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento.

1. Per contrastare la decisione avversata il ricorrente solleva obiezioni incentrate su due questioni: da un lato l'esclusione del vincolo della solidarietà quanto all'assolvimento del pagamento delle spese di giudizio e l'applicabilità della modifica normativa dell'art. 535 cod. proc. pen.; dall'altro la perinnetrazione della portata dell'obbligazione di pagamento con riferimento al reato per cui il ricorrente ha riportato condanna.

2. Tanto precisato, deve rilevarsi in primo luogo l'erroneità giuridica del provvedimento laddove ha ritenuto applicabile al caso in oggetto l'art. 535 cod. proc. pen. nella sua previgente formulazione. Tale soluzione non risulta conforme all'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte nella citata sentenza n. 491 del 29/9/2011, Pislor, Rv. 251265, secondo la quale il nuovo testo dell'art. 535 cod. proc. pen., come modificato a seguito dell'intervento novellatore operato dalla L. n. 69 del 2009, non è suscettibile di applicazione retroattiva alle spese giudiziali, oggetto di statuizioni di condanna emesse anteriormente alla sua entrata in vigore "e passate in giudicato" e ciò, non per la natura processuale della disposizione, quanto per effetto dell'impedimento frapposto dalla disposizione contenuta nell'ultimo inciso dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.

Ora, nel caso in esame, non è in dubbio che la statuizione di condanna è divenuta irrevocabile il 5 ottobre 2011 e, dunque, non è corretta in punto di diritto la decisione del giudice di merito di ritenere inapplicabile al caso di specie il regime di esclusione del vincolo di solidarietà, conseguente all'abrogazione dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen.

3. Appare, poi, ammissibile e fondata la richiesta del ricorrente di vedere precisata la portata della statuizione sulle spese con riferimento all'addebito per il quale ha riportato condanna. Giova ricordare che le spese processuali, al cui pagamento l'imputato riconosciuto colpevole va condannato, erano e continuano ad essere unicamente quelle relative all'accertamento dei reati cui si riferisce la condanna e di quelli con essi eventualmente connessi ex art. 12 cod. proc. pen., ossia i reati tra i quali sussiste una connessione qualificata, non potendosi porre a carico del condannato conseguenze dovute all'unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o per altre ragioni di opportunità processuale (Sez. 1, n. 17410 del 28/03/2019, Genna, Rv. 276399, Sez. 5, Sentenza n. 28081 del 22/03/2013, Spensierato,Rv. 255570).

Il limite della medesimezza del reato o della connessione qualificata, rafforzato dalla rimarcata valenza di "sanzione accessoria alla pena" della condanna al pagamento delle spese processuali (Sez. U., n. 491 del 29/09/2011, Pislor, Rv. 251265), non è affatto posto in discussione dalla novellata disposizione, come pacificamente interpretata da questa Corte regolatrice (Sez. 3, n. 39736 del 22/09/2010, DurIzzotto, Rv. 248564): l'intervenuta soppressione delle parole "relative ai reati cui la condanna si riferisce", non è diretta, difatti, a porre a carico del condannato anche le spese processuali concernenti reati a lui non imputabili, o per i quali comunque non è intervenuta condanna, bensì rappresenta una conseguenza sul piano formale della soppressione dell'art. 535 cod. proc. pen., comma 2, che prevedeva, da un lato, che i condannati per lo stesso reato o per reati connessi fossero obbligati in solido al pagamento delle spese e, da altro lato, che i condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi fossero obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali era stata pronunciata condanna.

Ciò che è venuto meno è, dunque, sia la previsione della condanna in solido per le spese relative allo stesso reato o a reati connessi, sia la condanna in solido per le spese comuni relative a reati non connessi, restando però immutata la regola di imputazione delle suddette spese, ossia l'entità dell'obbligo che, solidale o pro quota che sia, non può comportare l'accollo all'imputato delle spese per reati per i quali non ha subito condanna e che dipendono da mere ragioni di opportunità processuale. Ne discende l'annullamento dell'ordinanza con rinvio alla medesima Corte di appello che, nel pronunciarsi sulla domanda del ricorrente, dovrà attenersi ai superiori principi.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Cos