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Sentenza — n. 31384/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31384/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31384/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di Pace di Ascoli Piceno, pronunciando su rinvio dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, che con sentenza n. 4070 del 19 dicembre 2018, annullava con rinvio la precedente decisione emessa in data 12 settembre 2017, ha condannato Mouhamed Saaid alla pena di giustizia, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n. 286/1998, fatto accertato 1'1.7.2016.

Regesto Legislator

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art. 179 cod. proc. pen, art. 180 cod. proc. pen, art. 429 cod. proc. pen, art. 552 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31384/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E "la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, si colloca in quel segmento procedimentale che, nel processo di primo grado, sta tra il decreto dispositivo del giudizio (art. 429 cod. proc. pen.) o il decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552 cod. proc. pen.) e la prima udienza di comparizione davanti al giudice; come tale, è una nullità che, non essendosi verificata "nel giudizio", non può essere più rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado" (Sez. 5,n. 2314 del 16/10/2015, Moscatiello, Rv. 265710).

Parole chiave

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procedimento in contumacia assenza ingiustificata esenzione dalla pena abbandono del procedimento penale pignoramento infruttuoso inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 179 cod. proc. pen
art. 180 cod. proc. pen
pen., ma danno luogo a nullità a regime intermedio, rilevabile e deducibile nel termine di cui all'art. 180 cod. proc. pen., e sempre che la nullità non resti sanata, a norma dell'art.
art. 429 cod. proc. pen
E "la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, si colloca in quel segmento procedimentale che, nel processo di primo grado, sta tra il decreto dispositivo del giudizio (art. 429 cod. proc. pen.) o il decreto di citazione diretta a giudizio (art.
art. 552 cod. proc. pen
pen.) o il decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552 cod. proc. pen.) e la prima udienza di comparizione davanti al giudice; come tale, è una nullità che, non essendosi verificata "nel giudizio", non può essere più rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado" (Sez.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOUHAMED SAAID nato il 12/08/1984 avverso la sentenza del 05/11/2019 del GIUDICE DI PACE di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ,udita la,rel,a_zione svolta dAl Consigliere ROSA ANNA SARACENO; .574g.1 Wtio')Art Qive V, 0 4.. - 411- v-Uktr*Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo 2 u u ah( RJ.,„éte Atuktk,2,-Q w tp.k

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di Pace di Ascoli Piceno, pronunciando su rinvio dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, che con sentenza n. 4070 del 19 dicembre 2018, annullava con rinvio la precedente decisione emessa in data 12 settembre 2017, ha condannato Mouhamed Saaid alla pena di giustizia, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. n. 286/1998, fatto accertato 1'1.7.2016.

2. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo con il quale prospetta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 156, 178, 179 cod. proc. pen., perché la notifica del decreto di citazione a giudizio era stata eseguita presso il domicilio eletto e non nel luogo di detenzione dell'imputato e perché ne era stata omessa la traduzione. Invero, all'udienza del 2 luglio 2019 il sostituto processuale produceva atto di designazione in cui si dava atto che il Mouhamed era detenuto per altra causa dal 22 novembre 2018 e attualmente ristretto presso la casa circondariale di Pescara. Tuttavia il giudice lo aveva dichiarato libero assente e non ne aveva disposto la traduzione nemmeno per la successiva udienza del 5 novembre 2019, pronunciando sentenza sebbene anche in quella sede fosse stata nuovamente rappresentata la sua condizione detentiva.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 D.L. n.137 del 2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Giovanni Di Leo, ha depositato requisitoria, con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Umberto Gramenzi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.

1. La difesa sostiene che la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato è viziata perché effettuata presso il domicilio eletto anziché presso la casa di reclusione ove egli era detenuto per altra causa, implicitamente evocando gli insegnamenti di Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869. Con tale pronuncia le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto sul punto, hanno statuito che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, pur in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio.

L'autorevole precedente ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti di un imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti di un imputato detenuto per altra causa. Ma già in linea teorica, tuttavia, il motivo di ricorso sul punto si palesa infondato, dal momento che il medesimo pronunciamento ha, altresì, stabilito che le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato o eletto, e non nel luogo di detenzione, non determinano la nullità assoluta ed insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen., ma danno luogo a nullità a regime intermedio, rilevabile e deducibile nel termine di cui all'art. 180 cod. proc. pen., e sempre che la nullità non resti sanata, a norma dell'art. 184, comma 1, cod. proc. pen., quando la parte compaia o rinunci a comparire.

E "la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, si colloca in quel segmento procedimentale che, nel processo di primo grado, sta tra il decreto dispositivo del giudizio (art. 429 cod. proc. pen.) o il decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552 cod. proc. pen.) e la prima udienza di comparizione davanti al giudice; come tale, è una nullità che, non essendosi verificata "nel giudizio", non può essere più rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado" (Sez. 5,n. 2314 del 16/10/2015, Moscatiello, Rv. 265710).

Nel caso in disamina, per come pacificamente emerge dall'esame degli atti, il vizio della notificazione non è stato eccepito in nessuna delle due udienze in cui è stato celebrato il dibattimento, ma è stato tardivamente dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione. Non vertendosi in un caso di omessa notifica, nemmeno può ipotizzarsi che la notificazione della citazione, eseguita in forma diversa da quella prescritta, sia risultata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, nulla risultando dedotto sul punto ed essendo stata la notifica eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario.

2. Viceversa, la denunzia di illegittima celebrazione del dibattimento in assenza dell'imputato, nonostante il difensore avesse rappresentato che questi era detenuto presso il carcere di Pescara, è fondata. La circostanza era stata portata a conoscenza del Giudice di Pace con l'atto di designazione del sostituto processuale che risulta allegato al verbale di udienza. Sicché, in mancanza di comportamenti dell'imputato interpretabili alla stregua di una rinunzia a presenziare al giudizio, il giudice non poteva procedere in sua assenza, in quanto lo stato di detenzione costituisce impedimento assoluto a comparire, cui va posto rimedio mediante l'ordine di traduzione, restando altrimenti l'imputato (al quale non incombe l'onere di una preventiva comunicazione della sua materiale impossibilità a comparire), privato del diritto a intervenire e a difendersi, anche personalmente, diritto che deve essergli incondizionatamente assicurato (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600).

3. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata con rinvio al Giudice di Pace di Ascoli Piceno in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ascoli Piceno, in diversa per