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Sentenza — n. 31192/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31192/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31192/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 23 luglio 2020, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata nell'interesse di Oleksander Prodanyok, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti accertati con le seguenti sentenze:

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen, artt. 674 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 31192/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudice dell'esecuzione, si sostiene, non ha fatto retta applicazione della norma che contempla l'unitarietà del disegno criminoso, omettendo di distinguere l'inclinazione a commettere più reati, pur se sotto la spinta di determinati bisogni, quali le condizioni economiche disagiate, dal medesimo progetto che effettivamente fin dal principio afferisse ai vari reati: nell'istanza non si era prospettata in modo concreto l'unitarietà del disegno criminoso, trattandosi di condotte chiaramente occasionali, relative a fatti eterogenei, quali i furti in abitazione e la ricettazione di ciclomotore, commessi a molti chilometri di distanza, altro non potendo trarsi dall'esame delle corrispondenti sentenze che una marcata tendenza alla reiterazione nel tempo di condotte devianti.

Parole chiave

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esecuzione della pena pene condizionali differimento dell'esecuzione della pena continuazione dell'esecuzione riduzione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
artt. 674 cod. proc. pen
pen., la violazione degli artt. 674 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 81 cod. pen., ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di: PRODANYOK OLEKSANDER nato il 10/04/1991 tJ CIZA i avverso l'ordinanza del 10/07/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; lette/ 43.e~ le conclusioni del PG (si(kR.1‹i(ca,1 1 e4-tc C4t rz go L' P/ k ,‘,(g rf pro e9 í.,vio Lt' i,JA, Jou ppqrn

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 23 luglio 2020, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata nell'interesse di Oleksander Prodanyok, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti accertati con le seguenti sentenze:

1) sentenza resa dal Tribunale di Termini Imerese il 23 aprile 2013, divenuta irrevocabile in data 8 giugno 2013, con cui a Prodanyok era stata applicata, ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena - condizionalmente sospesa - di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di tentato furto in abitazione, commesso in Termini Imerese, il 22 aprile 2013;

2) sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo il 30 maggio 2013, divenuta irrevocabile il 12 luglio 2014, con cui a Prodanyok era stata applicata, ex artt.444 e ss. cod. proc. pen., la pena - condizionalmente sospesa - di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di tentato furto in abitazione, commesso in Vetralla, il 29 maggio 2013;

3) sentenza resa dal Tribunale di Roma il 16 maggio 2017, divenuta irrevocabile in data 8 settembre 2017, con cui Prodanyok era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di ricettazione, commesso Roma, il 1° luglio 2013. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto la sussistenza dell'unico disegno criminoso fra i suddetti reati e, in ordine alla rideterminazione della pena complessiva, ha indicato in motivazione quella di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, specificando che la pena base era quella, relativa al reato più grave, stabilita con la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 23 aprile 2013, da aumentarsi di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa per ciascuno dei due reati susseguenti. Peraltro, nel dispositivo del provvedimento, è stata indicata la pena complessiva in quella di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma chiedendone l'annullamento sulla scorta di tre motivi. 2.1 Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione, con contrasto tra motivazione e dispositivo. Il giudice dell'esecuzione, pur avendo computato in motivazione la pena detentiva complessiva di anni uno, mesi sei di reclusione, in dispositivo poi ha indicato la pena finale in anni tre, mesi sei di reclusione: sussiste quindi un contrasto fra motivazione e dispositivo, sicuramente frutto di errore materiale ma non sanabile ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., tale da rendere nullo il provvedimento. 2.2. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 674 cod. proc. pen. e 168 cod. pen. Il giudice dell'esecuzione ha, secondo il Pubblico ministero, erroneamente posto in continuazione gli altri due reati con quello accertato con la sentenza del Tribunale di Viterbo in data 30 maggio 2013 e punito con pena, assoggettata a sospensione condizionale, non revocabile o comunque non revocata, quindi non eseguibile a differenza delle altre due. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 81 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Il giudice dell'esecuzione, si sostiene, non ha fatto retta applicazione della norma che contempla l'unitarietà del disegno criminoso, omettendo di distinguere l'inclinazione a commettere più reati, pur se sotto la spinta di determinati bisogni, quali le condizioni economiche disagiate, dal medesimo progetto che effettivamente fin dal principio afferisse ai vari reati: nell'istanza non si era prospettata in modo concreto l'unitarietà del disegno criminoso, trattandosi di condotte chiaramente occasionali, relative a fatti eterogenei, quali i furti in abitazione e la ricettazione di ciclomotore, commessi a molti chilometri di distanza, altro non potendo trarsi dall'esame delle corrispondenti sentenze che una marcata tendenza alla reiterazione nel tempo di condotte devianti.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in completa adesione alle doglianze prospettate nell'atto di impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va, per quanto di ragione, accolto.

2. Determinante si rivela l'esame del - logicamente preminente - terzo motivo. 2.1. Si osserva, in premessa, che il giudice dell'esecuzione ha ritenuto l'evenienza di alcun indici considerati dimostrativi del disegno criminoso unitario rilevando la concatenazione logica e cronologica dei reati per essere tutti della stessa tipologia - delitti contro il patrimonio, furti in abitazione e ricettazione - e per essere stati commessi nel breve lasso di tempo di quattro mesi. 2.2. Stante la carenza di approfondimenti inerenti alle connotazioni delle fattispecie indicate come rilevanti per enucleare l'evenienza dell'affermata unitarietà del disegno criminoso, la doglianza del ricorrente si appalesa fondata laddove evidenzia l'omessa motivazione circa la verifica - segnalata come negativa - della sussistenza nell'istanza degli elementi dimostrativi del fatto che già al momento della commissione del primo reato fosse maturata, sia pure nelle linee generali, la progettazione degli altri reati e la corrispondentemente mancata valutazione della denunciata occasionalità delle condotte, in relazione alle loro caratteristiche emergenti dal concreto accertamento effettuato in ciascuna delle decisioni accertative dei rispettivi fatti e alle segnalate note di eterogeneità desumibili dall'oggetto dei reati, dalla diversità dei luoghi di loro perpetrazione e dalla non assirnilabilità delle relative modalità esecutive.

L'inadeguata verifica degli indicati profili determina la conseguenza che, alla stregua degli elementi valutati, non risulta esplicata nel modo dovuto l'effettiva cifra dell'assunta unitarietà del progetto criminoso rispetto alla diversa - e non equiparabile - tendenza dell'agente alla reiterazione nel tempo di condotte devianti. 2.3. Sul tema, deve ribadirsi che, nel procedimento esecutivo avente ad oggetto l'applicazione della continuazione, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di - o, se si vuole adottare un concetto più centrato sul momento della susseguente verifica ufficiosa, l'interesse primario ad - allegare elementi specifici e concreti a sostegno.

In ogni caso, non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti, come non lo è quello all'identità dei titoli di reato (Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017, dep. 2018, Pellicoro, Rv. 271768 - 01; Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01): quel che essenzialmente rileva, infatti, per l'applicazione della continuazione è verificare l'emersione, certamente da sondarsi anche attraverso l'esame delle decisioni di cognizione accertative dei reati, di un compendio univoco di indici sintomatici della prospettata progettualità unitaria.

In questa chiave va riaffermato il principio di diritto - che ha ricevuto conforto anche dalla più autorevole composizione del consesso di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) - secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

Pertanto, quando i fattori dedotti come unificanti si esauriscano nel mero riferimento all'identità dei titoli di reato, in sé considerata, o nella modestia dell'intervallo fra i reati, siccome tali elementi non soddisfano ex se l'esigenza della verifica approfondita suindicata, il giudice di merito ha l'onere di accertare, dandone puntuale conto in motivazione, se tali fattori siano, in concreto, rivelatori dell'attuazione di un progetto criminoso unitario oppure di un'abitualità criminosa e di opzioni generalmente ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti.

In tal senso, quindi, la necessità di una percepibile indicazione degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso si coordina con l'esigenza di evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451 - 01). 2.4. La troppo epidermica e, quindi, carente motivazione offerta dal giudice dell'esecuzione nell'esposizione e nell'analisi critica degli indici sintomatici individuati a giustificazione dell'affermata continuazione conduce, pertanto, alla conclusione che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa persona fisica (cfr.

Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il rinnovato esame dell'istanza di applicazione proposta nell'interesse di Oleksander Prodanyok, esame da effettuarsi con piena libertà valutativa, nel rispetto però del principio di diritto testé ribadito.

3. Tale approdo assorbe le questioni poste con il primo e il secondo motivo, dovendo in ogni caso svolgersi le seguenti precisazioni. 3.1. Quanto al primo motivo, emerge dagli atti trasmessi che il Tribunale di Roma ha, nelle more, emesso il provvedimento di correzione del 16 settembre 2020, con cui ha indicato la pena complessiva esatta _relativa alla riconosciuta continuazione in quella di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa: provvedimento, peraltro, superato dall'annullamento dell'ordinanza oggetto di correzione. 3.2. Quanto al secondo motivo, la necessità del nuovo esame sulla sussistenza o meno del medesimo disegno criminoso rende non attuale ogni analisi del profilo ivi dedotto con riferimento al fatto che, delle tre sentenze che avevano irrogato le pene scaturite dai reati per i quali sussiste istanza di applicazione della continuazione, non tutte, ma alcune avevano concesso il beneficio della sospensione condizionale della rispettiva pena.

E' evidente, infatti, che soltanto se il giudice del rescissorio stabilirà la sussistenza del medesimo disegno criminoso, dovrà affrontare l'ulteriore nodo suindicato, in relazione al quale opera il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione che riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di una pluralità di sentenze di condanna è tenuto a verificare, in primo luogo, se le pene inflitte siano state tutte o solo alcune condizionalmente sospese; nel primo caso, il beneficio della sospensione condizionale non può essere revocato, sempre che la pena unitaria rientri nel limite previsto dall'art.163 cod. pen., perché la disciplina del reato continuato presuppone un trattamento più favorevole; nel secondo caso, invece, il giudice deve apprezzare, valutando globalmente la condotta del reo, se il beneficio concesso in alcune sentenze possa essere esteso alla nuova pena complessiva o se debba, invece, essere revocato perché il condannato non ne sia ritenuto meritevole o perché siano venuti a mancare gli altri presupposti di legge (v., fra le altre, Sez. 1, n. 17871 del 25/01/2017, Loiarro, Rv. 269844 - 01;

Sez. 1, n. 9756 del 22/11/2016, dep. 2017, Tommasi, Rv. 269419 - 01).

P.Q.M.

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