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Sentenza — n. 31191/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31191/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31191/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 23 settembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto per quanto di ragione l'istanza avanzata nell'interesse di Vincenzo Arcello avente ad oggetto l'applicazione della continuazione ai reati accertati con le seguenti sentenze:

Regesto Legislator

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art. 187 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 31191/2021 — snpen · Corte di Cassazione: sentenza emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 26 settembre 2011, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 febbraio 2012, irrevocabile il 24 marzo 2012, in forza della quale Arcello, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 14.000,00 di multa. Per l'effetto, il giudice dell'esecuzione, ritenuta la sussistenza del medesimo disegno criminoso, ha riconosciuto la continuazione e ha rideterminato la pena complessiva in quella di anni quattro di reclusione ed euro 15.000,00 di multa. 1.1.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda alleggerimento della pena errore di calcolo riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 187 disp. att. cod. proc. pen
Il giudice dell'esecuzione, con riferimento alla sopra indicata rideterminazione della pena complessiva, ha considerato, ai sensi dell'art. 187 disp.
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Testo completo

eguente 41 SENTENZA sul ricorso proposto da: ARCELLO VINCENZO nato a NAPOLI il 11/09/1990 avverso l'ordinanza del 23/09/2020 del GIP TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; lette/saskite le conclusioni del PG Ltii p i 9- 9- a al eci,i ro 2 riwu z(A 1-fiz, eri,) il i k/V19 Drttt ' DADI 1,1 id P ei I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 23 settembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto per quanto di ragione l'istanza avanzata nell'interesse di Vincenzo Arcello avente ad oggetto l'applicazione della continuazione ai reati accertati con le seguenti sentenze:

1) sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 16 marzo 2009, irrevocabile il 6 giugno 2009, accertativa del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con cui era stata irrogata ad Arcello la pena di anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 4.000,00 di multa;

2) sentenza emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 26 settembre 2011, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 febbraio 2012, irrevocabile il 24 marzo 2012, in forza della quale Arcello, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 14.000,00 di multa. Per l'effetto, il giudice dell'esecuzione, ritenuta la sussistenza del medesimo disegno criminoso, ha riconosciuto la continuazione e ha rideterminato la pena complessiva in quella di anni quattro di reclusione ed euro 15.000,00 di multa. 1.1.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Vincenzo Arcello chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 1 e 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., con travisamento dei dati processuali sussistenti alla base della fattispecie. Il giudice dell'esecuzione, rileva il ricorrente, non ha tenuto conto del fatto - peraltro esposto nell'istanza e risultante dal provvedimento di cumulo agli atti - che la pena originariamente irrogata con la sentenza del Tribunale di Napoli del 16 marzo 2009 (anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 4.000,00 di multa) era stata rideterminata dalla Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 19 maggio 2017, in quella di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.

Per effetto di questa rideterminazione - si è evidenziato - il cumulo materiale delle due pene, al momento della proposizione dell'istanza di applicazione della continuazione, era di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 17.000,00 di multa. Di conseguenza - ha concluso la difesa - il giudice dell'esecuzione, in violazione del quadro normativo suindicato, ha applicato illegittimamente al reato continuato una pena complessiva superiore a quella risultante dal cumulo materiale, così pervenendo a una pena illegale. 1.2. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto il giudice dell'esecuzione ha effettivamente omesso di considerare la rideterminazione della pena relativa al reato accertato con la sentenza sub 1) disposta con l'ordinanza della Corte di appello di Napoli in data 19 maggio 2017 e ha, così, operato il calcolo della pena unificata muovendo da un presupposto erroneo.

2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2.1. Il giudice dell'esecuzione, con riferimento alla sopra indicata rideterminazione della pena complessiva, ha considerato, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., pena più grave quella irrogata ad Arcello con la sentenza sub 2) e ha apportato, con riferimento al reato di cui alla sentenza sub 1), divenuto satellite, l'aumento di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa "tenuto conto dell'entità dei fatti e della riduzione per i riti speciali ove effettuata". Nell'apportare l'aumento per il reato accertato dalla sentenza sub 1), quindi, il giudice dell'esecuzione ha considerato che esso fosse stato definitivamente sanzionato con la pena irrogata ad Arcello dal Tribunale di Napoli il 16 marzo 2009. 2.2.

Tuttavia, così decidendo, non ha tenuto conto dell'informazione, contenuta nell'istanza di applicazione della continuazione, secondo cui la pena ora indicata era stata rideterminata, con ordinanza del 19 maggio 2017, dalla Corte di appello di Napoli nella misura di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. Tale informazione era, già allo stato degli atti, corroborata dal contenuto del provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno in data 11 maggio 2020: in tale provvedimento si è dato atto dell'avvenuta rideterminazione della pena irrogata ad Arcello con la sentenza sub 1) in virtù della citata ordinanza del 19 maggio 2017 emessa dalla Corte di appello di Napoli alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 2014.

Il giudice dell'esecuzione, nel determinare l'aumento per la ritenuta continuazione con riguardo al reato accertato e sanzionato dalla sentenza sub 1), divenuto satellite, ha - all'evidenza - omesso di tener conto di tale dato: innanzi tutto, per acquisire agli atti ed esaminare in via diretta l'ordinanza del 19 maggio 2017, onde riscontrarne direttamente le connotazioni; in secondo e conseguente luogo, per calibrare, alla luce della pena come rideterminata, l'aumento corrispondente al relativo reato nella quantificazione della nuova pena complessiva.

La carenza della indicata verifica e il conseguente vizio sono dimostrati dal 3 Ì/( rilievo che - a fronte di una pena, come rideterminata, per il reato giudicato con la sentenza sub 1) di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa - l'aumento (parannetrato sulla pena originariamente irrogata) stabilito dal giudice dell'esecuzione è stato di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. Ciò ha determinato l'effetto che il provvedimento, non tenendo conto della novità costituita dall'ordinanza del 16 maggio 2017 e non motivando circa il relativo contenuto, nemmeno ha giustificato la dosimetria sanzionatoria relativa all'aumento apportato per la continuazione: essa, infatti, determinando un aggravio rispetto al cumulo materiale, appare operata in violazione dell'art. 81, terzo comma, cod. pen. in relazione al contenuto dell'ordinanza del 16 maggio 2017. 2.3.

Lo svolto rilievo impone di annullare l'ordinanza impugnata quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio scaturente dalla ritenuta continuazione, con rinvio all'ufficio del giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 09/07/2013), per il nuovo giudizio sul punto affinché, compiuta la diretta disamina del contenuto dell'ordinanza esecutiva del 16 maggio 2017, provveda a determinare la pena per il reato continuato nell'alveo delle regole normative e dei principi di diritto che governano l'istituto e, in particolare, apportando l'aumento per il reato satellite accertato con la sentenza sub 1) in modo rispettoso del limite stabilito dall'art. 81, terzo comma, cod. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Gip del Tribunale di Ascoli Piceno. Cos