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Sentenza — n. 31186/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31186/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31186/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 6/11/2020 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto il reclamo proposto da Luigi Lalima avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del 20/11/2019, che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata avanzata per il periodo 24/5/2016 - 24/5/2018, in quanto il condannato aveva subìto la sanzione disciplinare del richiamo del direttore in data 12/6/2017 per un diverbio per futili motivi con i compagni di detenzione, e poco dopo l'ultimo semestre - in data 30/11/2018 - aveva commesso un'aggressione a mano armata procurando lesioni agli arti inferiori alla persona offesa e nell'occasione, oltre alla pistola a tal fine utilizzata, era stato colto nella detenzione domestica di una ulteriore pistola, riportando ,una condanna ad anni due e mesi sei di reclusione, con sentenza confermata in appello. Per tali ragioni il Tribunale di sorveglianza aveva negato il beneficio ex art. 54 O.P., ritenendo tali ultimi fatti di reato refluenti negativamente sugli indicati semestri.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31186/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine al presupposto della partecipazione dell'istante all'opera di rieducazione, in caso di condotte di rilievo penale tenute dal detenuto nel corso dell'esecuzione della pena, costituisce oggetto di un apprezzamento autonomo rispetto alla differente valutazione di tali condotte da parte del giudice della cognizione, con l'unico limite dell'accertamento della insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante (Sez. 1, n. 2380 del 11/10/2018, dep. 2019, La Martina, Rv. 274870).

Parole chiave

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semilibertà remissione della pena inadempimento reiterato ricollocamento in un istituto recidiva nell'infrazione indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LALIMA LUIGI, nato a NETTUNO il 09/07/1973 avverso l'ordinanza del 06/11/2020 del TRIB. di SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, MARCO DALL'OLIO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6/11/2020 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto il reclamo proposto da Luigi Lalima avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del 20/11/2019, che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata avanzata per il periodo 24/5/2016 - 24/5/2018, in quanto il condannato aveva subìto la sanzione disciplinare del richiamo del direttore in data 12/6/2017 per un diverbio per futili motivi con i compagni di detenzione, e poco dopo l'ultimo semestre - in data 30/11/2018 - aveva commesso un'aggressione a mano armata procurando lesioni agli arti inferiori alla persona offesa e nell'occasione, oltre alla pistola a tal fine utilizzata, era stato colto nella detenzione domestica di una ulteriore pistola, riportando ,una condanna ad anni due e mesi sei di reclusione, con sentenza confermata in appello. Per tali ragioni il Tribunale di sorveglianza aveva negato il beneficio ex art. 54 O.P., ritenendo tali ultimi fatti di reato refluenti negativamente sugli indicati semestri.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Andrea Gatto, deducendo violazione di legge, con riferimento agli artt. 54 e 69 bis O.P. 2.1. Il ricorrente ritiene che il Tribunale di Sorveglianza abbia omesso ogni valutazione comparativa della condotta criminosa commessa dopo oltre sei mesi dal termine dell'ultimo semestre richiesto, e peraltro non ancora accertata con sentenza definitiva, senza verificare che da tale condotta si evinca la carenza della volontà del detenuto di partecipare all'opera di rieducazione. Evidenzia che per le lesioni inferte, il Lalima ha risarcito il danno cagionato alla persona offesa. 2.2. Con ulteriore censura si deduce che il Tribunale abbia omesso di effettuare la valutazione frazionata per semestri, senza compiere un raffronto ponderato tra gli esiti trattamentali per singoli periodi e la successiva trasgressione, temporalmente non contigua al periodo di detenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Il diniego del beneficio è stato correttamente e congruamente giusti- ficato con il richiamo alla condotta irregolare del Lalima in costanza di deten- zione, sanzionata disciplinarmente durante il periodo di riferimento; inoltre, elementi negativi di notevole pregnanza sono stati tratti dal grave episodio riguardante il ferimento a mano armata di una persona, nonché la detenzione di armi nel domicilio, reati commessi dal reclamante poco dopo l'ultimo semestre, con indubbia refluenza negativa sul periodo in scrutinio.A tale apprezzamento negativo non osta il rilievo che l'accertamento giurisdizionale di tali reati sia ancora in corso, in quanto è assodato che nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati fatti costituenti ipotesi di reato senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale (Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695).

Infatti, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine al presupposto della partecipazione dell'istante all'opera di rieducazione, in caso di condotte di rilievo penale tenute dal detenuto nel corso dell'esecuzione della pena, costituisce oggetto di un apprezzamento autonomo rispetto alla differente valutazione di tali condotte da parte del giudice della cognizione, con l'unico limite dell'accertamento della insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante (Sez. 1, n. 2380 del 11/10/2018, dep. 2019, La Martina, Rv. 274870).

E' parimenti principio acquisito che anche la condotta del condannato dopo il ritorno in libertà giustifica retroattivamente il diniego della liberazione anticipata, quando sia espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione e del rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Gulisano, Rv. 280435). Nel caso di specie, peraltro, le gravi condotte di reato hanno già trovato riconoscimento in ambedue i gradi di merito, né il loro situarsi dopo - ma a ridosso del periodo considerato ai fini dell'invocato beneficio - è elemento che ne possa neutralizzare la refluenza negativa, manifestando la vanificazione dell'opera di risocializzazione correlata al riconoscimento della liberazione anticipata, come ha congruamente osservato l'impugnata ordinanza. 1.2.

Quanto alla pretesa violazione del principio della valutazione frazionata per semestri, si rileva che il Tribunale di sorveglianza ha illustrato che la commissione dei gravi reati nell'arco di un breve lasso di tempo, successivo all'ultima scarcerazione, ha pregiudicato qualsiasi valutazione positiva delle condotte tenute in costanza di detenzione, escludendo che l'opera di rieduca- zione abbia sortito effetti nei semestri in considerazione, come dimostra il dato che il Lalima è ricaduto in reati della stessa indole di quelli precedentemente commessi, particolarmente allarmanti per la sicurezza sociale.

Ciò implica che l'intero periodo in esame è stato investito dalla valutazione di globale negatività, senza margini di recupero dei semestri iniziali. L'esegesi di legittimità è nel senso che, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522;

Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406).

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 aprile 20