Sentenza — n. 31184/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI TRAPANI NICOLO nato a CINISI il 08/06/1961 avverso l'ordinanza del 10/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; lette/5~-ite le conclusioni del PG è4:53X a/Le „L ro ,e «st-A bt.v.t-12.44"'T.44-Fc>
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31184/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato e l'ordinanza in epigrafe deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo giudizio. Deve premettersi che il Magistrato di sorveglianza, investito della richiesta di riesaminare il rigetto della richiesta di attivazione di un colloquio a distanza, ha provveduto sul punto, senza instaurare un contraddittorio camerale con la parte che aveva avanzato la richiesta. Ciò ritenendo che si versasse al cospetto di materia sottratta all'impugnazione di cui all'art. 69, comma 6,Iett. ID,Ord pen. e 35- bis Ord cit.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI TRAPANI NICOLO nato a CINISI il 08/06/1961 avverso l'ordinanza del 10/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; lette/5~-ite le conclusioni del PG è4:53X a/Le „L ro ,e «st-A bt.v.t-12.44"'T.44-Fc>
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 10/9/2020 il Tribunale di sorveglianza di Sassari dichiarava non luogo a provvedere sul reclamo proposto da Di Trapani Nicolò avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza su reclamo ex art. 69, comma 6, e 35 bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Affermava che avverso i provvedimenti emessi dall'amministrazione penitenziaria era possibile la sola impugnazione al Magistrato di sorveglianza, senza che si potesse adire né il Tribunale di sorveglianza né la Corte di cassazione.
2. Ricorre per cassazione Di Trapani Nicolò, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Vianello Accorretti, e deduce quanto segue. 2.1. Premette che il ricorrente aveva chiesto di fare un colloquio con la sorella detenuta a Piacenza e in regime di alta sicurezza, colloquio da eseguire in video-chiamata. Aveva errato e violato il Tribunale di sorveglianza gli artt. 35 e 35 bis L. 26 luglio 1975, n.354 in relazione agli artt 24, 29, 30, 31 Cost e 8 CEDU nella parte in cui aveva dichiarato di non provvedere sulla richiesta del detenuto non ravvisando la violazione di un diritto soggettivo. La giurisprudenza di questa Corte aveva ritenuto come diritti attinenti al detenuto quello ai colloqui e la possibilità di effettuarlo in regime di 41-bis e attraverso il video collegamento. Nella specifica vicenda il Magistrato di sorveglianza aveva egualmente errato nel momento in cui non aveva fissato la camera di consiglio e aveva provveduto de plano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e l'ordinanza in epigrafe deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo giudizio. Deve premettersi che il Magistrato di sorveglianza, investito della richiesta di riesaminare il rigetto della richiesta di attivazione di un colloquio a distanza, ha provveduto sul punto, senza instaurare un contraddittorio camerale con la parte che aveva avanzato la richiesta. Ciò ritenendo che si versasse al cospetto di materia sottratta all'impugnazione di cui all'art. 69, comma 6,Iett. ID,Ord pen. e 35- bis Ord cit.
Piuttosto, si riteneva che si fosse al cospetto di materie rimesse alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria e all'unico controllo attuabile con il reclamo al Magistrato di sorveglianza. Secondo i Giudici territoriali si trattava di un reclamo cd. generico, avverso la decisione dell'Amministrazione, con conseguente decidibilità nella forma de plano ed impossibilità di coltivare ulteriori impugnazioni. Da ciò la decisione di non liquet sul provvedimento impugnato da parte del Tribunale di sorveglianza che si determinava al cd non luogo a provvedere.
Deve, tuttavia, osservarsi che, pur a fronte dell'irritualità della decisione del Magistrato di sorveglianza, che decideva senza fissare la camera di consiglio, lo scrutinio si risolveva in un giudizio di merito pieno sulla inesistenza del diritto soggettivo e, dunque, non in una sola verifica formale del corretto esercizio del potere da parte dell'Amministrazione penitenziaria. Ciò determinava, dunque, una qualificazione della domanda come reclamo generico e una trattazione dei temi dedotti come se si trattasse di una impugnazione in senso stretto ai sensi degli artt. 69, comma 6,e 35-bis ord. pen., addivenendo alla decisione dell'esclusione dell'esistenza del diritto soggettivo.
Contrariamente, il Tribunale di sorveglianza -piuttosto che declinare la decisione- opponendo il non liquet, avrebbe avuto obbligo di esaminare nel merito la richiesta, attraverso l'oggetto della devoluzione e nelle tipiche forme del processo d'impugnazione. D'altro canto, la materia è tra quelle che si stanno indiscutibilmente evolvendo. A fronte di un orientamento di maggiore restrittività, per il difetto di una disciplina specifica (Sez. 1, n. 16557 del 22/03/2019, Casa circondariale di Sassari, Rv. 275669) si sono registrate aperture rilevanti nel settore, secondo cui il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis. (Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Ministero della Giustizia in proc.
Madonia, Rv. 279577) . Questa impostazione qualifica i colloqui visivi come un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario, quali gli artt. 28 Ord. pen. ; 18, comma 3.; 1, comma 6, e 15 Ord. pen. (i quali collocano i colloqui nel trattamento, attribuendo loro rilevanza anche ai fini dell'attività di recupero e rieducazione del condannato); 61, comma 1, lett. a), e 73, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il quale contempla il mantenimento del diritto ai colloqui con i familiari anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività in comune (cfr.
Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, in motivazione; Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419; Sez. 1, n. 33032 del 18/4/2011, Solazzo, Rv. 250819; Sez. 1, n. 27344 del 28/5/2003, Emmanuello, Rv. 225011;Sez. 1, n. 22573 del 15/5/2002, Valenti, Rv. 221623; Sez. 1, n. 21291 del 3/5/2002, Floridia, Rv. 221688). Un diritto che, peraltro, presenta un saldo radicamento sul piano costituzionale (cfr. gli artt. 29, 30 e 31 Cost. posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti) e convenzionale (v. l'art. 8, Convenzione europea dei diritti dell'uomcA.
Da ciò si è ritenuto che il diritto ai colloqui sia pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen., ai quali, pure, si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero di essi e alle relative modalità di svolgimento, senza che però possa impedirsi al detenuto di accedervi. L'evoluzione tecnologica ha reso possibili nuove forme di comunicazione a distanza, consentendo, per quanto qui di interesse, il ricorso a modalità di collegamento audio e video che consentono di riprodurre, accanto alla voce dei conversanti, anche la loro immagine (cd. videochiamate).
Di fronte a tali novità tecnologiche, la giurisprudenza, anche di legittimità, ha assunto posizioni non univoche, talvolta ammettendo anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato i colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione a distanza (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417), talaltra accedendo alla soluzione negativa, in ragione della mancanza di un'espressa disciplina normativa che individuasse i presupposti della comunicazione a distanza e che dettasse una specifica regolamentazione delle modalità esecutive e delle relative coperture di spesa (Sez. 1, n. 16557 del 22/3/2019, CC Sassari, Rv. 275669).
Alla luce di quanto premesso e sulla scorta dell'evoluzione che la materia sta registrando, è evidente come non possa negarsi sic et simpliceter l'esistenza di un diritto soggettivo ai colloqui e come la decisione sulla questione non involga la sola necessità di un rispetto formale dell'esercizio del potere da parte dell'amministrazione penitenziaria. Piuttosto, pur qualificato dai giudici territoriali il mezzo di impugnazione come reclamo generico esso era una decisione di merito piena che avrebbe imposto la preventiva instaurazione del contraddittorio camerale, contrariamente e irritualmente omesso, con relativo potere da parte del Tribunale del riesame di decidere nel merito nella qualità di giudice di secondo grado, i cui poteri erano stati attivati secondo l'esercizio della devoluzione impugnatoria.
Ciò posto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo giudizio. Il Giudice del rinvio deciderà, con piena autonomia di giudizio, svolgendo i poteri del giudice dell'impugnazione e assumendo una decisione di merito sui temi sottoposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorvegli