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Sentenza — n. 31179/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31179/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31179/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza in data 30/7/2020, respingeva il reclamo avverso l'istanza presentata da Carmelo Calabrese di ristoro, ai sensi dell'art. 35-ter L. 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti anche Ord. pen.), per la detenzione disumana e degradante che assumeva d'aver subito, in violazione dell'art. 3 CEDU. La detenzione si era protratta in condizione di non conformità alla norma anzidetta tra il 30/5/2012 e il 24/9/2019, presso le Case circondariali di Reggio Calabria, Terni e Civitavecchia. Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto riconosceva, effettivamente, un periodo di detenzione non conforme presso la struttura penitenziaria di Reggio Calabria per giorni 596; presso la struttura di Civitavecchia per giorni 547 e presso la Casa circondariale di Terni per 435 giorni, bilanciando lo spazio disponibile, pari a 3,5 mq., e il numero di ore che il detenuto istante poteva trascorrere all'esterno della camera di detenzione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31179/2021 — snpen · Corte di Cassazione: e) cod. proc. pen. Il Tribunale di sorveglianza, si osserva in ricorso, avrebbe dovuto esaminare l'interno reclamo che era stato presentato. Al contrario era stata omessa la valutazione delle deduzioni sviluppate adducendo una motivazione errata. Il Tribunale non aveva esaminato gli aspetti addotti come lesivi dalla mancanza di privacy, al momento della doccia a quello delle ore d'aria effettivamente disponibili. Avrebbe avuto, di converso, il Giudice a quo dovere di esaminare il reclamo, poiché il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che non era stato impugnato dal pubblico Ministero radicava a favore del detenuto il diritto a non essere revocato in peius. Si era formato, pertanto, un giudicato sul punto con sua conseguente intangibilità.

Parole chiave

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restituzione di prestazioni complementari indennità per detenzione risarcimento alle vittime di reati assistenza ulteriore diritti del detenuto risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALABRESE CARMELO nato a TORINO il 27/03/1972 avverso l'ordinanza del 30/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; lette/sgatite le conclusioni del PG Letta la requisitoria della dott.ssa Felicetta Marinelli, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Suprema Corte di cassazione con cui ha richiesto il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con ordinanza in data 30/7/2020, respingeva il reclamo avverso l'istanza presentata da Carmelo Calabrese di ristoro, ai sensi dell'art. 35-ter L. 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti anche Ord. pen.), per la detenzione disumana e degradante che assumeva d'aver subito, in violazione dell'art. 3 CEDU. La detenzione si era protratta in condizione di non conformità alla norma anzidetta tra il 30/5/2012 e il 24/9/2019, presso le Case circondariali di Reggio Calabria, Terni e Civitavecchia. Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto riconosceva, effettivamente, un periodo di detenzione non conforme presso la struttura penitenziaria di Reggio Calabria per giorni 596; presso la struttura di Civitavecchia per giorni 547 e presso la Casa circondariale di Terni per 435 giorni, bilanciando lo spazio disponibile, pari a 3,5 mq., e il numero di ore che il detenuto istante poteva trascorrere all'esterno della camera di detenzione.

Non considerava, neppure, il Tribunale di sorveglianza la detenzione subita presso la casa circondariale di Terni dove Carmelo Calabrese aveva fruito di uno spazio disponibile compreso tra i 3,5 e i 4 mq., poiché nel primo provvedimento, si era eseguito un calcolo erroneo che aveva indotto a favore dell'anzidetto Calabrese l'attribuzione di un periodo di detenzione non conforme maggiore rispetto a quella effettivamente subita, con relativo ristoro, di maggiore favore rispetto a quello effettivamente spettante. L'equiparazione tra periodi, dunque, induceva la conclusione di rigetto e l'affermazione che sarebbe stato legittimo l'omesso esame delle deduzioni sviluppate.

Invero, dal 28 giugno 2015 l'intendimento del Magistrato di sorveglianza era quello di non concedere il beneficio, in presenza di un'offerta trattamentale adeguata a fronte di 3,50 mq., come spazio individualmente disponibile. Da ciò la conclusione che vi era una forbice edittale rilevante tra i giorni riconoscibili e quelli effettivamente riconosciuti a Calabrese.

2. Ricorre per cassazione Calabrese Carmelo, con il ministero del suo difensore di fiducia avvocato Giacomo lana, e deduce quanto segue. Con unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., si lamenta la violazione dell'art. 35-ter L. 26 luglio 1975, n. 354 e del vizio di motivazione per violazione degli artt. 125 e 543 lett.

e) cod. proc. pen. Il Tribunale di sorveglianza, si osserva in ricorso, avrebbe dovuto esaminare l'interno reclamo che era stato presentato. Al contrario era stata omessa la valutazione delle deduzioni sviluppate adducendo una motivazione errata. Il Tribunale non aveva esaminato gli aspetti addotti come lesivi dalla mancanza di privacy, al momento della doccia a quello delle ore d'aria effettivamente disponibili. Avrebbe avuto, di converso, il Giudice a quo dovere di esaminare il reclamo, poiché il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che non era stato impugnato dal pubblico Ministero radicava a favore del detenuto il diritto a non essere revocato in peius. Si era formato, pertanto, un giudicato sul punto con sua conseguente intangibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Viene, innanzitutto, in rilievo, la delimitazione dell'operatività del principio di reformatio in pieus. Esso si fonda sulla regola secondo cui i poteri cognitivi e decisori del giudice di secondo grado sono normalmente coestensivi, nel senso che si deve decidere tutto ciò che le parti o la legge sottopongono alla cognizione. L'oggetto della decisione si conforma, dunque, alla statuizione di primo grado ed essa diventa perimetro del secondo giudizio, secondo quanto portato a conoscenza del secondo Giudice dalle parti.

La logica di simmetria tra i due tipi di oggetto del giudizio (di primo e secondo grado) è definita, in termini generali, dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Se impugnante è il solo imputato la cognizione si vincola ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi d'impugnazione e, nell'ambito del devoluto, il Giudice di secondo grado non può decidere in senso peggiorativo. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che il divieto di " reformatio in peius", previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ha carattere generale e trova, quindi, applicazione anche nei procedimenti in cui il Tribunale di sorveglianza svolge funzioni di giudice d'appello (per una portata generale della regola:

S.U. 14 aprile 2014, n. 16208; un fugace riferimento è già contenuto in Corte cost., 14 gennaio 1974, n. 3; in materia di procedimento di sorveglianza: Sez. 1, n. 48304 del 07/06/2018, Hanine Rabie, Rv. 274535).

2. Nella specie, dunque, il Giudice di merito, adito in reclamo, avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza ha ritenuto che l'impugnazione e l'oggetto relativo autorizzassero a non motivare sulle specifiche deduzioni articolate. Ciò perché, essendo state riconosciute a favore del detenuto frazioni temporali di detenzione non conforme che, al contrario, non sarebbe stato possibile riconoscere, si realizzava una sorta di effetto preclusivo sul motivo stesso che, addirittura, legittimava l'adito giudice del gravame a non pronunciare sulle doglianze prospettate.

L'incedere logico è, tuttavia, errato. Il principio del doppio grado d'esame nel merito avrebbe imposto, in ogni caso, al Tribunale adito quale giudice di secondo grado, di esaminare le doglianze dell'impugnante, non essendo ammissibile un cd non liquet sulla domanda avanzata, sia pur implicitamente argomentato facendo leva sull'errore che aveva caratterizzato il computo dei giorni inizialmente operato dal Magistrato di sorveglianza. D'altro canto, seguendo il ragionamento del provvedimento impugnato, si sarebbe violato il principio della motivazione che deve caratterizzare ogni provvedimento giurisdizionale e quello del divieto di reformatio in peius.

Quanto al primo aspetto deve osservarsi che tutti i provvedimenti devono essere motivati. Ciò vale viepiù considerando che la decisione che il Tribunale di sorveglianza assume sul reclamo ai sensi dell'art. 35-ter L. 26 luglio 1975, n. 354, aprendo un grado di merito, impone all'organo adito di confrontarsi con i motivi addotti dalla parte impugnante (sulla natura devolutiva del mezzo di impugnazione: Sez. 1, n. 23934 del 17/05/2013, Confl. comp. in proc. Nardi, Rv. 256142, in materia di liberazione anticipata; sull'illegittimità della restituzione degli atti al primo Giudice, perché, acquisite le informazioni sui periodi di detenzione per i quali era stato richiesto dall'interessato il ristoro, decidesse nel merito:

Sez. 1, n. 35120 del 05/06/2017, confl. comp. in proc. Verardi, Rv. 270999, e sull'esercizio di poteri "assolutamente non previsti e del tutto inconferenti": Sez. 1, n. 51999 del 22/11/2019, Conflitto di comp. Uff di sorv. di Milano, Rv. 277882). Quanto al divieto di reformatio in peius si deve osservare come il principio si conforma a un canone d'ordine nel sistema processuale, con la conseguenza che esso opera sia nelle ipotesi in cui la questione trattata "risulti irrevocabilmente decisa, sia in quelle in cui, ai fini della decisione, il giudice debba decidere questioni di merito su cui sia già scesa l'irrevocabilità, per così dire incidentale.

In questi casi il giudizio espresso ha una forza "espansiva interna" e preclude, in difetto di impugnazione della controparte, la possibilità che il giudice stesso rinnovi la decisione sulla questione in senso peggiorativo per la parte impugnante. Ciò posto il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia che si atterrà ai principi anzidetti. In particolare avrà cura di esaminare, con libertà di giudizio, le deduzioni svolte dal ricorrente nel reclamo, al fine di verificarne la fondatezza nel merito e considererà che, per effetto della forza espansiva interna -che caratterizza una parte delle questioni decise e non impugnate dal P.M.- v'è divieto di reformatio in peius.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sor