Sentenza — n. 31178/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGLIANITI DOMENICO nato a SAN CALOGERO il 09/11/1957 avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA Lette le conclusioni del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, dott.ssa Giuseppina Casella, che ha richiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 cod. pen; Sentenza — n. 31178/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo si ribadisce ugualmente la prescrizione stessa e si sottolinea che la sentenza era partita dalle dichiarazioni di Charles Akubo, entrato in Italia con un visto turistico e che aveva svolto attività lavorativa, ma non v'era prova che Paglianiti conoscesse la permanenza illegale del dichiarante sul territorio dello stato.Con l'ultimo motivo si evidenzia che, là dove la sentenza non fosse emendabile con la procedura di errore materiale essa sarebbe stata nulla per violazione dell'art. 157 cod. pen..
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGLIANITI DOMENICO nato a SAN CALOGERO il 09/11/1957 avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA Lette le conclusioni del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, dott.ssa Giuseppina Casella, che ha richiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con un unico atto di impugnazione Domenico Paglianiti impugna la sentenza in epigrafe, nel merito e, in subordine, l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la correzione dell'errore materiale che afferma essere in essa contenuto, relativamente alla mancata inclusione dei reati ascritti d'estinzione per prescrizione. A Domenico Paglianiti era ascritto, con la sentenza in epigrafe emessa il 10/12/2019f il capo 20 che prevedeva come costui, agendo in concorso con locali imprenditori agricoli, quale caporale intermediario, reclutando e impiegando, per imprenditori principalmente di Gioia Tauro, lavoratori extracomunitari irregolari, ne favoriva la permanenza, sul territorio dello Stato.
2. Con ricorso per cassazione Paglianiti, con il ministero del difensore di fiducia, deduce quanto segue. Premette che il Tribunale di Palmi lo aveva condannato alla pena di anni tre mesi tre di reclusione ed euro 4500 di multa relativamente al capo 20 della rubrica sopra specificato. La Corte d'appello aveva preso atto del tempus commissi delicti e risultando il fatto commesso il 30/3/2010 erano decorsi anni sette mesi sei. Per un mero errore materiale non si era indicato tra i soggetti per i quali operava la prescrizione anche l'imputato ricorrente.
In questa logica si era avanzata istanza di correzione dell'errore materiale che la Corte d'appello aveva, in ogni caso, dichiarato inammissibile con l'ordinanza n. 247/2021 del 31/3- 7/4/2021. Con il primo motivo si lamenta il vizio di nullità della decisione che aveva ritenuto inammissibile la richiesta di correzione materiale. Detta nullità discendeva dall'applicazione della procedura de plano senza disporre la citazione in - contraddittorio. Con il secondo motivo si duole il ricorrente della mancata dichiarazione di prescrizione in ordine al reato in contestazione.
Con il terzo motivo si ribadisce ugualmente la prescrizione stessa e si sottolinea che la sentenza era partita dalle dichiarazioni di Charles Akubo, entrato in Italia con un visto turistico e che aveva svolto attività lavorativa, ma non v'era prova che Paglianiti conoscesse la permanenza illegale del dichiarante sul territorio dello stato.Con l'ultimo motivo si evidenzia che, là dove la sentenza non fosse emendabile con la procedura di errore materiale essa sarebbe stata nulla per violazione dell'art. 157 cod. pen..
3. Il ricorso è inammissibile perché, proposto fuori termine e, per altro verso, sussistendo una causa di manifesta infondatezza. 3.1. Si impugna nella specie la sentenza in epigrafe con cui si lamenta la mancata inclusione dei delitti ascritti a Paglianiti tra quelli per i quali era maturata la prescrizione, chiedendo la riforma o la correzione dell'errore materiale, senza tuttavia considerare che il tema avrebbe dovuto costituire oggetto di impugnazione avverso la decisione di merito e senza considerare che non sussiste materia per procedere all'invocata correzione.
Sussiste, tra l'altro, in rito, la pregiudiziale d'inammissibilità essendo stato notificato l'avviso di deposito della sentenza in data 2/9/2020 e avendo depositato Paglianiti il ricorso il 14/4/2021, oltre il termine prescritto, per l'impugnazione. Del resto, la motivazione è immune da ogni censura essendo state ampiamente riscontrate le dichiarazioni di Charles Akubo, entrato in Italia con un visto turistico e che aveva svolto attività lavorativa, dalle prove ulteriori di cui il giudice di merito ha dato ampio conto nella parte motiva (riprese video e interviste giornalistiche).
Alla luce di quanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, tenuto conto del grado di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 Il Consigliere estensore il Presid