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Sentenza — n. 31177/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31177/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31177/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 28 novembre 2019 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari, all'esito del celebrato giudizio abbreviato, dichiarava Bruno Gianfranco, Bruno Antonio, Piscitelli Antonio Carmine e Ricco Giuseppe colpevoli dei delitti rispettivamente ascritti e li condannava alle pene ritenute di giustizia. Le contestazioni si articolavano in diversi tentativi di omicidio, nei connessi delitti di detenzione e porto d'armi, oltre che nella ricettazione dell'auto impiegata per l'esecuzione del -delitto e per la detenzione e il porto di un'arma con matricola abrasa. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 116 cod. pen, art. 125 cod. proc. pen, art. 521 cod. proc. pen, art. 112 cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 56 cod. pen; Sentenza — n. 31177/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In realtà si era ipotizzato che Ricco, appurato che all'esterno della struttura vi era un sistema di videosorveglianza, non avesse bussato e si fosse allontanato. In ogni caso gli atti posti in essere erano univoci e già idonei a integrare un tentativo. 2.2. Con il secondo motivo, in ordine ai capi 1, 2, e 3 si deduce la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Si impugna l'assoluzione intervenuta con formula secondo cui il fatto non sussiste. La Corte territoriale aveva ignorato la conversazione tra Ricco e Bruno Antonio che dava conto dei due fallimenti precedenti, del possesso dell'arma e dell'affermazione della disponibilità da parte di Bruno Antonio di armi. 2.3.

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale reato mancato chiusura dell'istruzione penale permesso di promuovere un procedimento penale circostanza attenuante abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 116 cod. pen
Con il quinto motivo si impugna il capo 7 e l'avvenuto riconoscimento nei confronti di Antonio Carmine Piscitelli dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen.
art. 125 cod. proc. pen
Con il secondo motivo, in ordine ai capi 1, 2, e 3 si deduce la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.
art. 521 cod. proc. pen
A Bruno in relazione al capo 7 si era contestata, una condotta materiale di detenzione e porto dell'arma stessa, là dove al più dalle captazioni emergeva un concorso morale con violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.
art. 112 cod. pen
Quanto a Bruno Gianfranco l'aumento di pena per la recidiva, per il ruolo di organizzatore, non trovava supporto nella mancata contestazione di un'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e dell'art. 192 cod. proc. pen., oltre che il vizio di motivazione, censure afferenti ai tre capi di imputazione 4, 7 e 8 ritenuti in sentenza.
art. 56 cod. pen
Assolveva gli imputati dal tentato omicidio di Frascolla ascritto al capo 6, commesso il 26/1/2019, perché ritenuto non punibile per intervenuta desistenza dall'azione, ai sensi dell'art. 56 comma terzo cod.
art. 521 c.p
Non ricorre, pertanto, secondo il principio enunciato, la violazione della regola di correlazione tra accusa e decisione di cui all' art. 521 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: BRUNO GIANFRANCO nato a FOGGIA il 02/12/1978 BRUNO ANTONIO nato a FOGGIA il 01/04/1997 PISCITELLI ANTONIO CARMINE nato a FOGGIA il 16/07/1982 RICCO GIUSEPPE nato a MARGHERITA DI SAVOIA il 03/01/1964 nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo Il PG chiede di annullare senza rinvio la sentenza impugnata quanto ai capi 3) e 6); nonché quanto al capo 5) limitatamente all'assoluzione di Ricco Giuseppe, Bruno Gianfranco e Piscitelli Antonio Carmine; nonché quanto ai capi 7) e 8) limitatamente alla posizione del ricorrente Piscitelli, con conseguente trasmissione degli atti per un nuovo giudizio.

Annullare con rinvio la sentenza impugnata, limitatamene ai capi 1) e 2) dell'imputazione; dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso del PG quanto all'aggravante del metodo mafioso; rigettare tutti i ricorsi avanzati dagli imputati. udito il difensore E' presente l'avvocato DE FEO NICOLA FABIO del foro di BARI in difesa di RICCO GIUSEPPE, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso dell'imputato difeso e l'inammissibilità del ricorso del PG. E' presente l'avvocato SANTANGELO FRANCESCO del foro di FOGGIA in difesa di BRUNO GIANFRANCO, BRUNO ANTONIO PISCITELLI ANTONIO CARMINE, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi dei ricorsi degli imputati difesi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28 novembre 2019 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari, all'esito del celebrato giudizio abbreviato, dichiarava Bruno Gianfranco, Bruno Antonio, Piscitelli Antonio Carmine e Ricco Giuseppe colpevoli dei delitti rispettivamente ascritti e li condannava alle pene ritenute di giustizia. Le contestazioni si articolavano in diversi tentativi di omicidio, nei connessi delitti di detenzione e porto d'armi, oltre che nella ricettazione dell'auto impiegata per l'esecuzione del -delitto e per la detenzione e il porto di un'arma con matricola abrasa. 1.1.

La Corte d'appello di Bari, in parziale accoglimento dei motivi di gravame, in riforma della decisione impugnata, assolveva gli imputati dai reati di cui ai capi 1, 2, e 3, perché i fatti non sussistono e da quello di cui al capo 6, ritenendone la non punibilità ai sensi dell'art 56 comma terzo cod. pen. Si trattava di due diversi tentativi di omicidio, rispettivamente commessi il 16/1/2019 e il 23/1/2019, in danno di Frascolla Gioacchino o Clemente Mario, oltre che della connessa condotta in materia di detenzione e porto d'armi. Assolveva Ricco Giuseppe, Bruno Gianfranco e Piscitelli Antonio Carmine dal capo 5 per non aver commesso il fatto (relativamente alla ricettazione di un'Alfa romeo giulietta), oltre che Piscitelli stesso dal reato di cui al capo 8, perché il fatto non costituisce reato.

Assolveva gli imputati dal tentato omicidio di Frascolla ascritto al capo 6, commesso il 26/1/2019, perché ritenuto non punibile per intervenuta desistenza dall'azione, ai sensi dell'art. 56 comma terzo cod. pen. Escludeva, poi, l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 1.1 cod. pen. rideterminando le pene per Bruno Gianfranco in anni sei di reclusione ed euro 4000 di multa; per Bruno Antonio e Ricco Giuseppe in anni cinque di reclusione ed euro 3000 di multa, per Piscitelli Antonio Carmine, riconosciutagli l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., in ordine all'imputazione di cui al capo 7 (relativa al porto e alla detenzione di un'arma —smith wesson- con matricola abrasa), in anni due mesi otto di reclusione ed euro 1000 di multa, con revoca dell'interdizione legale e conferma della decisione nel resto. 1.2.

Ha osservato la Corte territoriale, nella ricostruzione dei tentativi di omicidio che, quanto ai fatti ascritti ai capi 1 e 3, il giudice di primo grado non aveva fatto corretta applicazione dei principi in materia di tentativo. Relativamente al tentato omicidio del 16 gennaio 2019, le conversazioni sulla vettura di Bruno Gianfranco, né quelle sull'auto di Ricco, né i filmati disponibili e i servizi di OCP, permettevano di ritenere che gli esecutori fossero armati, che fossero a bordo di auto rubate e che avessero in animo di eseguire il delitto in danno di Frascolla.Egualmente per il delitto di cui al capo 3, in data 23 gennaio 2019, era pervenuto un "contrordine"di Bruno Gianfranco che invitava a fare ritorno presso la base; anche per il delitto di cui al capo 6, in data 26 gennaio 2019, Ricco si era allontanato senza suonare il campanello, particolare che induceva a ritenere applicabile l'art. 56 comma terzo cod. pen., con sua estensione a tutti i concorrenti.

Ha esaminato, poi, la sentenza di merito i delitti in materia di armi. La Corte territoriale perveniva ad assoluzione dal capo 2 della rubrica in relazione alla condotta di detenzione e porto d'arma da fuoco, fatto commesso a Foggia il 16 gennaio 2019. Al contrario, confermava la responsabilità per il delitto di cui al capo 4, commesso a Foggia il 23 gennaio 2019, sia pur dovendosi escludere l'aggravante del cd. metodo mafioso. Dal contenuto delle intercettazioni tra Bruno Gianfranco, Bruno Antonio e Ricco Giuseppe in data 23 gennaio 2019 nel piazzale antistante l'immobile di via Sprecacenere e all'interno della vettura era confermato che si interloquisse di una pistola.

La stessa fase successiva dava conto che era utilizzata per commettere l'agguato e che si trattava di un'auto provento di furto. L'oggetto consegnato da Bruno Gianfranco a Bruno Antonio e Ricco Giuseppe per l'esecuzione dell'agguato si riteneva, poi, dovesse essere necessariamente un'arma. Identica era la posizione di Piscitelli. Pur non essendo costui colui che materialmente deteneva l'arma, aveva, comunque, preso parte ad un agguato che sarebbe dovuto avvenire con l'impiego di essa. Non era, ancora, ritenuto esistente il metodo mafioso neppure riflettendo sull'appartenenza dei soggetti alla cd. società foggiana.

Era confermata la decisione relativamente ai capi 7 e 8 ascritti sub specie di ricettazione della pistola smith e wesson, oltre che relativamente al porto e alla detenzione di essa. La prova si riteneva, tuttavia, raggiunta per i soli Bruno Gianfranco, Bruno Antonio e Ricco Giuseppe. Per Piscitelli, al contrario, che non aveva avuto la disponibilità della pistola, era esclusa la sussistenza della ricettazione dell'arma. Era poi esaminata la condotta di ricettazione della vettura di cui al capo 5. La vettura era stata impiegata il 16 gennaio 2019 per l'agguato da eseguire nei confronti di Frascolla e Clemente ed era nella disponibilità di Bruno Antonio, quando, a bordo del veicolo, uscì solo dalla via Sprecacenere e vi fece ritorno subito dopo.

Si trattò di una vettura diversa da quella utilizzata per l'agguato successivo del 26/1/2019, così dovendosi ritenere che nella vicenda Precedente l'impiego dell'auto potesse essere stata anche un'iniziativa del solo Antonio Bruno. Ciò posto era determinato il trattamento sanzionatorio nei termini indicati.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari e lamenta quanto segue.2.1. In ordine al capo 6 della rubrica impugna, innanzitutto, l'assoluzione degli imputati, ai sensi dell'art. 56, comma terzo, cod. pen, e lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla ritenuta desistenza. La Corte di merito, premette l'impugnante, aveva assolto gli imputati, valorizzando il breve tempo di permanenza dei sicari davanti l'abitazione della vittima, circostanza incompatibile con l'aver suonato tre volte il campanello come era emerso dai- commenti durante le intercettazioni.

Gli imputati avevano, infatti, affermato che nonostante avessero bussato tre volte nessuno aveva aperto la porta e il sicario non aveva potuto portare a compimento il mandato. Da ciò il convincimento che Ricco -che avrebbe dovuto uccidere Frascolla Gioacchino e Frascolla Antonio Riccardo Augusto- non avesse detto la verità sul fatto di aver bussato per tre volte al citofono, là dove e, piuttosto, i Frascolla non avevano aperto la porta, poiché avevano avuto contezza, dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, che vi era un sicario, arma in pugno, all'esterno dell'abitazione.

La Corte distrettuale aveva, tuttavia, ignorato i tentativi precedenti di cui ai capi 1 e 3, oltre l'oggetto del colloquio tra Ricco e Bruno Antonio, in cui quest'ultimo affermava che se fosse comparso anche il fratello lo avrebbe dovuto uccidere. Del resto, dopo la spiegazione di Ricco a Bruno Antonio, costui pretendeva che il primo si giustificasse dinanzi a Bruno Gianfranco nonostante Ricco avesse spiegato di non poter attendere perché era andato così (in sostanza a volto scoperto). Era stato ignorato il ruolo di Piscitelli Antonio Carmine che doveva assicurare la fuga, oltre che il collegamento dell'azione con un fatto pregresso.

In realtà si era ipotizzato che Ricco, appurato che all'esterno della struttura vi era un sistema di videosorveglianza, non avesse bussato e si fosse allontanato. In ogni caso gli atti posti in essere erano univoci e già idonei a integrare un tentativo. 2.2. Con il secondo motivo, in ordine ai capi 1, 2, e 3 si deduce la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Si impugna l'assoluzione intervenuta con formula secondo cui il fatto non sussiste. La Corte territoriale aveva ignorato la conversazione tra Ricco e Bruno Antonio che dava conto dei due fallimenti precedenti, del possesso dell'arma e dell'affermazione della disponibilità da parte di Bruno Antonio di armi. 2.3.

Con il terzo motivo si impugna il capo 5 relativo alla assoluzione di Ricco Giuseppe, Bruno Antonio e Piscitelli Antonio Carmine per non aver commesso il fatto. Si lamenta la violazione dell'ad 110 cod. pen. e il vizio di motivazione. La Corte, ritiene il ricorrente, aveva irragionevolmente assolto tutti gli imputati ad eccezione di Bruno Antonio, in quanto conducente la vettura ricettata, là dove vi era la partecipazione di tutti anche all'attività di ricerca di auto da impiegare nell'attività delittuosa. 2.4. Con il quarto motivo si impugna l'assoluzione di Piscitelli Carmine dal delitto di cui al capo 8, perché il fatto non costituisce reato.

Si lamenta la violazione dell'art.110 cod. pen. e il vizio di motivazione. Si era ritenuto che Piscitelli ignorasse il possesso di un'arma clandestina svolgendo egli un ruolo di sola copertura. 2.5. Con il quinto motivo si impugna il capo 7 e l'avvenuto riconoscimento nei confronti di Antonio Carmine Piscitelli dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. e il vizio di motivazione. Non si intendeva da dove la Corte avesse tratto la conclusione che l'imputato ignorava che i concorrenti volessero compiere un delitto diverso e più grave. 2.6. Con il sesto motivo lamenta il mancato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 1.1 cod. pen.

La Corte aveva ignorato del tutto il movente dell'azione di cui pure aveva dato atto la sentenza di primo grado. Si trattava di ritorsioni nell'ambito di gruppi organizzati e precisamente nel gruppo Moretti- Pellegrino della "società foggiana".

3. Ricorrono per cassazione con unico atto di impugnazione Bruno Antonio, Bruno Gianfranco e Piscitelli Antonio Carmine, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Francesco Santangelo e deducono quanto segue. 3.1. Con il primo motivo di ricorso lamentano la violazione di legge in riferimento agli artt. 110, 2, 4 e 7 legge 895/1967 oltre che il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza per il delitto di cui al capo 4. In relazione all'imputazione anzidetta la motivazione risulterebbe illogica e contraddittoria, poiché, si afferma, non spiegherebbe affatto il contenuto dell'inciso dell'intercettazione nr. 683 e l'espressione "dagliela a Peppe" come riferita a una detenzione e porto d'arma da fuoco.

Ammesso che vi fossero conversazioni in cui si faceva riferimento a un'arma ciò non dimostrava che anche in quella occasione si parlasse di una pistola. La Corte territoriale aveva erroneamente interpretato il contenuto delle conversazioni spingendosi a ritenere per spiegare l'episodio del 23/1/2019 che il riferimento fosse ad una pistola ("dagliela a Peppe"). L'arma sequestrata a Foggia si trovava presso l'immobile di Ferrara Francesco Paolo in via Michele Russo. Quanto al riferimento "ai ferri", contenuto nel capo 4, non valeva a dimostrare che essi si riferissero all'arma in questione, né la Corte territoriale ne aveva dato una spiegazione plausibile.

Per la posizione di Piscitelli si erano sfumati i contorni della responsabilità, essendosi egli defilato dall'azione delittuosa.Dalle conversazioni emergeva che il ruolo di Piscitelli era quello di andare a prendere i panini e che costui non dovesse sapere del porto e della detenzione dei ferri. Non si era spiegato su quali elementi si fondasse il dolo di Piscitelli e si era inferita la sua partecipazione dal fatto che avrebbe dovuto prelevare i concorrenti con la vettura pulita. Contrariamente l'azione finalizzata all'agguato si era arrestata ad una soglia anteriore al tentativo; l'arma, ammessane la detenzione, era riferibile solo a Bruno Antonio e Ricco Giuseppe; di Piscitelli si erano perse le tracce, non avendo costui né portato i panini né prelevato in auto gli esecutori. 3.2.

Con il secondo motivo si lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine ai capi 7 e 8. Per il primo, quanto alla posizione di Bruno Antonio, si sarebbe dovuto ritenere il solo fatto di detenzione dell'arma e non quello di porto, secondo il ragionamento fatto per Ricco, secondo cui non v'era la prova che l'arma fosse stata anche portata durante l'avvicinamento all'abitazione della presunta vittima. Per Bruno Gianfranco e Piscitelli Antonio non v'era prova che avessero avuto contatto con l'arma o consapevolezza di essa ovvero che intendessero apportare un contributo a una condotta illecita posta in essere da altri.

Nell'affermare la responsabilità di Bruno Gianfranco, la Corte territoriale aveva osservato che essa si inferiva dalla condotta di aver impartito direttive a Ricco, non considerando però che l'arma era stata rinvenuta nella vettura di Bruno Antonio. A Bruno in relazione al capo 7 si era contestata, una condotta materiale di detenzione e porto dell'arma stessa, là dove al più dalle captazioni emergeva un concorso morale con violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Per Piscitelli era stata ritenuta una condotta attenuata dall'art. 116 cod. pen., ma non si era inteso quale reato diverso avesse voluto.

Nei confronti di Bruno Gianfranco, relativamente al capo 8, la motivazione era egualmente illogica e contraddittoria. Per costui si sarebbe dovuto utilizzare lo stesso metro utilizzato per Piscitelli. Mancando la prova della disponibilità non poteva essere a conoscenza della sua provenienza illecita. Né sarebbe valso valorizzare il ruolo di impartire direttive, poiché lo stesso gruppo era nella disponibilità di diverse pistole e non della sola smith wesson di illecita provenienza. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta nell'interesse di Bruno Gianfranco, relativamente al trattamento sanzionatorio la violazione degli artt. 62-bis p e 99 comma 4 cod. pen..La Corte territoriale aveva svolto un ragionamento erroneo e aveva attribuito a Bruno Gianfranco un ruolo di organizzatore, nonostante questo ruolo non fosse stato attribuito in nessuno dei delitti.

In questa logica si era inteso negare le circostanze attenuanti generiche e si era operato l'aumento di pena di 2/3 per la recidiva (comma 4). Quanto alle posizioni di Bruno Antonio e di Piscitelli Carmine la decisione impugnata era parimenti contraddittoria. Si trattava, infatti, di incensurati alla prima esperienza giudiziaria e per Piscitelli si era riconosciuta una posizione defilata, con l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen.. Vi era, poi, un calcolo erroneo nel computo matematico della pena. Per Bruno Gianfranco si era inflitta la pena di anni sei di reclusione ed euro 4000 di multa, la dove nel ragionamento della difesa si sarebbe dovuta determinare essa pena in quella di anni cinque, mesi sette di reclusione ed euro 5734,00 di multa.

Per Bruno Antonio, condannato per i reati di cui ai capi 4, 5, 7 e 8 era stata inflitta una pena di anni cinque di reclusione ed euro 3000 di multa, là dove la difesa aveva assunto che la pena sarebbe dovuta essere di anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro 2.734,00 di multa. Quanto a Piscitelli Carmine Antonio, condannato per i capi 4 e 7 era stata inflitta la pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 1000 di multa a fronte di un computo della difesa che sarebbe dovuto essere di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro 934 di multa.

4. Ricorrono per cassazione Bruno Gianfranco e Antonio Bruno, con il ministero dell'avvocato Giancarlo Chiariello e deducono quanto segue. 4.1. Lamentano, innanzitutto, la violazione degli artt. 546, 133, 62 bis, 99, 69 163 e 81 cpv. cod. pen. Entrambi sviluppano rilievi sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. La negazione delle circostanze attenuanti generiche nei confronti di Bruno Antonio era avvenuta nonostante egli fosse incensurato. La stessa condotta di detenzione e porto d'armi non si era tradotta in un'aggressione o esposizione a pericolo dei potenziali bersagli. Per Bruno Antonio, poi, l'entità della pena era in contrasto con il principio di rieducazione, in ragione della sua incensuratezza e della prima esperienza detentiva. Quanto a Bruno Gianfranco l'aumento di pena per la recidiva, per il ruolo di organizzatore, non trovava supporto nella mancata contestazione di un'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen.

5. Ricorre per cassazione Giuseppe Ricco, con il ministero del difensore di fiducia Francesco Paolo Sisto, e deduce quanto segue.5.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e dell'art. 192 cod. proc. pen., oltre che il vizio di motivazione, censure afferenti ai tre capi di imputazione 4, 7 e 8 ritenuti in sentenza. La Corte, avvalendosi di un paralogismo, era giunta a ritenere che in ragione del delitto da compiere i concorrenti dovessero portare con sé le armi. Una deduzione che poi, percepitane la debolezza, era stata supportata attraverso il richiamo alle intercettazioni che anche non offrivano elementi di conferma.

Unico dato rilevante era l'espressione (tieni) da Ricco a Bruno che i giudici di merito avevano interpretato come espressione riferita a una pistola. Quanto all'arma contenuta nel capo 4, la Corte territoriale non si era confrontata con l'atto d'appello. La rivoltella era rinvenuta in un immobile nella titolarità di Ferrara e non nella disponibilità di Ricco che non disponeva delle chiavi dell'immobile, né dell'arma. 5.2. Con il secondo motivo si critica la decisione impugnata relativamente alla condotta di cui al capo 7, per il porto e la detenzione della pistola smith wesson con matricola abrasa, oltre che per la ricettazione di cui al capo 8.

La conversazione captata non collegava il dialogo al rinvenimento dell'arma. Né era provato che Ricco sapesse della provenienza dell'arma e della sua illiceità. Ricco non l'aveva né acquistata, né ricevuta, né era stato colui che ne aveva avuto la disponibilità. 5.3. Con separato motivo si deduce il vizio sul trattamento sanzionatorio, sulla quantificazione della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale si era ben discostata dal minimo edittale senza che vi fosse nessun collegamento tra l'arma e Ricco, aspetto che incideva sui parametri di valutazione e sulla gravità del fatto.

Questo aspetto riguardava anche il delitto di cui al capo 8.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Per ragioni d'ordine sistematico, in relazione ai temi prospettati, si esamina prima il ricorso del Procuratore generale e, dunque, quelli presentati nell'interesse degli imputati.

1. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari è fondato, nei termini che si passano a esporre. 1.1. Devono essere, innanzitutto, respinte le deduzioni che i difensori hanno sviluppato anche all'udienza di discussione, invocando una declaratoria d'inammissibilità del ricorso proposto, assumendo che, attraverso, l'impugnazione, si tende a sottoporre temi di merito, invocando una soluzione diversa da quella correttamente assunta dalla Corte distrettuale. Deve, al contrario, evidenziarsi che le questioni sottoposte con il ricorso sono a supporto dei due temi giuridici essenziali in materia di tentativo e riguardano la valenza degli atti cd. preparatori in funzione della tipicità del delitto di specie e del perimetro di operatività della cd. desistenza dall'azione.

Sul primo aspetto questa Corte ha avuto modo di indicare come in tema di delitto tentato, anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, purché in sé univoci, ossia oggettivamente rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e l'"id quod plerumque accidit", del fine perseguito dall'agente. (Fattispecie in cui è stato ritenuta l'intrinseca univocità degli atti - rispetto ad un tentativo di sequestro di persona - a proposito dell'appostamento degli imputati, che, in esecuzione di un piano elaborato a più riprese, attendevano, muniti di fascette e pistola a bordo di un'autovettura posteggiata presso l'abitazione della vittima, l'uscita della medesima per prelevarla, senza riuscirvi sol perché essa, anziché usare il solito motorino, che doveva essere bloccato con un finto incidente, aveva a sua volta usato un'autovettura, così cogliendo di sorpresa i componenti del "commando" operativo) (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori e altro, Rv. 269932;

Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016, Colombo e altro, Rv. 267006). Più in generale deve osservarsi che risulta maggioritario, nella giurisprudenza di legittimità, l'orientamento secondo cui deve escludersi che la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi -recepita dal codice Zanardelli (che all'art. 61 puniva «colui che, a fine di commettere un delitto, ne comincia con mezzi idonei l'esecuzione ...»)- rappresenti tuttora il discrimen per delimitare l'area dell'azione penalmente rilevante. Secondo l'indirizzo condiviso dal Collegio, l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefissato e a tale risultato sia univocamente diretto (Sez. 5, n. 43255 del 24/09/2009, Alfuso, Rv. 245720; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 28213 del 15/06/2010, Michelizzi, Rv. 247680;

Sez. 5, n. 36422 del 17/05/2011, Bellone, Rv. 250932; Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106; Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Amatista, Rv. 264589). Al di là della tradizionale distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, rileva, ai fini della punibilità del tentativo, l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta (Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768).

Da ciò consegue che, per la configurabilità del tentativo, rilevano non solo gli , atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà dell'agente (Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016, Colombo, Rv. 267006).

Al difforme indirizzo, secondo cui, nel delitto tentato, gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata (Sez. 1, n. 40058 del 24/09/2008 - dep. 28/10/2008, Cristello e altri, Rv. 241649; conf. Sez. 1, n. 9411 del 07/01/2010 - deo. 09/03/2010, Musso e altro, Rv. 246620), si è replicato sulla base, da un lato, del riferimento al dato testuale offerto dall'art. 56 cod. pen., dal quale «non è consentito sottrarsi, se non a costo di un'interpretatio abrogans», e, dall'altro, del rilievo che il rischio di estendere oltre il dovuto il limite della punibilità degli atti idonei e univoci deve essere scongiurato mediante un'interpretazione rispettosa, in particolare, del principio di offensività (Sez. 5, n. 43255 del 24/09/2009 - dep. 12/11/2009, Alfuso, cit.).

E' in questa prospettiva che il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità attribuisce al requisito dell'univocità degli atti una connotazione non già di criterio di mera prova (in questo senso, Sez. 2, n. 3596 del 01/02/1994 - dep. 25/03/1994, P.M. in proc. Evinni, Rv. 197753), ma di "criterio di essenza": l'univocità degli atti nel delitto tentato, dunque, deve essere considerata come una caratteristica oggettiva della condotta, sicché è necessario che gli atti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 43255 del 24/09/2009 - dep. 12/11/2009, Alfuso, Rv. 245721; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 25065 del 17/02/2011 - dep. 22/06/2011, Alfano, Rv. 250421;

Sez. 1, n. 9284 del 1Q/01/2014 - dep. 26/02/2014, Losurdo, Rv. 259249); in altri termini, per affermare l'univocità degli atti, ancorché la prova del dolo sia stata desunta aliunde, è necessario effettuare una seconda verifica per accertare se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015 - dep. 29/01/2016, Zaninetta, Rv. 267563).

Orientamento, questo, del resto, già accreditato dalle Sezioni unite, che hanno avuto modo di chiarire che il requisito dell'univocità degli atti impone che gli stessi siano considerati in sé medesimi, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza (Sez. U, n. 28 del 25/10/2000 - dep. 21/12/2000, Morici, non massimata sul punto;conf. Sez. 1, n. 4161 del 28/10/1986 - dep. 04/04/1987, Melis, Rv. 175567). D'altra parte, del tutto consolidato è l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità in ordine al requisito dell'idoneità degli atti richiesto per la configurabilità del reato tentato, idoneità che deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997 - dep. 05/02/1998, Tundo, Rv. 209688; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 44148 del 07/07/2014 - dep. 23/10/2014, Guglielmino, Rv. 260855;

Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010 - dep. 19/07/2010, Resa e altri, Rv. 248305), indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori estranei (Sez. 6, n. 23706 del 17/02/2004 - dep. 21/05/2004, P.M. in proc. Fasano, Rv. 229135; Sez. 6, n. 27323 del 20/05/2008 - dep. 04/07/2008, Rv. 240736). 3.2. Gli indirizzi generali fin qui richiamati trovano conferma nella disamina delle fattispecie concrete in relazione alle quali la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato il perfezionamento del tentativo punibile. In tal senso, possono essere richiamate alcune pronunce intervenute in riferimento a fattispecie concrete di "agguato non portato a termine", pronunce relative, soprattutto, ad imputazioni di tentato omicidio, che, tuttavia, pure con riguardo al caso in esame (anch'esso relativo ad un agguato, sia pure diretto al diverso reato di sequestro di persona a scopo di estorsione), risultano significative al fine di individuare, nel fluido sviluppo dell'iter criminis, la soglia del tentativo punibile:

Sez. 6, n. 27323 del 20/05/2008 - dep. 04/07/2008, Rv. 240736 ha ritenuto configurabile il tentativo di omicidio nei confronti di una persona specificamente identificata in relazione alla condotta posta in essere da un "commando punitivo" armato e formato da un numero consistente di persone a bordo di vari ciclomotori, azione non portata a compimento per la presenza in loco di una pattuglia di polizia; Sez. 1, n. 22722 del 06/03/2007 - dep. 11/06/2007, P.G. in proc. Grande Aracri, Rv. 236764 ha ritenuto la sussistenza del tentativo richiamando la ricostruzione del fatto, operata dai giudici di merito, che aveva visto il passaggio «dall'ideazione del progetto criminoso, risalente ad alcuni mesi prima, alla sua pratica attuazione», passaggio concretizzatosi in «un vero e proprio appostamento di uomini appositamente armati, con predisposizione del mezzo su cui si sarebbe dovuto caricare e trasportare altrove il cadavere della vittima designata», di cui «si attendeva il passaggio nel luogo del programmato agguato».

A proposito del reato contestato ai ricorrenti, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto la configurabilità del tentativo punibile con riferimento all'appostamento, con armi e tutto il necessario per eseguire il sequestro, finalizzato - non già allo studio della situazione logistica e dei movimenti delle vittime, ma - «alla esecuzione del delitto, che non si consuma solo per l'intervento di una circostanza estranea alla volontà degli agenti» (Sez. 2,n. 30121 del 11/07/2001 - dep. 31/07/2001, Boi e altri, n.m.). In tema di sequestro a scopo di estorsione, a titolo esemplificativo, si è inoltre puntualizzato che l'apprestamento da parte degli organi di polizia di un apposito servizio finalizzato ad impedire la consumazione del delitto e a sorprenderne i responsabili, si pone come fatto del tutto estrinseco alla condotta dell'agente, sicché sono idonei gli atti tendenti al sequestro di una persona nonostante il fine non sia raggiunto per il già in atto servizio di prevenzione da parte di organi anzidetti (Sez. 1, n. 7902 del 17/03/1988 - dep. 06/07/1988, Gabrielli, Rv. 178822).

Muovendo dal rilievo che, ai fini della sussistenza del delitto tentato, non occorre che l'azione esecutiva sia già iniziata, ma è necessario e sufficiente che siano stati compiuti atti idonei, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, e diretti in modo non equivoco a commettere il reato, dovendo l'idoneità degli atti essere valutata con giudizio ex ante e non con riferimento alle circostanze impreviste che abbiano impedito il verificarsi dell'evento o il compimento dell'intera azione necessaria per la consumazione del delitto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la sussistenza del tentativo di sequestro di persona, sventato dal fortuito passaggio di due funzionari di polizia, in una fattispecie concreta caratterizzata dall'attesa degli imputati, in ora notturna e in luogo non frequentato, a bordo di un'automobile di grossa cilindrata in sosta nei pressi dell'abitazione della vittima designata, con armi, cappucci, cloroformio, e dalla presenza di un'autovettura di appoggio (Sez. 2, n. 8997 del 24/02/1984 - dep. 23/10/1984, Salinas, Rv. 166269). 1.2.

L'aspetto ulteriore che rileva nella fattispecie è l'istituto della desistenza volontaria. Si ha desistenza allorquando l'agente, dopo aver iniziato l'esecuzione del delitto ed avendo la possibilità oggettiva di proseguire nell'iter criminis, poiché in pieno dominio dell'azione, muta proposito e interrompe volontariamente l'azione in essere. La desistenza nei reati commissivi ha carattere e struttura negativa. Secondo una parte del pensiero scientifico la desistenza volontaria richiede che l'interruzione dell'azione sia spontanea. Il ravvedimento spontaneo deve essere sorretto da motivi interni e non da pressioni o agenti esterni.

Da ciò discende che manca il requisito in esame, là dove intervengano cause esterne tali da incidere sul processo volitivo influenzandolo o vincolandolo. Non sono richiesti, dunque, motivi etico-morali di ripensamento, né un vero e proprio pentimento. La Giurisprudenza ritine che per configurare desistenza volontaria non occorra spontaneità, purché la scelta risulti assunta in una condizione di libertà interiore, indipendente da fattori esterni,condizionanti, tali da influire sulla volontà dell'agente influenzandone la libera estrinsecazione (Cass 21/2/2000, n. 1955;

Cass. 10/1/2012, n. 203). La sentenza impugnata, ritiene il Collegio non faccia corretta applicazione dei principi enucleati. 1.3. Quanto al delitto ascritto al capo 1 si tratta del tentato omicidio nei confronti di Frascolla Gioacchno e/o di Clemente Mario, contestato come posto in essere il 16/1/2019. Al delitto è connessa l'imputazione sub 2, relativa alla detenzione e al porto delle armi con caratteristiche non meglio specificate. La motivazione sulle regiudicande è decisamente carente e per certi versi parziale, non operando una lettura unitaria delle emergenze probatorie e limitandosi ad una lettura frammentaria del quadro di prova che, di converso, si sarebbe dovuto esaminare nella sua interezza.

Si legge, invero, che dalla piattaforma probatoria, costituita dalle intercettazioni ambientali captate sulla vettura di Bruno Gianfranco e di Ricco Giuseppe, oltre che dalle videoriprese estrapolate presso le abitazioni di costoro e dei servizi di Ocp non si ricavava che gli stessi fossero armati e avessero la disponibilità di vetture rubate o che avessero in animo il rintraccio delle vittime designate (Frascolla e Clemente). Né vi era prova che avessero un'arma. Unico riferimento era relativo alla conversazione tra le 9:01 e le 9:22 del 16/1/2019, durante la quale, Ricco rispondeva a Bruno Gianfranco, dicendo ...una cosa dobbiamo fare o devo andare avanti e dietro per questo fatto o devo andare Il tratto locutorio, alla luce dei fatti successivi del 23/1/2019 e, ancora, del 26 gennaio poteva far ritenere, secondo la Corte distrettuale, che fosse iniziata un'attività di rintraccio e di monitoraggio del territorio, per la ricerca delle vittime, attività da ritenere meramente preparatoria e non connotata dal requisito di idoneità richiesto per la punibilità del tentativo.

Ebbene i fatti devono, contrariamente, essere valutati nella complessiva portata e alla luce dello scopo perseguito dai tentativi posti in essere. Si è appreso che la dinamica e il movente che ha guidato l'azione degli imputati derivasse dal fatto che il 28 ottobre 2018, a Foggia, Giuseppe Stefano Bruno, cugino di Antonio Bruno, e figlio di Gianfranco Bruno, aveva tentato di uccidere Antonio Riccardo Augusto Frascolla (detto Antonello), fratello di Gioacchino. Gli aveva sparato colpendolo alle gambe e a quell'episodio era seguito il 15 novembre l'omicidio di Rodolfo Bruno, vertice storico della famiglia mafiosa contrapposta.

Questi fatti erano il presupposto delle iniziative delittuose ed erano inquadrate come azioni di vendetta della famiglia Bruno all'indirizzo dei Frascolla. Si comprende come, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'aggravante di cui all'art. 416-bis comma 1.1. cod. pen., pertanto, i delitti avessero una precisa collocazione e una scaturigine legata alla contrapposizione tra clan, come indicato nella sentenza di primo grado (cfr. fll. 98 e ss.). Da ciò, dunque, l'iniziativa di rispondere all'azione con un gesto armato e colpendo direttamente Frascolla.

In questo contesto, pertanto, si inscrivono i plurimi tentativi di omicidio oggetto di contestazione. Il giudice distrettuale tralascia l'antefatto anzidetto e senza tenere nella giusta considerazione la conversazione riportata al fl. 7 della sentenza di primo grado, di cui ha escluso la rilevanza, giunge alla conclusione d'insussistenza senza una motivazione adeguata. Ciò senza considerare il contenuto della conversazione tra Ricco Giuseppe e Bruno Antonio, durante la quale il primo lamentava l'approssimazione dell'azione e la sovrapposizione con altre attività che distoglievano dall'obiettivo primario dell'iniziativa armata verso Frascolla.

In quella circostanza si faceva riferimento a due azioni pregresse, entrambe fallite. Affermava Ricco Giuseppe: le stiamo rovinando le cose siamo andati là e abbiamo fallito siamo andati dall'altra parte e abbiamo fallito. Si trattava di una conversazione postuma, cui si sarebbe dovuta dedicare maggiore attenzione alla luce dell'ambientale del 23/1/2019 delle 13,19 durante la quale Bruno Antonio riferiva, ricostruendo i fatti pregressi, un appostamento armati (con la cosa in mano,..la psitola...). Nessun dubbio che si trattasse di una pistola alla luce del contenuto dell'interlocuzione successiva durante la quale Bruno spiegava che avrebbe ucciso chiunque si fosse avvicinato: il primo che veniva lo uccidevo te lo giuro.

Ancora, nella stessa data si registrava l'ulteriore affermazione ... si tanto ho i ferri qua, se viene qualcuno sparo (fl 45 sentenza di primo grado). Annota la sentenza impugnata che dalle videocamere installate nei pressi delle abitazioni di Ricco e di Bruno, raggiungeva Foggia incontrando Piscitelli che era lì ad attenderlo. Era stato lo stesso Bruno Gianfranco a sollecitare Piscitelli alle 4:05, svegliandolo. (nr. 3531 fl. 3 sentenza di primo grado). Erano seguiti gli spostamenti degli imputati Ricco e Bruno Gianfranco, a bordo dei veicoli di ciascuno.

Mentre il primo era accompagnato da Piscitelli, il secondo era solo. Dopo aver registrato le esclamazioni di Bruno Gianfranco verso un terzo, invitandolo ad andare -....vai vai...-) Ricco, prelevato da costui era portato a Foggia non senza aver concordato un-nuovo e ulteriore appuntamento per il 19/1/2019. Gli imputati discutevano di una partita di droga che avrebbe collocato Ricco, e salivano a bordo dell'auto di Bruno Gianfranco. La discussione riprendeva sul delitto in esame, facendo riferimento ad uno squillo che Bruno avrebbe fatto a Ricco e che avrebbe indotto a determinare lo spostamento di costui.

Il successivo 23/1/2019 si richiamava la conversazione durante la quale Ricco Giuseppe scrivendo a Ricco Pietro intimava di preparare tutto per mercoledì mattina ... finiamo questa storia (fl. 14 sentenza di primo grado).Il 23-1-2019 Ricco si recava a Foggia da Bruno Gianfranco, presso la sua abitazione e ivi convergevano Bruno Antonio e Piscitelli (fl. 20 sent. primo grado). Ancora, nella decisione di primo grado, si valorizzava la conversazione (fl.

24) tra Ricco e Bruno durante la quale Bruno Antonio affermava di aver appena visto il bersaglio dell'azione del commando. L'organizzazione prossima del delitto era nella conversazione 9097/2018 (fl. 29 sent primo grado). Alle 12.53 rientravano Bruno Ricco e Piscitelli (ft 45 tanto ho i ferri qua.. se viene qualcuno sparo). Seguiva l'ordine di interrompere l'azione (fl. 46, 48 e 52). In questa logica, allora, non si è tenuta presente che la conversazione anche richiamata Da quanto premesso deriva che la decisione impugnata non fa corretta applicazione dei principi indicati e dei risultati che si ricavavano dalle intercettazioni.

Si sarebbe dovuto spiegare, invero, perché l'azione armata, cui si era fatto riferimento, durante le conversazioni, non si riferisse al tentativo di omicidio di Frascolla e ciò alla luce dei colloqui capatati durante i quali, al pari, si faceva, appunto, riferimento a due precedenti tentativi di dare esecuzione al mandato di morte, obiettivi egualmente falliti. 1.4. Sul capo 3 della rubrica, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per' nuovo giudizio anche relativamente al tentativo di omicidio contestato, commesso come commesso il 23 gennaio 2019.

La Corte distrettuale ha condiviso l'assunto del primo giudice, secondo cui da una valutazione del contenuto delle intercettazioni, dai filmati delle telecamere collocate in via Sprecacenere ove era la base logistica del gruppo, oltre che dai servizi di OCP il commando armato (formato da Bruno Antonio, Ricco Giuseppe e Piscitelli Carmine Antonio) rcevute le direttive di Bruno Gianfranco, giunto all'altezza del cimitero di Foggia, rientrava repentinamente dopo l'ordine di Bruno Gianfranco alle 12,53 che riferiva che gli obiettivi avevano fatto rientro a casa.

Secondo la Corte distrettuale non ricorreva l'idoneità degli atti, poiché non era stato concretamente messo in pericolo il bene vita degli obiettivi dall'azione posta in essere. Da un lato, la distanza del commando dall'abitazione delle vittime e, dall'altro, il rientro su ordine di Bruno Gianfranco escludeva che si potesse ipotizzare il presupposto del tentativo. In realtà la decisione impugnata non compie una valutazione corretta del presupposto di idoneità degli atti in funzione del tentativo, richiamando il concetto di messa in pericolo dell'altrui bene giuridico, che senza dubbio, va considerato operando una valutazione ex ante.

Il commando esecutivo -che aveva aderito al proposito delittuoso organizzando l'azione plurisogettiva, armatosi, e postosi in auto per raggiungere le vittime- poneva in essere atti idonei diretti a commettere il delitto passando da una di mera deliberazione ad una fase avente oramai valenza esecutiva e volta causalmente ad attentare ai beni protetti. Che ciò non si fosse verificato per ordine postumo di Bruno Gianfranco o perché le vittime avevano fatto rientro a casa non muta i termini della questione, essendosi con valutazione ex ante in un ambito di inizio concreto dell'iter criminis, finalizzato ad attingere il bene vita dei soggetti predestinati.

Alla luce del 'principio anzidetto, dunque, e di quanto premesso, la sentenza impugnata va annullata anche quanto al capo 3. 1.5. Con riguardo alla contestazione di cui al capo 6 della rubrica e al tentativo di omicidio oggetto di contestazione si deve osservare che il primo giudice lo ha ritenuto esistente, mentre il secondo Giudice, valorizzando e richiamando l'istituto della desistenza, ha escluso che si potesse configurare il delitto in esame. Deve osservarsi che, su ordine di Bruno Gianfranco, Antonio Bruno e Giuseppe Ricco si recavano presso il campo nomadi, per portarsi presso l'abitazione di Frascolla.

Lì Ricco scendeva dalla vettura, pacificamente armato e sostava per alcuni secondi dinanzi la porta di ingresso. Indi faceva ritorno presso la vettura e si dirigevano verso la SS 673 ove li attendeva Piscitelli. L'intercettazione evidenziava l'espressione di Ricco che affermava di aver suonato il campanello per tre volte e che non aveva aperto nessuno. Così esortava Bruno andare via (andiamocene non apre proprio). La Corte territoriale ha escluso la validità del costrutto -che contrariamente aveva ritenuto fondato il giudice di primo grado- e ha ritenuto che in realtà l'abbandono del proposito fosse avvenuto perché Ricco aveva visto un sistema di videocamere all'ingresso, congegno attraverso cui egli sarebbe stato riconosciuto a sua volta o attinto da colpi d'arma da fuoco avversi.

In questa logica dunque la Corte distrettuale ha ritenuto la causa di non punibilità della desistenza ex art. 56, comma 6, cod pen.. Ai fini della desistenza, invero, non sarebbe richiesta la spontaneità essendo sufficiente che il mutamento di proposito derivi dalla valutazione, sostanzialmente utilitaristica, eseguita dall'autore (Ricco). La valutazione dell'azione operata dalla Corte territoriale non è sorretta da una motivazione pienamente conforme ai principi indicati. Si deve osservare che la Corte territoriale ha, in definitiva, ritenuto esistente la desistenza dall'azione.

In questa logica ha richiamato il gesto di aver bussato al campanello, gesto valorizzato dal primo giudice ed escluso dal secondo, oltre alla presenza di un sistema di telecamere all'ingresso dell'abitazione. Questo aspetto, secondo il Giudice impugnato, imponeva di rimarcare che per aversi desistenza non si sarebbe dovuto avere spontaneità e che, in definitiva, anche una valutazione utilitaristica avrebbe radicato la causa di non punibilità. Contrariamente si deve osservare che l'alternativa tra i due profili inerenti all'aver bussato o meno e all'aver scorto il sistema di videocamere non segna il discrimine per applicare o meno l'istituto della desistenza.

Basta qui annotare che non essendo richiesta la spontaneità, il mutamento di proposito dall'azione in essere deve, comunque, risultare libero, cioè non influenzato né condizionato da altri fattori che caratterizzano la fase commissiva. Anche la predisposizione di un sistema di difesa del domicilio -come un apparato di videosorveglianza- dunque, può incidere sulla decisione di desistere e rendere non libera la scelta. Essa, in altri termini, per essere tale deve collegarsi alla sfera di determinazione individuale del soggetto agente e non a fattori ad essa estranei che condizionano le modalità commissive del fatto e incidono sulla decisione di portarlo a termine o meno. 1.6.

Il capo 5 della rubrica è relativo alla ricettazione dell'autovettura e da essa risultano assolti con formula del non aver commesso il fatto Giuseppe Ricco, Gianfranco Bruno e Antonio Carmine Piscitelli. La Corte di merito era giunta ad una conclusione erronea secondo il ricorrente, essendo addivenuta alla sola condanna di Antonio Bruno, soggetto che conduceva l'auto. Effettivamente la motivazione sull'anzidetta assoluzione è carente e non si affida ad un percorso valido. Essa non tiene in considerazione i principi sul concorso di persone nel reato, in relazione a un gruppo che risultava organizzato e predisposto per commettere delitti di omicidio di uno dei vertici del clan contrapposto.

Il contenuto delle conversazioni intercettate e la tipologia di delitto da commettere, del resto, postulavano l'impiego possibile di un'auto diversa da quelli dei concorrenti e, dunque, di una vettura provento di furto. La limitazione della decisione di condanna nei confronti del solo soggetto che occasionalmente avesse guidato il veicolo (Bruno Antonio, che era alla guida) non esclude ipso facto la responsabilità dei concorrenti, anche in considerazione dell'operatività di costoro nella ricerca di vetture con quelle caratteristiche. Ciò posto la motivazione sull'intervenuta assoluzione va rivista alla luce di quanto premesso e dei principi in materia di concorso di persone nel reato. 1.7.

Risultano fondate anche le deduzioni sviluppate sulla posizione di Antonio Carmine Piscitelli in ordine all'assoluzione dal delitto ascrittogli al capo 8.La Corte distrettuale ha assolto l'imputato ritenendo che egli avesse un ruolo di semplice copertura e che, pertanto, ignorasse il possesso dell'arma clandestina, della cui provenienza non aveva alcuna cognizione. La motivazione della Corte territoriale, tuttavia, non chiarisce sulla scorta di quali elementi sia giunta a detta conclusione, alla luce della natura dei delitti, del fatto che l'arma fosse stata rinvenuta nella sua vettura, che era ad ogni effetto un concorrente nel delitto.

Questi dati dimostrano in punto di logica una diversa piattaforma che prevede, appunto, che un delitto di omicidio sia commesso con l'impiego di armi che non permettono di risalire al suo autore e che, dunque, devono essere necessariamente non identificabili. Sulla scorta di questo presupposto la motivazione per non risultare manifestamente illogica si sarebbe dovuta confrontare con quel profilo spiegando se e perché Piscitelli potesse non avere contezza dell'illecita provenienza dell'arma. Ancora, dovendo eseguirsi un omicidio si sarebbe dovuto chiarire con quale tipo di arma, e intestata a chi, si sarebbe commesso il fatto. 1.8.

Fondato è, ancora, il ricorso sul capo 7 della rubrica, relativamente al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'alt 116 cod. pen. nei confronti di Antonio Carmine Piscitelli. Non si spiega, cioè, se il difetto di cognizione del Pisictelli, sulla maggiore gravità dei fatti che i concorrenti intendevano compiere si legasse ai delitti di porto e detenzione dell'arma o al fatto di tentato omicidio. La motivazione anche su questo punto è decisamente carente. 1.9. Non fondato è l'ultimo tema di doglianza sul mancato riconoscimento, sui capi per i quali vi era stata condanna, dell'aggravante di cui all'art. 416-bis comma 1.1. cod. pen.

Lamenta il ricorrente P.G. che, nella specie, sussisteva la circostanza aggravante del metodo mafioso o della cd. finalità di agevolazione. Si deve contrariamente annotare come l'esistenza di una circostanza aggravante si misuri sulla contestazione e non si possa addivenire al riconoscimento in difetto di sua contestazione. Pur riconoscendo che i delitti si inserivano nel contesto della tensione esistente tra le famiglie mafiose dell'area foggiana, il tipo di contestazione dell'elemento circostanziale, come azione sorretta da metodo mafioso postulava che gli imputati avessero posto in essere i fatti attraverso l'estrinsecazione materiale di esso metodo, ponendo in essere azioni eclatanti o con la tipica caratteristica dell'azione mafiosa che si caratterizza per il fine di intimidazione.ytA La contestazione, invero, si limita all'azione sorretta da metodo di mafia e, dunque, all'aspetto oggettivo della circostanza in esame e non alla contestazione del fine mafioso e, cioè, di aver commesso i fatti per agevolare il gruppo di appartenenza.

Ciò impone il rigetto del ricorso sul punto.

2. Quanto al ricorso dell'avvocato Francesco Santangelo, nell'interesse di Bruno Antonio, Bruno Gianfranco e Carmine Antonio Piscitelli deve, in particolare, osservarsi l'infondatezza del primo motivo di impugnazione. 2.1. Si duole la difesa della violazione della legge e della disciplina sul controllo delle armi oltre che del vizio di motivazione. Nella prima parte del motivo gli impugnanti censurano la motivazione della decisione e l'interpretazione della interlocuzione relativa alla conversazione intercettata tra Gianfranco Bruno, Giuseppe Ricco e Antonio Bruno.

Nella specie Gianfranco Bruno si rivolgeva ad uno dei presenti e intimava "di darla a Peppe". Il riferimento interpretativo è chiaramente stato inteso come afferente ad un'arma, alla luce dei fatti in essere e delle modalità commissive, cui già si è fatto cenno. Questa Corte ha avuto modo di spiegare che non sono sindacabili in sede di legittimità le interpretazioni delle conversazioni, là dove esse siano sorrette da una motivazione coerente e logica, non smentita dagli altri dati processuali (cfr. Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Obiettano i ricorrenti che la motivazione sul punto risulterebbe carente e che la Corte territoriale non avrebbe spiegato le ragioni per le quali si sarebbe dovuto trattare di un'arma. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte distrettuale ha esaminato le ragioni che inducevano all'interpretazione testé enucleata (cfr fl. 10 sentenza impugnata). Essa, invero, è stata messa in collegamento con l'altra conversazione (delle ore 12:40) nella stessa auto del Ricco durante la quale costui interloquendo con Bruno Antonio operava più di un riferimento alla fase commissiva del delitto che di lì a breve avrebbero commesso' e che era stato programmato secondo uno schema attuativo già posto in essere richiamando anche il concetto di macchina "onesta" e l'interlocuzione gergale "facciamo a quello ..." "facciamo a quell'altro".

In questa logica i giudici di merito hanno postulato la realizzazione di un agguato mortale ritenendo che quel riferimento (dagliela a Peppe) dovesse essere collegato ad una azione di fuoco. Del resto Bruno Gianfranco aveva ordinato di darla a Peppe. Né colgono nel segno i rilievi sul luogo di sequestro di una pistola presso l'abitazione di Ferrara Francesco Paolo, evento diverso da quello oggetto di scrutinio e, tuttavia, non idoneo a incrinare il ragionamento della Corte territoriale che aveva indotto a ritenere e interpretare il richiamato "dagliela a Peppe" come un'intimazione riferita a un'arma. 2.2.

Inammissibili, perché finalizzati a ottenere una diversa valutazione del contenuto delle conversazioni sono i rilievi operati sui ferri, espressione che in chiave gergale attesta, appunto, il riferimento ad armi da sparo. Il motivo di ricorso relativo alla posizione di Piscitelli è sostanzialmente infondato. Si intende, invero, come si voglia ottenere una valutazione distinta nel merito sulla posizione anzidetta. L'essersi defilato, da parte dell'imputato, che si assume in ricorso non trova supporto nella condotta materiale dello stesso ricorrente non può essere condiviso.

Piscitelli, infatti, ammesso che fosse stato ingaggiato per assicurare la fase di fuga e pur aderendo all'ipotesi che non avesse provveduto a prendere i panini, aveva in ogni caso aderito ad un deliberato iniziale che postulava un'azione di fuoco contro il Frascolla. Ciò determina in forza dei principi sul concorso di persone nel reato che anche il suo ruolo e il contributo offerto avrebbero creato una condizione eziologicamente rilevante ai fini del delitto che di lì a breve sarebbe stato commesso. L'azione plurisoggettiva, pertanto, si connotava nei termini anzidetti anche per la disponibilità che Pisqitelli aveva dato di prelevare gli esecutori con l'auto onesta (cf‘r fl. 11 decisione impugnata) così concorrendo nel fatto deliberato.

Questo dato esclude che Piscitelli non fosse al corrente della disponibilità dell'arma e che non avesse voluto quella condotta, avendo piuttosto costui aderito all'azione collettiva che per modalità e tipologia d'offesa avrebbe necessariamente postulato l'impiego dell'arma. 2.3. Quanto ai delitti ascritti a Bruno Antonio (capo7) della rubrica oltre che a quelli ascritti anche al capo 8 agli imputati, il ricorso lamenta l'avvenuta condanna per il concorso dei delitti di detenzione e porto d'arma in difetto di motivazione specifica sul punto. Specifica il ricorso che quanto al capo 7 Bruno Antonio era stato condannato, là dove doveva rispondere della sola condotta di detenzione dell'arma e non di porto della pistola.

Contrariamente a quanto affermato, la motivazione della decisione e immune da ogni censura e la Corte distrettuale ha spiegato le ragioni per le quali Bruno Antonio dovesse rispondere sia della detenzione dell'arma sia del porto di essa, avendo egli piena disponibilità della pistola che aveva procurato per l'esecuzione dell'agguato in itinere. In ordine ai rilievi formulati nell'interesse di Gianfranco Bruno sul concorso della detenzione del porto dell'arma da fuoco si tratta di deduzioni infondate.La Corte territoriale ha, infatti, spiegato che l'azione programmata, di agguato verso Frascolla determinava la responsabilità anche di Gianfranco Bruno, oltre che di Ricco Giuseppe, per la condotta di detenzione e porto d'arma.

D'altro canto, le modalità commissive del fatto implicavano la piena conoscenza della detenzione dell'arma oltre che del suo porto in luogo pubblico per varie esecuzioni al mandato di morte. Da ciò discendeva che il ricorrente avesse aderito all'azione concorsuale, facendo proprio sia il segmento di tipicità afferente alla detenzione sia quello successivo che riguardava il porto dell'arma e che aveva posto in essere Giuseppe Ricco. Nella specie, si era affermato che facesse difetto la prova che Ricco aveva portato l'arma con sé nei pressi dell'abitazione.

Non corretto è il rilievo secondo cui, ai fini del riconoscimento della fattispecie concorsuale ricorrerebbe una situazione di fatto idonea a radicare la possibilità di disporre materialmente dell'arma in capo a concorrente. Contrariamente, deve annotarsi che sussiste concorso in detenzione e porto di una pistola in tutti i casi in cui il compartecipe abbia la disponibilità materiale, ma anche quelli nei quali detenga solo animo, essendo consapevole dell'altrui detenzione occasionale e finalizzata alla commissione di un delitto, oggetto dell'azione collettiva e di espressa e congiunta programmazione.

Non ricorre, pertanto, secondo il principio enunciato, la violazione della regola di correlazione tra accusa e decisione di cui all' art. 521 c.p.p. 2.4. Per quanto riguarda la posizione di Piscitelli sul riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. può farsi rinvio a quanto si è avuto modo di anticipare in accoglimento del motivo di ricorso sviluppato dal Procuratore generale. La motivazione risulta effettivamente carente sulla condotta ascritta a Piscitelli, con riguardo a quale sarebbe stato il delitto, diverso e meno grave, voluto dal ricorrente rispetto a quello deliberato ed eseguito dai correi.

Sul punto, tuttavia, vanno disattesi i rilievi della difesa finalizzati alla critica sull'attenuante anzidetta in funzione di un costrutto logico che dovrebbe indurre alla insussistenza del fatto, sfuggendo, a monte, l'iter logico-giuridico in virtù del quale si sia inteso riconoscere l'anzidetta attenuante.

3. Non sussiste per Bruno Gianfranco in ordine al capo 8 illogicità e contraddittorietà della motivazione. 3.1. Si afferma il difetto di prova sulla conoscenza della provenienza illecita dell'arma, valorizzando la mancata indicazione tra l'iniziativa di impartire direttive e la conoscenza della provenienza della stessa.Si duole il ricorrente che, in ordine alla provenienza illecita della Smith e Wesson, non si sia seguito il ragionamento che la Corte distrettuale aveva costruito per l'assoluzione dalla ricettazione dell'autovettura di cui al capo 5.

L' auto era stata, invero, impiegata il 16.01.2019 per l'agguato in danno di Frascolla e Clemente ed era stata ritenuta nella disponibilità del solo Antonio Bruno. Durante la conversazione nr. 953, Bruno non aveva fornito indicazioni sull'uso della Smith e Wesson, laddove i concorrenti disponevano di più armi, tanto da definirle nel corso del colloquio come "i ferri". La Corte distrettuale ha, comunque, costruito l'affermazione di penale responsabilità, postulando che la consapevolezza della illecita provenienza dell'arma si inferisse dalla particolare modalità commissiva dell'agguato.

Gianfranco Bruno infatti aveva impartito direttive al Ricco su quello che avrebbe dovuto dire all'atto di bussare al campanello. Compito siffatto e l'organizzazione del delitto involgevano, per la natura della condotta da porre in essere, l'impiego di un'arma provento di delitto, che non avrebbe permesso l'identificazione del proprietario. 3.2. Esclusivamente afferenti ad un ragionamento di merito sanzionatorio sono i rilievi sviluppati sul bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e della recidiva. Né vale la mancanza dì una specifica contestazione a Gianfranco Bruno del ruolo di organizzatore dei delitti oggetto di accertamento.

Sono, pertanto, in fatto le censure sul quantum sanzionatorio, sulle circostanze attenuanti generiche e sulla riconosciuta operatività della recidiva. Ininfluente il rilievo, per le stesse ragioni sviluppate nell'interesse di Bruno Antonio e Piscitelli Carmine, che si risolve nella censura di soggetti alla prima esperienza giudiziaria e detentiva così valorizzando un presupposto di incensuratezza, non risolutivo ai fini che qui interessano. 3.3. Fondato è contrariamente il rilievo sulla violazione di legge con riguardo al denunciato errore nel calcolo della pena per Bruno Gianfranco.

Alla luce della condanna inflittagli per i capi 4,7,8 e dell'aumento per la recidiva in ragione degli incrementi ( di anni 1 di reclusione ed euro 400 di multa per il capo 8) e di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa per ciascuna residua contestazione, applicata la diminuente per il rito, si sarebbe dovuta determinare la pena finale in quella di anni 5 e mesi 7 di reclusione ed euro 5.734 di multa, pena correttamente determinata dalla difesa e qui segue l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata con nuova determinazione del trattamento sanzionatorio nei termini anzidetti.

Non ricorrono, al contrario, per Bruno Antonio e Piscitelli Carmine Antonio errori nella determinazione della pena e i rilievi svolti tendono ad ottenere una semplice e diversa commisurazione del trattamento penale.

4. Inammissibili sono i rilievi formulati nell'interesse di Bruno Antonio e sviluppati dall' avv. Giancarlo Chiariello per quanto si è avuto modo di dire afferendo essi al puro merito sanzionatorio e risultando non risolutiva l'incensuratezza del ricorrente. Egualmente inammissibili sono le riduzioni nell'interesse di Bruno Gianfranco, che si risolvono in una critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito.

5. Infondato è anche il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Ricco. 5.1. In relazione al delitto ascritto al capo 4 della rubrica si era sviluppato, secondo il ricorrente, un giudizio inappagante. L'unico elemento che dimostrava a carico, secondo la Corte territoriale, la disponibilità di una pistola era l'espressione registrata "tieni"; da una pura congettura se ne era tratta la prova dell'arma. Contrariamente la motivazione della decisione impugnata attraverso il richiamo a quella di primo grado, ha indicato le ragioni in virtù delle quali l'arma, con matricola abrasa, rinvenuta presso l'immobile di Ferrara Francesco Paolo, dovesse essere attribuita al Ricco. Ininfluenti sono i rilievi sulla circostanza che l'arma fosse stata rinvenuta presso una diversa abitazione nella disponibilità di Francesco Paolo Ferrara. Invero, la polizia giudiziaria aveva accertato (sentenza di primo grado, fl.

89) che l'immobile di via Sprecacenere era la base logistica del gruppo e che, proprio presso quest'ultimo, si effettuava, in data 23/01/2019, una perquisizione in occasione della quale si riveniva anche l'arma in questione. 5.2. Infondato è anche il rilievo sul capo 7 per l'illegale detenzione e porto della calibro 44 magnum Smith e Wesson con matricola abrasa, che sarebbe stata utilizzata per commettere il delitto di cui al capo 6 oltre che quello di cui al capo 8. In questa logica non è marginale il richiamo al rilievo del servizio di osservazione della PG durante il quale il Ricco saliva sulla Fiat Punto alla cui guida vi era Piscitelli e a bordo della quale vi era anche Antonio Bruno.

Ricco, accortosi della presenza degli agenti, scendeva velocemente per salire sulla Renault, ma era stato prontamente bloccato. L'esito della perquisizione della Fiat Punto aveva permesso il rinvenimento della pistola, occultata in un borsello. La Corte distrettuale ha tuttavia postulato, nell'iter logico-giuridico della decisione, che il tipo di delitto che si dovesse porre in essere avrebbe imposto l'uso di una pistola di illecita provenienza che non permettesse l'identificazione dell'eventuale autore materiale. Ciò valeva anche per la ricettazione dell'auto egualmente ascritta e qui contestata. 5.3.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, risolvendosi in questioni di puro merito sanzionatorio. Alla luce di quanto premesso la sentenza impugnata deve essere annullata, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari limitatamente alle assoluzioni degli imputati per i capi 1,2,3, 5, 6 e 8 e alla riconosciuta attenuante di cui all'ad 116 cod. pen. per il capo 7, con conseguente rinvio per il nuovo giudizio sui punti di cui sopra ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Nel resto deve essere respinto il ricorso del Procuratore generale anzidetto.

La sentenza impugnata da Bruno Gianfranco deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena inflitta al ricorrente, pena che si ridetermina in anni cinque e mesi sette di reclusione ed euro 5734 di multa. Nel resto il ricorso di Bruno Gianfranco va respinto unitamente a quelli di Bruno Antonio, Piscitelli Antonio Carmine e Ricco Giuseppe che condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari limitatamente alle a