Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31176/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31176/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31176/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data 14/12/2018, che dichiarava Francesco Quattrone responsabile del tentato omicidio di Bruno Diano e Domenica Fallanca aggravato dai futili motivi (capo a), del porto fuori della propria abitazione di arma clandestina (capo b) e della ricettazione della medesima arma (capo c), e, ritenuta la continuazione, esclusa la contestata recidiva (reiterata e specifica) e tenuto conto della diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni 9 di reclusione, ha rideterminato detta pena in anni 8 e mesi 6 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 1.1 Nel primo pomeriggio del 25 novembre 2017, per questioni di vicinato, relative ai confini e a lavori di impianti idrici da svolgere in prossimità degli stessi, Francesco Quattrone aveva esploso otto colpi di arma da fuoco all'indirizzo dei membri della famiglia Diano e ferito, rispettivamente alla gamba e all'addome, Bruno Diano e Domenica Fallanca, prontamente soccorsi e ricoverati in ospedale. 1.2.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 31176/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore, insistendo aspecificamente sugli elementi sopra indicati, dimostra ancora una volta di non confrontarsi con tale motivazione logica e giuridicamente corretta, anzi conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma (ex plurimís Sez. 1, n. 39223 del 26/02/2014, Bonfiglio, Rv. 260347).

Parole chiave

Generato dall'IA
istigazione e aiuto al suicidio tentato omicidio intenzionale assassinio qualificato omissione di soccorso legittima difesa infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QUATTRONE FRANCESCO nato a CARDETO il 23/05/1949 avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso udito il difensore L'avvocato PITASI BASILIO ANTONINO in difesa delle parti civili, DIANO BRUNO e FALLANCA DOMENICA, si associa alle conclusioni del Procuratore Generale e deposita conclusioni scritte e nota spese L'avvocato AVERSANO ETTORE difensore fiducia di QUATTRONE FRANCESCO insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento ctt

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data 14/12/2018, che dichiarava Francesco Quattrone responsabile del tentato omicidio di Bruno Diano e Domenica Fallanca aggravato dai futili motivi (capo a), del porto fuori della propria abitazione di arma clandestina (capo b) e della ricettazione della medesima arma (capo c), e, ritenuta la continuazione, esclusa la contestata recidiva (reiterata e specifica) e tenuto conto della diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni 9 di reclusione, ha rideterminato detta pena in anni 8 e mesi 6 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 1.1 Nel primo pomeriggio del 25 novembre 2017, per questioni di vicinato, relative ai confini e a lavori di impianti idrici da svolgere in prossimità degli stessi, Francesco Quattrone aveva esploso otto colpi di arma da fuoco all'indirizzo dei membri della famiglia Diano e ferito, rispettivamente alla gamba e all'addome, Bruno Diano e Domenica Fallanca, prontamente soccorsi e ricoverati in ospedale. 1.2.

La Corte territoriale ritiene corretta la decisione del Tribunale circa la qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio, la mancata concessione della circostanza attenuante della provocazione e delle circostanze attenuanti generiche, limitandosi a rideterminare la pena previa riduzione degli aumenti per la continuazione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Francesco Quattrone. 2.1 Con il primo motivo di impugnazione vengono denunciati vizio di motivazione e violazione di legge (anche per apparenza di motivazione) con riferimento alla qualificazione del fatto di cui al capo a) come tentato omicidio. Ci si duole che il Giudice d'appello, sulla scia del primo Giudice, abbia attribuito a Francesco Quattrone la volontà omicida, pur avendo le stesse persone offese e i testimoni escussi affermato che al momento del fatto era in stato di ebbrezza ("sentito il forte alito vinoso").

Rileva, inoltre, la difesa che il comportamento di Quattrone, che prima di sparare si era allontanato di dieci metri dalle stesse persone offese, è antitetico alla volontà di uccidere. Lamenta che su entrambi i punti la Corte territoriale non si è pronunciata. Osserva, infine, la difesa che l'imputato andava prosciolto con formula ampia dalla prima imputazione o comunque, previa derubricazione nelle lesioni personali, attesa la lieve entità delle stesse (guaribili in sette e dieci giorni), doveva essere dichiarata l'improcedibilità per mancanza di querela. 2.2 Col secondo motivo del ricorso viene dedotto vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della attenuante della provocazione.

Rileva la difesa che la Corte di appello incorre in una contraddizione motivazionale allorquando, da un lato, sottolinea che il fatto ingiusto altrui di cui alla suddetta attenuante deve essere connotato dal carattere dell'ingiustizia obiettiva intesa come contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, e, dall'altro, non considera come tale il fatto di avere, da parte delle persone offese, inizialmente consentito all'esecuzione dei lavori e, successivamente, negato ciò che prima era stato concesso. Lamenta che detta Corte trascura come il repentino cambiamento della volontà da parte dei contraddittori di Quattrone abbia provocato nello stesso uno stato d'ira connesso a tali evidenze.

Così determinando un vulnus motivazionale decisivo sul punto. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione si denuncia vizio motivazionale con riguardo alla mancata esclusione dell'aggravante dei futili motivi. La difesa si duole della conferma di detta aggravante, laddove il diverbio è stato funzionale e consequenziale al mutato e repentino cambiamento della volontà degli interlocutori in ordine alla esecuzione dei lavori. 2.4. Col quarto motivo di ricorso si deduce carenza motivazionale e violazione di legge circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Lamenta la difesa che la Corte territoriale nel negare dette attenuanti rileva che Quattrone «era potenzialmente nelle condizioni di compiere una vera e propria strage», trascurando che la funzione di tali attenuanti è di consentire la riduzione di un minimo edittale sproporzionato rispetto all'entità dei fatti e delle conseguenze degli stessi (come nel caso di specie in considerazione dell'entità minima delle ferite delle persone offese) e che nel caso in esame l'imputato aveva anche manifestato la volontà di risarcire il danno alle persone offese. 2.5.

Con il quinto motivo di impugnazione viene rilevato vizio di motivazione con riferimento ai reati di cui ai capi b) e c).Il difensore si duole che siano stati ravvisati i suddetti reati, nonostante l'arma, per come rappresentato dall'imputato, sia appartenuta prima al di lui nonno e poi al di lui padre, e, per come rappresentato dalla relazione dei carabinieri del RIS di Messina, risulti "di remota età di produzione" a conferma della provenienza dichiarata dal ricorrente. La difesa chiede per tali motivi l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDEFtATO IN DIRMO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1.Inammissibile è il primo motivo di impugnazione. La questione dell'incidenza dello stato di ebbrezza sull'elemento soggettivo del delitto non può essere valutata in questa sede, non essendo stata dedotta con l'atto di appello; e comunque sulla stessa il primo Giudice già risulta avere risposto, evidenziando che tale condizione al momento dell'esecuzione della condotta senza dubbio non costituisce una scriminante, né una circostanza attenuante. La Corte di appello di Reggio Calabria rileva che il dato di fatto incontestato è che l'imputato ha esploso dei colpi di pistola all'indirizzo delle persone offese, così come incontestate sono state le modalità di esplosione dei colpi e le parti del corpo attinte.

Quanto al dedotto allontanamento dalle persone offese di Quattrone prima della sparatoria, inconciliabile secondo la difesa con l'animus necandi, la Corte territoriale evidenzia come dalle concordi dichiarazioni dei Diano emerga che l'imputato si è allontanato di qualche metro per poi esplodere i colpi, ma come detto comportamento non incida sul dolo del tentato omicidio reso palese sia per le parti del corpo colpite, potenzialmente "vitali", in cui si trovano organi la cui lesione può essere mortale, sia per il fatto che l'imputato ha sparato "ad altezza uomo" numerosi colpi di pistola e non ha desistito nonostante avesse evidentemente colpito le sue vittime, venendo, invero, disarmato da Gino Catalano, ex sovrintendente capo della Polizia di Stato e vicino di casa delle persone coinvolte.

Con dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, la difesa non si relaziona, se non per insistere su quanto già dedotto e sulla lieve entità delle ferite cagionate, invitando, altresì, ad una non consentita rivalutazione di elementi fattuali, e lamentare un'inesistente carenza motivazionale. 1.2 Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, aspecifico e non consentito, è il secondo motivo di impugnazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante della provocazione. La Corte territoriale ritiene non ricorrere nel caso in esame gli elementi di detta circostanza, in quanto seppure le parti avevano discusso in ordine ai lavori non autorizzati al Quattrone, non è emerso che tale discussione sia travalicata in comportamenti aggressivi da parte di Diano o di loro familiari nei confronti del prevenuto, in modo da concretizzare un fatto ingiusto da parte delle persone offese, e comunque l'imputato ha posto in essere una reazione sicuramente non proporzionata a tale discussione.

E' evidente che nel momento in cui il ricorrente insiste sull'ingiustizia del comportamento delle persone offese che si sarebbero rimangiate il consenso prestato ai lavori di Quattrone in prossimità dei confini con la loro proprietà, lo stesso non si rapporta alla seconda parte della motivazione sulla sproporzione della reazione posta in essere. E trascura che al fine della sussistenza dell'attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017 - dep. 20/11/2017, M C, Rv. 271799), dato che una reazione palesemente smisurata, come nel caso in esame, rivela l'esistenza di un rapporto di mera occasionalità e non di causalità psicologica tra i due fatti. 1.3.

Inammissibile è anche il terzo motivo sulla mancata esclusione dell'aggravante dei futili motivi. Come rilevato dalla Corte territoriale Quattrone in appello ha cercato di spostare l'oggetto del litigio dalle questioni di vicinato ad un diverbio sorto con Sebastiano Diano e la Corte gli ha risposto che la diversità dell'oggetto non muta il termine della contesa, anzi a maggior ragione appare futile il diverbio con uno dei soggetti coinvolti i cui termini neppure vengono specificati. Su detta circostanza il primo Giudice ampiamente e logicamente motiva.

Rileva, invero, che non vi è dubbio circa il movente dell'azione criminosa, che può essere «ricondotto con ragionevole certezza al diverbio scaturito dall'autorizzazione all'esecuzione di lavori sul fondo di Quattrone, prima concessa e poi negata, con indicazione da parte dei Diano di rivolgersi al proprietario Aloi, sicché ben si comprende la futilità[...]del motivo posto a fondamento della risoluzione criminosa del prevenuto, poi sviluppatasi nelle condotte che si sono ricostruite». A fronte di tali argomentazioni la difesa aspecificamente reitera la richiesta di esclusione dell'aggravante.

Trascurando che la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n. 41052 del 19/06/2014 - dep. 02/10/2014, Barnaba, Rv. 260360: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante in relazione ad una rissa insorta per questioni di tifo calcistico in quanto la passione per una attività sportiva non può mai giustificare possibili manifestazioni di violenza). 1.4.

Altrettanto inammissibili sono le censure sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Viene nuovamente invocata una rivisitazione di elementi fattuali, facendo leva sull'entità minima delle ferite cagionate e su una non meglio specificata volontà di risarcimento. E ciò a fronte di una motivazione scevra da vizi logici e giuridici, nella quale si evidenzia la condivisibilità della scelta del primo Giudice di non concedere le circostanze attenuanti generiche, «in considerazione dell'estrema gravità e delle modalità dell'azione, rivolta in modo pervicace nei confronti di più soggetti: infatti il Quattrone già aveva colpito più persone e, addirittura, aveva mirato ad una terza, quindi era potenzialmente nelle condizioni di compiere una vera strage».

Orbene, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 1.5.

Inammissibile è, infine, il quinto motivo di impugnazione.La Corte territoriale, sull'invocata esclusione della clandestinità dell'arma per essere appartenuta prima al nonno e poi al padre dell'imputato, osserva che l'assunto è privo di pregio, in quanto per un verso l'imputato non ha provato tale circostanza e per l'altro, seppure effettivamente nella relazione del R.I.S. di Messina si dà atto "della remota età di produzione dell'arma", tuttavia la circostanza che la stessa presentasse la matricola abrasa è segno inequivocabile della sua provenienza illecita, reato presupposto del delitto di ricettazione.

Il difensore, insistendo aspecificamente sugli elementi sopra indicati, dimostra ancora una volta di non confrontarsi con tale motivazione logica e giuridicamente corretta, anzi conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma (ex plurimís Sez. 1, n. 39223 del 26/02/2014, Bonfiglio, Rv. 260347).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili, che si ritiene equo liquidare come da dispositivo in considerazione dell'impegno professionale profuso dal difensore.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sos