Sentenza — n. 31175/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di assise di appello di Napoli, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 24/04/2018, che affermava la penale responsabilità di Francesco Bidognetti ed Ettore De Angelis in ordine al concorso nell'omicidio di Vincenzo Feola (nel ruolo rispettivamente di mandante e di supporto logistico al gruppo di fuoco come apripista per controllare l'eventuale presenza di forze dell'ordine e localizzare la vittima) aggravato dalla premeditazione, dai motivi abbietti e futili (per non aver aderito il suddetto imprenditore alle richieste dei vertici del clan dei casalesi di vendere calcestruzzo alle condizioni e ai prezzi stabiliti dal Consorzio C.E.D.I.C.), dal fatto di avere agito almeno in cinque e infine dall'aver commesso il reato avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. e al fine di agevolare l'associazione camorristica dei casalesi, nonché per Bidognetti dalla recidiva, reiterata e infraquinquennale; e, pertanto, condannava Francesco Bidognetti alla pena di anni trenta di reclusione ed Ettore De Angelis, concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni quattordici di reclusione. 1.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 bis cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen, art. 629 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 237 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31175/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, dott. Giovanni Di Leo, conclude per il rigetto dei ricorsi; la difesa di De Angelis, con memoria difensiva e successive note di replica, ripercorrendo alcuni passaggi della propria impugnazione e insistendo sui principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità per le chiamate in reità e correità, conclude per l'accoglimento del proprio ricorso; la difesa delle parti civili insiste per il rigetto ovvero l'inammissibilità dei ricorsi e si riporta alla nota spese allegata.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE ANGELIS ETTORE nato a BARUTA( VENEZUELA) il 01/06/1964 BIDOGNETTI FRANCESCO nato a CASAL DI PRINCIPE il 29/01/1951 avverso la sentenza del 14/06/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; ti-dito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO GI:le ha concluso chiedendo '\--• i Po sD'
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di assise di appello di Napoli, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 24/04/2018, che affermava la penale responsabilità di Francesco Bidognetti ed Ettore De Angelis in ordine al concorso nell'omicidio di Vincenzo Feola (nel ruolo rispettivamente di mandante e di supporto logistico al gruppo di fuoco come apripista per controllare l'eventuale presenza di forze dell'ordine e localizzare la vittima) aggravato dalla premeditazione, dai motivi abbietti e futili (per non aver aderito il suddetto imprenditore alle richieste dei vertici del clan dei casalesi di vendere calcestruzzo alle condizioni e ai prezzi stabiliti dal Consorzio C.E.D.I.C.), dal fatto di avere agito almeno in cinque e infine dall'aver commesso il reato avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. e al fine di agevolare l'associazione camorristica dei casalesi, nonché per Bidognetti dalla recidiva, reiterata e infraquinquennale; e, pertanto, condannava Francesco Bidognetti alla pena di anni trenta di reclusione ed Ettore De Angelis, concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni quattordici di reclusione. 1.1.
Il 21 ottobre 1992, poco dopo le ore 6.00, Vincenzo Feola, imprenditore nel settore della vendita di calcestruzzo e materiali per l'edilizia, mentre era a bordo del proprio veicolo fu attinto da diversi colpi di arma da fuoco che ne cagionarono il decesso, esplosi da due soggetti a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata, come da indicazioni fornite dal custode dell'impianto di proprietà del suddetto. Le indagini non portavano a significativi sviluppi in ordine all'identificazione di colpevoli sino all'esame del collaboratore di giustizia Dario De Simone, il quale nell'interrogatorio reso in data 9.7.01 rendeva dichiarazioni auto ed etero accusatorie e riferiva che l'ordine relativo all'uccisione di Feola era stato impartito da Vincenzo De Falco, fornendo un movente dell'omicidio che troverà riscontro nei successivi apporti collaborativi, riconducibile all'infiltrazione mafiosa nell'ambito produttivo in cui operava l'imprenditore e alla non ottemperanza dello stesso alle direttive del clan quanto alla determinazione dei prezzi di vendita del materiale in danno delle altre imprese facenti parte del Consorzio C.E.D.I.C. controllato dai casalesi.
De Simone veniva condannato per il suo coinvolgimento nell'omicidio con sentenza della Corte di assise di Santa Maria Capua ,/ Vetere irrevocabile in data 24/01/2008, ma non fu possibile procedere in ordine agli altri soggetti coinvolti nella vicenda, in assenza di elementi di riscontro esterno alle sue dichiarazioni eteroaccusatorie. Solo il successivo percorso collaborativo intrapreso da Nicola Panaro, Cipriano D'Alessandro (giudicato, altresì, con la sentenza in esame) e Giuseppe Misso, tutti soggetti militanti nel clan dei casalesi, come accertato da numerose sentenze irrevocabili, consentiva l'acquisizione di ulteriori riscontri alle dichiarazioni di De Simone e l'individuazione della corresponsabilità in ordine alla vicenda omicidiaria anche degli odierni imputati.
2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Francesco Bidognetti. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta violazione degli artt. 192, comma 3 e 4 cod. proc. pen., 110, 575 cod. pen., 546, lett. e) , 530, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione operata delle dichiarazioni eteroaccusatorie dei collaboratori di giustizia, ritenute idonee a fondare il giudizio di responsabilità di Francesco Bidognetti. La difesa lamenta che le repliche che la Corte territoriale oppone ai rilievi difensivi contenuti nell'atto di appello dimostrano che la stessa, lungi dal prendere atto del propalato dei dichiaranti, ne manipoli la portata in termini coerenti con la prospettazione accusatoria.
In particolare: - le discordanze nella ricostruzione dei fatti offerta da Misso, che non menziona Bidognetti, rispetto a quella degli altri due complici, Panaro e D'Alessandro, che invece lo menzionano, vengono giustificate ipotizzando che questi ultimi due, da un lato, e Misso, dall'altro, si riferiscano a due diversi momenti, mentre le risultanze depongono in senso contrario, corrispondendo le modalità organizzative definite nell'incontro cui allude Misso a quelle descritte da D'Alessandro; - il riferimento di De Simone come mandante a De Falco, deceduto nel 1991 ben un anno prima dell'omicidio, viene giustificato come riferimento ad una volontà precedentemente espressa dal capoclan, senza considerare che, pur essendo stata accertato il coinvolgimento di De Simone nella fase deliberativa ed organizzativa dell'omicidio, lo stesso nulla riferisce quanto a Bidognetti, e che la versione del suddetto non è sovrapponibile a quella di D'Alessandro, il quale non descrive alcuno degli incontri pregressi con De Falco e non menziona De Simone; - la assenza di reale convergenza tra il narrato di Panaro e quello di D'Alessandro viene risolta con il fatto, emergente dalla lettura anche dei verbali trascrittivi in atti, che i due ebbero l'ordine di eseguire l'omicidio nella medesima riunione alla quale partecipano Bidognetti e Francesco Schiavone, in assenza di precisi agganci fattuali, permanendo quindi l'incertezza "circa la precisa circostanza in cui l'incarico era stato loro conferito" (se l'ordine fu dato da Bidognetti e Francesco Schiavone, come riferito da Panaro, o da Walter Schiavone, come riferito da D'Alessandro) e circa le precise modalità di conferimento dell'incarico (limitandosi i propalanti a riferire la presenza dei suddetti, che potrebbe essere stata anche passiva).
Rileva il difensore che il contributo dei propalanti non può ritenersi confortato dal richiamo al ruolo di vertice che Bidognetti asseritamente ricopriva all'epoca dei fatti e alla asserita "cointeressenza" nella gestione dei cospicui affari nel settore delle costruzioni, quest'ultima fondata sulle sole dichiarazioni di Carmine Schiavone prive di riscontri. Rammenta la difesa al riguardo la giurisprudenza di legittimità secondo cui detto elemento non è idoneo a fondare ex se una condanna. 2.2. Col secondo motivo la difesa denuncia violazione degli artt. 62 bis, 69, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'omesso contenimento nel minimo della pena edittale.
Al riguardo il difensore insiste sulla notevole distanza nel tempo del delitto e sull'incertezza circa la concreta incidenza causale del contributo fornito da Bidognetti. Il difensore conclude per l'annullamento con o senza rinvio dell'impugnata sentenza.
3. Propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, anche Ettore De Angelis. 3.1. Col primo motivo di ricorso la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., nonché assenza grafica di motivazione sulle argomentazioni difensive dedotte con i motivi di appello. Il ricorrente parte dall'assunto che i contributi forniti dai collaboratori di giustizia presentano numerose divergenze in ordine alle modalità di svolgimento dei fatti, come evidenziato con l'atto di appello. Lamenta che quella sull'abitazione da cui si sarebbe partiti per l'omicidio, involgente anche la presenza e la consapevolezza dell'altrui volontà omicidiaria in capo a De Angelis, è stata risolta con un oggettivo travisamento della prova, confondendo la casa di via Roma n. 13 di Caserta con quella in cui De Angelis venne tratto in arresto il 3 marzo 1996, unitamente allo Iovine, sita in via Unità Italiana sempre di Caserta, e affermando che la prima sarebbe stata nella disponibilità del clan sino a tale ultima data (con introduzione di un dato probatorio nuovo non valutato dal primo Giudice).
La difesa censura in primo luogo le valutazioni della Corte territoriale in punto di attendibilità dei propalanti sotto il profilo della costanza, della coerenza e della genuinità del dichiarato, che si risolverebbero in una motivazione apparente oltre che manifestamente illogica. Rileva, invero, che si era evidenziato come fossero discordanti le due versioni riferite da Panaro in relazione all'omicidio, in quanto secondo la prima versione l'omicidio sarebbe stato commesso al tramonto e De Angelis sarebbe stato uno dei tre ragazzi che avrebbero telefonicamente avvisato Iovine in presenza di Panaro (che conferma di avere assistito alla telefonata), mentre nella seconda versione, contenuta nella missiva del 14.4.16, il collaboratore di giustizia riferisce che l'omicidio si verificava la mattina presto e De Angelis partecipava alla localizzazione della vittima (cd."battuta") la stessa mattina; e che a detti rilievi la Corte territoriale ha replicato in modo illogico e contraddittorio, da un lato giustificando la confusione del ricordo per il tempo trascorso e dall'altro richiamando il processo mentale di recupero della memoria (di ripristino di quanto immagazzinato nella mente), secondo il quale la stessa propalazione comporterebbe la focalizzazione della memoria, senza indicare la fonte scientifica da cui deriverebbe detto criterio di valutazione della prova e senza confrontarsi con il rilievo difensivo sul grado di genuinità di una missiva intervenuta dopo le dichiarazioni degli altri due collaboratori di giustizia.
Sottolinea il difensore che il Giudice di appello, limitandosi a motivare sulle possibili spiegazioni che avrebbero indotto Panaro a confondersi sui tempi dell'omicidio, omette (dando vita ad una assenza grafica di motivazione) di motivare sul contrasto sussistente tra le due versioni, escludendo - secondo un'oggettiva regola logica - il dato dichiarativo della missiva del 2016, che localizza De Angelis (e Cusano) nelle prime ore del mattino presso l'abitazione di Feola, la presenza di De Angelis (e Cusano) in una delle quattro auto che partì da via Roma in Caserta a fare da supporto logistico per verificare la presenza delle forze dell'ordine sul tragitto (contrasto che portava all'assoluzione di Cusano).
Lamenta la difesa che la Corte territoriale neppure motiva sulla coerenza 9 „..„..., , 4 interna delle due versioni in ordine al momento in cui sarebbe stato conferito l'incarico di individuare la vittima atteso che quella del 2015, utilizzata dal primo Giudice per evincere la conoscenza delle intenzioni omicidiarie in capo a De Angelis, fa riferimento ad un conferimento dell'incarico in un incontro nell'abitazione di Iovine di via Roma. Si duole la difesa che la sentenza non risponda sulle censure specifiche sull'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Misso contenute nell'appello (il quale, nel corso del medesimo verbale, dopo avere dichiarato di essere stato a Caserta per eseguire l'appostamento e fare l'omicidio, dichiara di essere rimasto ad attendere Nicola Panaro a Casagiove; ed è poi incerto sulla partecipazione, dal medesimo definita molto probabile, di De Angelis agli appostamenti).
Lamenta la difesa che la Corte territoriale prima di passare alla disamina della attendibilità estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori e quindi della sussistenza di riscontri esterni avrebbe dovuto approfondire l'attendibilità intrinseca delle stesse. Rileva che anche con riguardo al profilo dell'attendibilità estrinseca la motivazione è graficamente inesistente rispetto ad alcune deduzioni difensive oltre che contraddittoria rispetto ad atti specificamente indicati. In primo luogo osserva la difesa che l'affermazione secondo cui dalla casa di Cusano partì l'auto Lancia Delta di provenienza illecita, come da dichiarazioni di D'Alessandro, è in contrasto con atti del processo trascritti nell'atto di appello, non confrontandosi la Corte, nell'avallare tale versione, con le dichiarazioni di Panaro del 27.2.15, secondo cui l'auto si sarebbe mossa da via Roma in Caserta con a bordo lo stesso e Iovine armati.
Secondo la difesa la Corte territoriale privilegia la versione di D'Alessandro in contrasto col dichiarato di Panaro e in assenza di un contributo sul punto di Misso, de relato da Panaro in ordine alla fase più prossima al delitto; e ciò con motivazione contraddittoria, in quanto Panaro viene ritenuto attendibile in ragione del processo di recupero della memoria, avente ad oggetto un segmento temporale preciso come la "battuta" alle prime ore del mattino, e nel contempo viene tacciato di non limpidezza su un fatto come il luogo da cui partì l'auto dalla quale lo stesso collaboratore sparava commettendo l'omicidio.
Anche l'asserzione secondo cui su di una terza vettura si trovavano De Angelis e Ruggiero con compiti di avvistare la vittima, di cui alla sentenza impugnata, non fa i conti, secondo il difensore, con il decreto di archiviazione da cui viene escluso il coinvolgimento nella vicenda di quest'ultimo ed è illogica rispetto al dichiarato di D'Alessandro nella parte in cui riferisce che il giorno dell'omicidio e anche la sera precedente non v'era stato alcun appostamento perché i movimenti di Feola già erano stati attenzionati nei giorni precedenti da Iovine attraverso i suoi ragazzi, nonché rispetto alla missiva di Panaro in data 14.4.16 in cui il collaboratore sostiene che il giorno dell'omicidio la "battuta" fu presa da De Angelis e Cusano, che avvisarono quando Feola uscì di casa.
Senza considerare, secondo la difesa, che sia Ruggiero che Cusano sono stati ritenuti estranei all'omicidio. La sentenza impugnata è manifestamente illogica e compie un travisamento della prova nel sostenere il compito di avvistare la vittima in capo a De Angelis e Ruggiero e contestualmente affermare che tale dato si ricaverebbe dalle dichiarazioni di D'Alessandro, che invece hanno, come visto, un contenuto diverso. La difesa rileva che sulla deduzione circa l'assenza di Misso il giorno dell'omicidio, come da dichiarazioni di D'Alessandro, secondo il quale lo stesso e Oreste Caterino avrebbero portato le armi e l'auto il giorno prima, per, poi, tornare a Casale di Principe, vi è assenza grafica di motivazione sia della sentenza di primo grado che di quella di appello; e che dette dichiarazioni sarebbero in contrasto con quelle di Misso che, invece, il giorno dell'omicidio si dava presente in Casagiove col compito di prelevare Panaro (mentre D'Alessandro lo ritiene già tornato a Casale il giorno prima).
Non viene, quindi, valutato "il nucleo essenziale" della dichiarazione di D'Alessandro sull'assenza di Misso da Caserta o Casagiove. Osserva il difensore che altra divergenza, rilevata con l'atto di appello anche a riprova dell'inattendibilità di Misso, sussiste tra le dichiarazioni dei collaboratori circa il ruolo di D'Alessandro, emergendo dal verbale delle dichiarazioni di Misso che D'Alessandro era assente al momento dell'omicidio nella casa da cui partì il commando, in contrasto con quanto riferiscono Panaro (secondo cui da casa di Iovine di via Roma in Caserta partirono quattro auto) e D'Alessandro (secondo cui dalla casa del padre di Cusano partirono due auto con a bordo Panaro/Iovine e D'Alessandro/Cusano).
Rileva la difesa che ritenere D'Alessandro assente nella casa da cui si partì per l'omicidio sarebbe significato escluderne la possibilità di riferire sulle modalità e sui partecipanti all'omicidio e che comunque è chiaro che la valorizzazione del dichiarato di D'Alessandro mina l'attendibilità del propalato di Misso, salvato invece dalla Corte territoriale con una motivazione illogica; mentre devono essere ritenuti inconciliabili detti dati dichiarativi, ivi comprese le dichiarazioni di Panaro. Rileva la difesa che con l'appello, a riprova sempre dell'inattendibilità di Misso, si era evidenziata altra macroscopica divergenza sulle operazioni di recupero dell'auto Lancia Dedra utilizzata per commettere l'omicidio, in quanto secondo Panaro l'auto sarebbe stata bruciata dai ragazzi di Iovine e secondo D'Alessandro dagli stessi unitamente a Iovine, mentre per Misso l'auto sarebbe stata da lui prelevata da Caserta dopo 10-15 giorni dal fatto.
Osserva la difesa di avere evidenziato con l'appello un'altra discrasia tra i dati dichiarativi circa la pistola utilizzata da Panaro per commettere l'omicidio, avendo D'Alessandro dichiarato che la pistola fu fornita da De Simone, mentre Misso che aveva procurato la pistola a Panaro. La Corte territoriale a giustificazione di tale discrasia illogicamente parla di una verosimile custodia dell'arma a casa di Misso di cui non riferiscono né D'Alessandro né De Simone. Rileva il difensore che la Corte su tutte le discrasie conclude per l'esclusione di elementi di dissonanza in grado di inficiare l'apporto contributivo dei propalanti rendendolo inattendibile.
Senza in alcun modo confrontarsi con i diversi esiti del procedimento nei confronti di Ruggiero (archiviazione) e dei processi nei confronti di Francesco Schiavone e Andrea Cusano (assoluzioni). Il ricorso passa alla disamina della posizione specifica di De Angelis secondo la sentenza in esame. Evidenzia, quindi, che: - D'Alessandro negli interrogatori del 19.4.13 e del 19.8.13 riferisce dei mandanti, degli esecutori e dei soggetti che si occuparono della logistica senza mai menzionare De Angelis, menzionato solo nel 2015 e la Corte territoriale per comporre tale incostanza del narrato invoca nuovamente il processo mnemonico di "retrieval", che comporta una manifesta illogicità della motivazione in assenza dell'individuazione di un suo fondamento scientifico, motivazione che risulta altresì illogica laddove fa leva sull'elemento della spontaneità; - mentre D'Alessandro dichiara di non essere stato presente quando Iovine diede l'incarico ai "ragazzi" di controllare i movimenti di Feola e di conoscere de relato tale dato, Panaro riferisce che al momento dell'incarico era presente anche D'Alessandro, e la Corte territoriale, invitata a valutare attentamente tale discrasia su detto punto centrale, sostiene che D'Alessandro si è mostrato certo che ai ragazzi fosse stata comunicata la ragione del controllo dell'imprenditore, e ciò in presenza di un fatto dal medesimo riportato de relato e di una dichiarazione divergente di Panaro, quindi in assenza di un riscontro reciproco tra dette dichiarazioni circa modalità di tempo e di luogo di detto conferimento; - D'Alessandro inoltre sostiene che il giorno dell'omicidio e la notte precedente non è stato eseguito alcun appostamento e pertanto la comunicazione degli appostamenti non può essere contestuale all'azione omicidiaria come scrive il Giudice di secondo grado in modo contraddittorio; - il dato dichiarativo di D'Alessandro, secondo cui il conferimento dell'incarico sarebbe avvenuto tempo addietro rispetto all'omicidio, non riscontrato da Panaro e Misso (quest'ultimo incerto sulle persone che eseguirono gli appostamenti) sul piano logico non assume inferenza probatoria sulla consapevolezza della finalità del controllo; - la Corte territoriale interpreta tale discrasia sostenendo che non vi fu alcuna riunione per detto conferimento e che Panaro abbia inteso dire che D'Alessandro, appoggiandosi personalmente ad uno dei tre collaboratori di Iovine, avesse concordato o quantomeno fosse consapevole del loro coinvolgimento e dei loro rispettivi ruoli, senza però considerare che Panaro non parla di appoggio personale ma di conferimento di incarico e comunque non menziona De Angelis come persona che si trovava nella medesima auto ("appoggio personale") in compagnia di D'Alessandro al momento del conferimento degli incarichi; - la sentenza di appello nel valorizzare l'indicazione della presenza di De Angelis all'agguato come apripista riferita con certezza da D'Alessandro, non si confronta col dato dichiarativo contenuto nella lettera dell'aprile 2016 di Panaro, nella quale, a differenza della prima versione, in cui il collaboratore parlava di apripista, si fa riferimento alla "battuta" che sarebbe stata presa presso l'abitazione di Feola dal ricorrente e da Cusano, che pertanto non avrebbero potuto fungere nel contempo da apripista secondo una regola di comune esperienza, né si confronta col narrato di Alessandro che riferisce di un'esecuzione avvenuta in pochi minuti tanto da non essere il suddetto neppure riuscito a raggiungere i concorrenti; - tali dati dichiarativi rendono la motivazione sul ruolo di apripista svolto dal ricorrente assolutamente contraddittoria; - le dichiarazioni di Misso sul ruolo di De Angelis sono assolutamente incostanti e contraddittorie, in quanto lo stesso dopo aver detto di essere rimasto il giorno dell'omicidio a Casagiove per recuperare Panaro, poi riferisce di aver visto che con loro si sarebbe mosso per gli appostamenti Ettore De Angelis; - la Corte territoriale nel valorizzare la seconda versione dei fatti fornita da Panaro ritiene che detto narrato sia pienamente coincidente con la circostanza riferita da D'Alessandro dei più appostamenti nei giorni precedenti il reato e, travisando le dichiarazioni di Misso, che quest'ultimo confermi la versione degli appostamenti degli altri due collaboratori, anche se li colloca tra la consegna del veicolo e delle armi e il giorno dell'esecuzione in contrasto col ricordo degli altri (D'Alessandro che riferisce di una consegna delle armi e del veicolo il giorno antecedente all'agguato).
Quanto a quest'ultimo profilo rileva il difensore che la Corte territoriale sostiene che Misso sia portatore di un diretto bagaglio di conoscenza in ordine alla fase precedente, indicando De Angelis come presente alla consegna delle armi, che secondo D'Alessandro avveniva il giorno precedente contestualmente alla consegna dell'auto (mentre Misso dice di non essere certo che l'imputato lo abbia accompagnato nella consegna dell'auto a Caserta). Si duole, quindi, che la sentenza di appello dia vita ad una serie di omissioni motivazionali non superabili con l'apodittica affermazione in essa contenuta della convergenza sul nucleo essenziale del narrato. 3.2.
Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 125, 546 lett.e), 530, comma 2, 533, 192, comma 3, cod. proc. pen. Il difensore, dopo avere ripercorso i principali profili di criticità della motivazione puntualizzati nel primo motivo, anche in relazione al principio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, valorizzando a tale proposito gli esiti cui si è pervenuti per Ruggiero, il quale secondo il narrato dei collaboratori di giustizia era sempre in compagnia del ricorrente, per Francesco Schiavone e per Cusano, proprio in considerazione delle discrasie del narrato dei propalanti, censura la sentenza impugnata per avere utilizzato la missiva del 14.4.16 di Panaro come dichiarazione e non già come prova documentale e come tale rientrante nel concetto di altri elementi di prova che confermano l'attendibilità.
Lamenta la difesa che la Corte territoriale utilizza i dati contenuti nella missiva non ai sensi dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., ma come vere e proprie dichiarazioni rese dal coimputato ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e non già come indizio. Rileva che in tal modo la Corte territoriale ha violato la normativa che garantisce la chiamata in correità con precisi presidi formali (di cui agli artt. 16 quater d.l. n. 8 del 1991, 141 bis, 63 e 64 cod. proc. pen.) che non può essere elusa con semplici missive (invero l'Ufficio di Procura avrebbe dovuto riconvocare Panaro e sentirlo nelle prescritte forme per conferire al contenuto della missiva il rango di prova dichiarativa). 3.3.
Col terzo motivo di impugnazione si deducono violazione degli artt. 81 cod. pen. e 7 I. n. 203 del 1991 e illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso tra il delitto per cui si procede, aggravato ai sensi dell'articolo appena indicato, e il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., nonché i reati-fine ex art. 629 cod. pen., sempre aggravati ai sensi del suddetto articolo 7, di cui alla sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 5/12/2000. Rileva la difesa di avere dedotto dinanzi alla Corte di appello che: - detta associazione risulta contestata nel Casertano sino al 1995 e le ipotesi di reato fine sono contestate fino al 1996 e tutte aggravate dalle finalità mafiose, mentre il reato in esame risulta commesso in Caserta il 21.10.1992; - tutti i collaboratori di giustizia avrebbero confermato che De Angelis era un "ragazzo" di Michele Iovine, capozona di Caserta e dei comuni confinanti designato dai vertici dei casalesi; - vi è coincidenza di persone tra i soggetti del presente processo e quelli condannati per la precedente sentenza.
Aggiunge che anche la Procura generale chiedeva il riconoscimento della continuazione nelle sue conclusioni. Rileva che, però, la Corte di appello, sulla scia del primo Giudice, non ha riconosciuto la continuazione, per non poter essere stato programmato l'omicidio di Feola da De Angelis al momento della sua affiliazione in ragione del suo ruolo subordinato e della circostanza che l'omicidio sia stato decretato in tempi prossimi alla sua esecuzione. Lamenta che detta Corte trascura non solo che la decisione dell'omicidio viene fatta risalire a De Falco, due anni prima della sua commissione, ma che comunque il generico programma criminoso associativo, cui aderiva De Angelis, senza dubbio poteva prevedere l'omicidio di un imprenditore dissenziente.
Conclude la difesa, ripercorrendo alcuni passaggi della sentenza irrevocabile, col censurare la sentenza impugnata per non avere riconosciuto la continuazione nonostante i molteplici indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso tra i reati di cui a detta sentenza e quello per cui si procede, quali la coincidenza temporale tra i fatti, i medesimi beni giuridici violati, trovando l'omicidio il suo movente nella ribellione di Feola al Consorzio C.E.D.I.C., le finalità dei reati, posti in essere nell'interesse dei Casalesi, la coincidenza dei soggetti coinvolti (Iovine, Panaro, De Angelis e Ruggiero) e il ruolo e la condotta di gregario accertati in entrambe le sentenze.
Alla luce di tali motivi il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.
4. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, dott. Giovanni Di Leo, conclude per il rigetto dei ricorsi; la difesa di De Angelis, con memoria difensiva e successive note di replica, ripercorrendo alcuni passaggi della propria impugnazione e insistendo sui principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità per le chiamate in reità e correità, conclude per l'accoglimento del proprio ricorso; la difesa delle parti civili insiste per il rigetto ovvero l'inammissibilità dei ricorsi e si riporta alla nota spese allegata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Bidog netti. 1.1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione, in quanto manifestamente infondato, risolvendosi in buona parte in censure prive di specificità, dirette a contestare la lettura delle dichiarazioni dei chiamanti in correità operata dal Giudice del gravame, lamentandone "l'assenza di agganci fattuali" senza tuttavia indicare in modo preciso in che modo la motivazione risulterebbe contraddittoria e contrastante con le risultanze probatorie in atti, prospettando così implicitamente un vizio di travisamento della prova privo di specifici riferimenti e insistendo, infine, su una non consentita rivalutazione di elementi fattuali, a fronte di un corretto e non illogico percorso argomentativo della sentenza impugnata che, proprio al fine di rispondere alle censure mosse con l'atto di appello alle evidenziate discrasie (il fatto che Misso non menziona Bidognetti e che D'Alessandro e Panaro non specificano le modalità del conferimento dell'incarico da parte dello stesso; e tutto ciò in contrapposizione con le dichiarazioni di De Simone che riferisce di un mandato conferitogli da De Falco poi deceduto), si preoccupa di valutare le prove dichiarative al fine di verificarne l'attendibilità e la corrispondenza reciproca.Il ricorrente, quanto alle dichiarazioni di Misso, si limita genericamente ad affermare che le risultanze depongono in senso contrario rispetto alla prospettazione della Corte, ma nulla dice in ordine al diverso contesto in cui la Corte colloca gli episodi cui fanno riferimento le dichiarazioni di Misso e D'Alessandro (rispettivamente l'appartamento di Walter Schiavone e una masseria in campagna), elementi che peraltro risultano dagli stessi stralci della sentenza di primo grado riportati dal ricorrente (a pag. 4: note 3 e 4) e che corroborano la logicità della deduzione operata dal Giudicante.
Sottolinea, in particolare, la Corte che la riunione cui fa riferimento Misso non avvenne, contrariamente a quanto afferma l'appellante, nella fase deliberativa cui parteciparono D'Alessandro e Panaro ricevendo mandato dai vertici del clan, presente Schiavone Walter, bensì in un secondo stadio, già operativo, presso l'abitazione di Walter Schiavone, luogo di abituale incontro del clan, e che alla stessa parteciparono anche i soggetti che per ruolo nel clan e per mansioni attribuite in relazione all'omicidio non erano stati coinvolti nell'originario mandato, cioè Oreste Caterino e lo stesso Misso, che vengono piuttosto edotti sulle modalità operative.
Aggiunge che peraltro è ovvio che anche in tale sede si sia parlato dell'appoggio fornito da Michele Iovine, come già decretato in precedenza, ed è anche possibile che abbiano partecipato Panaro e D'Alessandro pure direttamente coinvolti nell'esecuzione, essendo a ogni modo ben chiaro dalle dichiarazioni di Misso che alcuna menzione esplicita si fece all'originario mandato deliberativo, che peraltro nessuno dei dichiaranti attribuisce a Schiavone. Osserva ancora la Corte che, d'altro canto, Alessandro evidenzia che la decisione di procedere all'omicidio a seguito delle reiterate ribellioni di Feola alle imposizioni del clan avvenne qualche tempo prima della materiale esecuzione, collegando il succedersi dei vari momenti con l'intervenuto arresto di Antonio Delli Paoli, pure presente alla riunione in campagna e deciso fautore della definitiva punizione dell'imprenditore, arresto successivamente al quale si decise di passare rapidamente ai fatti, per "dare soddisfazione" a Delli Paoli e "...non lasciare le cose a metà...", dovendosi di conseguenza ritenere che le effettive modalità operative e fra queste i non risolutivi ruoli di appoggio da Casal di Principe furono precisati in tale fase.
La Corte territoriale, quanto alle dichiarazioni di De Simone, osserva che: - per la ammessa condotta di concorso nella commissione dell'omicidio di Feola risulta condannato definitivamente sin dal 2007; - non vi è dubbio che De Falco non possa avere rivestito in prossimità dell'omicidio la qualità di mandante, essendo già da qualche tempo deceduto, segnatamente nel marzo del 1991; - pertanto, il ricordo di De Simone sul punto e soprattutto l'articolato racconto delle discussioni che si erano avute tra i vari esponenti del sodalizio, con la partecipazione di De Falco, in merito ai comportamenti sleali di Feola, deve evidentemente riferirsi ad una volontà precedentemente espressa dal capo clan, non essendo affatto inusuale che le strategie e le disposizioni dei vertici ricevessero attuazione anche a distanza; - nello specifico i comportamenti commerciali di Feola, ritenuti eversivi della omologazione implicitamente imposta, si svolsero per un apprezzabile lasso di tempo tant'è che furono tentati vari approcci al fine di pervenire alla fagocitazione del riottoso imprenditore, riferiti sia da De Simone che da D'Alessandro, ma soprattutto da Carmine Schiavone, falliti i quali si pervenne alla fisica oppressione; - in tal senso si esprime De Simone, nell'interrogatorio del settembre 2001, allorché alla contestazione dell'apparente inesattezza relativa all'indicazione del mandante egli evidenzia che i comportamenti addebitati a Feola risalivano al 1990 e che peraltro sovente l'esecuzione di un mandato di morte emesso dai capi veniva eseguito a notevole distanza, sottolineando come nel caso di specie rimaneva valida la ragione della soppressione a prescindere dalla morte di De Falco; - il carattere risalente delle problematiche relative alle condotte di Feola può, per altro verso, giustificare la circostanza che D'Alessandro non faccia menzione di contatti avuti a tale proposito con De Falco, atteso l'intervenuto decesso da oltre un anno di quest'ultimo allorché l'omicidio fu perpetrato; - anche dalle dichiarazioni di Carmine Schiavone emerge come tutti i soggetti in posizione apicale avessero un controllo anche contabile dei consorzi, ivi compreso quello C.E.D.I.C., riferendo il suddetto di un incontro con il Presidente del Consorzio, di Francesco Schiavone, Francesco Bidognetti e Vincenzo De Falco, rimanendo confermato il comune interesse che i suddetti capi dell'organizzazione nutrivano per la gestione del consorzio.
La stessa Corte, in ordine poi all'asserita assenza di reale convergenza, tra il narrato di Panaro e quello di D'Alessandro, rileva che: - non vi è dubbio, all'esito della lettura anche dei verbali trascrittivi in atti, che i due ebbero l'ordine di eseguire l'omicidio nella medesima riunione svoltasi in una masseria dove si trovavano Bidognetti e Francesco Schiavone; - secondo il racconto di D'Alessandro, esposto in data 24 marzo 2015, mentre egli era intento a parlare con i predetti due soggetti sopraggiunsero Michele Iovine e Antonio Delli Paoli che riferirono dell'infruttuoso incontro con Feola volto ad ottenere il versamento di una percentuale sulle forniture di calcestruzzo relative ai lavori sulla circonvallazione esterna di Caserta che sarebbero iniziati di lì a poco, e nel corso di tale conversazione giunsero anche Walter Schiavone e Nicola Panaro e la discussione continuò, emergendo la comune decisione di sopprimere l'imprenditore; - sebbene il verbale riassuntivo lasci intendere che anche Panaro fosse coinvolto nella determinazione, nella trascrizione integrale D'Alessandro spontaneamente specifica, dopo aver indicato i soggetti presenti, che era presente anche Nicola Panaro, però un po' distante perché aveva accompagnato Walterino e ribadisce che costui non era tra coloro che avevano deliberato l'omicidio, pur aggiungendo che era "lì presente, lui sentiva"; - emerge ancora dal verbale che, deliberato l'omicidio, Walter Schiavone pose la domanda su chi avrebbe dovuto eseguirlo e D'Alessandro propose di incaricarsene unitamente a Michele Iovine, al che il predetto propose che a loro si unisse Panaro, emergendo il ruolo secondario di quest'ultimo che, come precisa D'Alessandro, non aveva ancora effettuato il rito della "pungitura"; - del tutto coerente con tali emergenze è il ricordo di Panaro, laddove nel rammentare di non aver ancora subito all'epoca la pungitura, evidenzia che l'incarico fu dato in prima persona al più anziano D'Alessandro, ancorché il suo coinvolgimento fu decretato in detta sede da Bidognetti e Francesco Schiavone, e mostra di non aver inteso successivamente le effettive ragioni dell'omicidio, anche se ricorda con estrema chiarezza di avere comunque personalmente e direttamente ricevuto l'incarico in quel contesto, indicando il luogo della riunione in una campagna di Santa Maria La Fossa, proprio dai due citati personaggi apicali, mentre le motivazioni gli furono successivamente esplicitate da D'Alessandro, non avendo egli comunque alcun potere di interlocuzione sul punto; - vi è fraintendimento delle dichiarazioni rese da Panaro quali riportate nel verbale integralmente trascritto del 27 febbraio 2015, riferendo il collaboratore che dopo aver ricevuto l'incarico si erano organizzati con Michele Iovine, referente della zona di Caserta agli inizi degli anni '90; - lo stesso collaboratore menziona Walter Schiavone per attribuirgli la decisione precedentemente assunta di affiancarlo stabilmente a Iovine, ma non per indicarlo come uno dei mandanti presenti alla riunione o addirittura in quella precedente, come adombra il difensore, a conferma che la riunione fu la stessa e che il fatto che Panaro non menzioni la presenza di Walter Schiavone può dirsi espressione di un ricordo meno puntuale, ma non incide in realtà sul coinvolgimento dei soggetti invece menzionati; - peraltro che Panaro abbia stabilmente operato con il gruppo capeggiato da Iovine è dato processualmente acquisito, risultando condannato unitamente a De Angelis e Iovine oltre ad altri soggetti per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. commesso sino ad agosto 1995 e varie estorsioni aggravate da metodo e finalità mafiosi commesse tra gli anni 1992 e 1995; - sempre in ordine alla diversa riunione riferita da Misso cui partecipa Walter Schiavone, avvenuta presso luogo diverso, segnatamente l'abitazione di quest'ultimo dove abitualmente si riunivano, appare in linea con la successiva definizione dei ruoli esecutivi di minor rilievo, coinvolgendosi in tale fase anche Misso e Caterino, fase successiva alla riunione in cui l'omicidio fu deliberato; - l'assenza del ricordo di tale ulteriore riunione da parte di Panaro e D'Alessandro o l'eventualità che l'incontro sia avvenuto, in contrasto col ricordo di Misso, subito dopo, sempre presso la Masseria ma certamente non contestualmente o prima del mandato conferitogli da Bidognetti e da Schiavone Francesco, non più coinvolti in tali dettagli, non muta in maniera sostanziale la ricostruzione dei fatti, non potendosi non considerare il lungo lasso di tempo trascorso tra il fatto e la collaborazione.
Con riguardo al collegamento con il ruolo di vertice di Bidognetti e con la sua cointeressenza nella gestione dei cospicui affari nel settore delle costruzioni, evidenzia la sentenza impugnata, a fronte del rilievo difensivo ribadito in questa sede della non sufficienza di detti elementi come riscontro, che: - non è già una generica posizione di supremazia di Bidognetti a realizzare il collegamento logico di riscontro con i fatti in esame, bensì la connessione di tale indiscutibile ruolo con un settore di controllo e guadagno di estremo e diretto interesse dei capi clan, accompagnato dagli elementi di coinvolgimento personale emersi proprio in relazione al C.E.D.I.C., in netto contrasto con le confuse prese di distanza assunte dal prevenuto dinanzi alla stessa Corte di appello all'udienza del 5 giugno 2009; - né può omettersi di osservare che l'omicidio per la qualità della vittima e la specifica matrice inerente alle strategie economiche perseguite dal gruppo che coprivano un ampissimo territorio involgendo sodalizi di varie zone campane, non poteva che far capo ai vertici estremi del clan; - deve, pertanto, concludersi che nei confronti di Bidognetti, raggiunto da due dirette e convergenti chiamate in correità e dai plurimi elementi di conferma, provenienti anche dalle dichiarazioni di Carmine Schiavone, sia stata acquisita una prova certa del suo coinvolgimento nell'omicidio.
A fronte di tali argomentazioni il ricorrente ripropone quanto alle dichiarazioni di De Simone e alla convergenza tra narrato di Panaro e quello di D'Alessandro aspecificamente le censure già trattate dalla Corte di appello, rispetto alle quali si limita ad una generica contestazione con gli esiti cui è giunta la Corte, senza tuttavia confrontarsi in modo critico con dette argomentazioni. Manifestamente infondata è anche la censura secondo cui il ruolo di Bidognetti sarebbe stato utilizzato dal Giudicante per l'affermazione di responsabilità, desumendone una sorta di responsabilità "da posizione", inserendosi, invero, le motivazioni sul ruolo di Bidognetti all'epoca dei fatti all'interno del compendio probatorio complessivo con la finalità di fornire un riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e di fornire un quadro completo e logico all'intera vicenda in cui si inserisce l'omicidio, e quindi non essendo corretta la tesi difensiva di un'affermazione di responsabilità compiuta unicamente in virtù del ruolo di rilievo di Bidognetti all'interno del clan.
E', pertanto, evidente l'inammissibilità di tutte le doglianze formulate, in quanto reiterative, aspecifiche, non consentite e manifestamente infondate. 1.1.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. La Corte territoriale osserva che nessun elemento oggettivo e soggettivo della vicenda storica e processuale, nemmeno individuato dall'appellante, lascia intravedere connotazioni idonee o anche solo pertinenti al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, non potendosi seriamente sostenere che il mandato conferito da Francesco Bidognetti non costituisse cogente e determinante fattore causale nella commissione del delitto.
A fronte di tali argomentazioni, ancora una volta scevre da vizi logici e giuridici, la difesa insiste sulla notevole distanza nel tempo del delitto e sull'incertezza circa la concreta incidenza causale del contributo fornito da Bidognetti. Trascurando che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 1.2.
Inammissibile è anche il ricorso proposto nell'interesse di Ettore De Angelis. 1.2.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione. Partendo dall'assunto che i contributi dei collaboratori di giustizia presentano numerose divergenze in ordine alle modalità di svolgimento dei fatti, il ricorrente censura le valutazioni operate dalla Corte territoriale nel vaglio del materiale probatorio sia in punto di attendibilità intrinseca (impropriamente definita soggettiva) ed estrinseca dei dichiaranti, sia in punto di congruità e logicità della ricostruzione fornita dal Giudice d'appello in relazione agli esiti dell'istruttoria; sotto quest'ultimo profilo il ricorrente lamenta inoltre numerosi travisamenti della prova dichiarativa.
Le censure si estendono altresì alla motivazione resa sui riscontri esterni individualizzanti, nonché alle argomentazioni concernenti il ruolo del ricorrente e la sua consapevolezza dell'altrui volontà omicidiaria. La Corte territoriale con riferimento alle tre abitazioni cui fanno riferimento i collaboratori di giustizia rileva che: - nella ricostruzione effettuata da D'Alessandro l'abitazione utilizzata come punto d'appoggio per l'esecuzione dell'omicidio Feola la notte prima dell'omicidio dallo stesso e dai due esecutori materiali è quella di Cusano, più vicina al luogo dell'omicidio; - nella ricostruzione di Panaro viene invece indicato come punto d'appoggio per detto omicidio la casa di Michele Iovine, in via Roma n. 13; - nella ricostruzione di Misso viene citato il palazzo Iovine nei pressi dell'uscita dell'autostrada, in territorio di Casagiove ( sebbene il collaboratore parli anche di Caserta), luogo dove racconta di aver incontrato Iovine alcuni giorni prima dell'omicidio, dove sarebbe avvenuta la consegna delle armi e dell'auto e anche luogo nei pressi del quale attese Panaro dopo l'esecuzione per accompagnarlo a Casa! di Principe, unico luogo di cui ebbe contezza, non essendogli stata mostrata alcuna delle altre abitazioni ancorché egli avesse compreso l'esistenza di tali punti di appoggio.
La Corte territoriale con riferimento alla abitazione di Iovine di via Roma di Caserta, aggiunge che sarebbe stata la stessa ove il 3 marzo 1996 furono arrestati Iovine e De Angelis. Il ricorrente lamenta, con riguardo a detto specifico profilo, vizio di travisamento della prova, evidenziando e documentando che la casa in cui fu effettuato l'arresto di cui sopra non era l'appartamento di Iovine di Via Roma, luogo indicato da Panaro come punto di partenza del commando, ma un appartamento di via Unità Italiana. Detto rilievo è manifestamente infondato, non ravvisandosi travisamento della prova in termini di rilevanza rispetto all'apparato motivazionale.
La diversità segnalata tra il luogo di arresto di De Angelis e Iovine e luogo indicato da Panaro come punto di partenza del commando non assume alcun carattere decisivo, tale da inficiare la logicità dell'apparato motivazionale, posto che tale diversità non esclude affatto la disponibilità in capo al clan dell'appartamento di Via Roma n. 13, pacificamente riconosciuto e individuato da Panaro in un sopralluogo con i carabinieri di cui la sentenza dà menzione (a pag.
8) nel richiamare la sentenza di primo grado. A fronte del rilievo difensivo circa il criterio giustificativo del lungo lasso di tempo trascorso dai fatti, applicato dal primo Giudice per risolvere talune discrasie o imprecisioni rinvenibili nei racconti dei collaboratori, la Corte di secondo grado osserva che: - D'Alessandro, Panaro e Misso riferiscono dei fatti ad oltre vent'anni dal loro verificarsi; - il carattere risalente del loro ricordo comporta necessariamente che, in ossequio del processo mentale di ripristino ("retrieval") di quanto immagazzinato nella mente, lo stesso si alimenti e si precisi proprio attraverso la propalazione che comporta la focalizzazione della memoria sullo specifico episodio e l'acquisizione progressiva di maggiore definizione dello stesso, rievocandone i particolari inconsapevolmente conservati; - non è dunque affatto insolito o sospetto che Panaro, dopo aver riferito sui fatti, abbia focalizzato che la mancanza di luce solare non era dovuta all'ora tarda bensì al fatto che il sole non era ancora sorto alle 6 del mattino del 21 ottobre, allorché si decise di fare l'agguato nei confronti dell'imprenditore; - peraltro che si tratti di mera focalizzazione dell'accordo si desume proprio dalle precedenti dichiarazioni (del febbraio 2015) allorché egli riferiva che l'omicidio era avvenuto mentre l'imprenditore entrava nell'impianto e che la comunicazione ricevuta dagli specchiettisti concerneva il fatto che Feola era uscito di casa, circostanze dunque coerenti con l'apertura e non già con la chiusura del cantiere e da collocarsi nelle prime ore del mattino, in cui Feola abitualmente si recava al lavoro; - conseguentemente egli ha ricordato come si collocasse nei giorni precedenti l'attività di ricerca dei "ragazzi dello Iovine" (Ettore e Mimì o Sceriffo), mentre l'indicazione della battuta è di fatto conforme alle dichiarazioni già rese, dovendosi ritenere ininfluente la circostanza che il manoscritto giunga dopo l'interrogatorio di D'Alessandro del 2015 e supportata da ulteriori fonti acquisite la ricostruzione dei fatti fornita da Panaro in detto manoscritto; - tali considerazioni circa l'attendibilità del ricordo valgono anche per D'Alessandro, che prima del 2015 fece solo alcuni sintetici riferimenti al fatto, citando i mandanti e fra gli esecutori Iovine e Cusano, quest'ultimo unico col quale ebbe prolungato contatto nella fase esecutiva dell'omicidio; - quando nel 2015 D'Alessandro viene invitato finalmente a soffermarsi sulla vicenda e dunque avvia il processo di rievocazione di cui si è detto, del tutto spontaneamente introduce la circostanza che Iovine, dopo aver ricevuto il mandato aveva già organizzato in modo che i movimenti di Feola fossero monitorati da Cusano, Ettoruccio e un altro ragazzo; - la verifica di attendibilità soggettiva deve ritenersi soddisfatta in considerazione del ruolo ricoperto nel clan da ciascuno dei propalanti, dell'assunzione di corresponsabilità nei fatti narrati, dell'assenza di personali motivi di rancore o di rivalsa; - la marginalità delle discrasie e la possibilità di rapportare le stesse e talune apparenti contraddizioni alla comprensibile caduta del ricordo o alla limitatezza della propria conoscenza consentono di confermare l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni anche sotto i profili della coerenza e della serietà del narrato.
La Corte di assise di appello di Napoli si confronta anche con i rilievi difensivi circa le discrasie inerenti alla ricostruzione del fatto, a partire dal numero di vetture che parteciparono all'agguato e dai luoghi da cui partirono la mattina dell'omicidio. Al riguardo rileva che: - i racconti dei collaboratori consentono di affermare che il mattino del 21 ottobre 1992 furono effettivamente coinvolte quattro vetture; - dalla casa di Cusano, la più vicina alla Appia Calcestruzzi ove fu colpito Feola partirono la Lancia Delta di provenienza illecita con a bordo lo stesso Iovine e Panaro, deputati alla materiale esecuzione, ed una seconda autovettura, la Renault 4, con a bordo D'Alessandro e Cusano; - su di una terza vettura di cui non si specifica il luogo di partenza si trovavano De Angelis e Ruggiero, con compiti di controllo del territorio e di avvistamento della vittima; - D'Alessandro ha specificato che quel mattino non vi era bisogno di altri accordi, essendo stati i movimenti decisi in precedenza, anche perché risultavano già accertati gli abituali spostamenti della vittima; - la quarta vettura, in Casagiove, nei pressi della dimora di Iovine, attendeva l'esito dell'agguato per trasportare in Casal di Principe Panaro, avendo Misso precisato di non ricordare se egli e il Caterino si mossero da tale luogo per andare incontro a Panaro, pur senza avvicinarsi mai a quello dell'agguato; - sebbene non limpida nella ricostruzione di Panaro l'indicazione del luogo da cui le vetture presero le mosse, i racconti dei tre collaboratori sono assolutamente concordi in ordine al numero dei veicoli e dei rispettivi compiti, e ciò con riguardo anche a Misso e a Caterino; - Misso ha riferito di aver portato la vettura e le armi presso l'abitazione di Iovine qualche giorno prima, condotta che i collaboratori attribuiscono, infatti, a Misso e a Caterino; - la loro presenza al momento dell'agguato viene perciò unicamente confermata da Misso e Panaro, che concordemente attribuiscono siffatto ruolo di supporto ai due soggetti casalesi, che peraltro Panaro indica come da lui espressamente incaricati e alle sue dipendenze; - D'Alessandro riferisce alla sera prima dell'omicidio la consegna di armi e di vettura da parte dei suddetti che si sarebbero allontanati per Casal di Principe ; - D'Alessandro riferisce di una cena al ristorante consumata quella sera con i complici, in ciò concordando con Misso, il quale, dal suo canto, in altro punto del suo esame si mostra dubbioso sulla circostanza che l'omicidio fosse avvenuto il mattino seguente, con evidenti cadute del ricordo che non incidono sulle fasi sostanziali dell'omicidio e del coinvolgimento dei correi.
Rileva la Corte territoriale che è errata l'affermazione della difesa di De Angelis secondo cui Misso avrebbe affermato che D'Alessandro sarebbe stato il giorno dell'omicidio in un altro posto e non con Panaro e Iovine, in quanto le dichiarazioni di Misso descrivono la fase della consegna dell'auto e delle armi (a Caserta o a Casagiove) da parte sua e Caterino con allontanamento di Iovine e Panaro a bordo dell'auto rubata loro consegnata, mentre D'Alessandro invece di salire in auto con loro si era fatto accompagnare dal soggetto "chiattulillo" che era sotto al palazzo.
Osserva, invero, la Corte come dalle dichiarazioni di Misso si comprenda che si tratti della fase palesemente antecedente rispetto all'esecuzione, cui seguì addirittura la cena al ristorante e come l'equivoco sorga da un errore di dettatura del P.m. volendo solo specificare D'Alessandro in quella circostanza di non aver avuto il giorno dell'omicidio il tempo materiale di raggiungere i correi che repentinamente eseguirono il delitto. Sottolinea in tal modo la Corte territoriale che la verifica incrociata delle dichiarazioni presuppone l'analisi di ciascun propalato, non potendosi ritenere in alcun modo smentita da tale analisi la partecipazione di D'Alessandro all'agguato la mattina dei fatti.
Al riguardo aggiungono i Giudici di appello che è vero che Misso allude ad una partecipazione di D'Alessandro meno attiva di quanto Walter Schiavone avesse stabilito, ma che tuttavia lo stesso, alla richiesta di chi fosse "tornato dall'omicidio" indica anche D'Alessandro in compagnia di Cusano, affermando però di non sapere in quale casa si mise ad aspettare. La Corte di assise di appello di Napoli evidenzia, altresì, con riguardo alla discrasia circa il prelievo dell'autovettura utilizzata nell'omicidio, che Misso dice di aver prelevato alcuni giorni dopo mentre sia Panaro che D'Alessandro indicano essere stata incendiata dai "ragazzi" dello Iovine, che questi ultimi affermano di non essersi in realtà interessati di tale fase e che pertanto alcun rilievo ha detta discordanza.
Osserva, inoltre, detta Corte che nemmeno mina l'attendibilità di D'Alessandro la circostanza che Misso riferisca che le armi consegnate erano state prelevate presso la sua abitazione, mostrando Misso di non ricordare dove si trovassero le armi o l'arma consegnata, sintomaticamente evidenziando che a quel tempo a Casale c'era la "guerra" e che in ogni cortile c'erano armi e che lui stesso deteneva molte armi da guerra, affermando che probabilmente prese una pistola da casa, ma di non esserne sicuro. Rileva la stessa Corte che peraltro la circostanza non è nemmeno in reale contrasto con la provenienza dell'arma che sia De Simone che D'Alessandro dichiarano trattarsi di pistola calibro 9 parabellum precedentemente consegnata dal primo al secondo, non potendosi escludere che detta arma fosse stata custodita tra le armi nell'abitazione di Misso, che era un luogo in cui le armi del clan venivano conservate e che non designava alcun possesso esclusivo.
Conclude la Corte che con serenità, in generale, può escludersi che, pur ad oltre vent'anni di distanza dai fatti descritti, emergano dalle narrazioni elementi di dissonanza tali da inficiare l'apporto contributivo dei propalanti rendendolo inattendibile. Passando nello specifico al ruolo e all'identificazione di De Angelis, la Corte territoriale premette che non v'è alcun dubbio in ordine all'identificazione e al ruolo di gregario di Michele Iovine. Al riguardo rileva che: - D'Alessandro apprende da Iovine che costui dava l'incarico ai tre ragazzi, tra cui Ettoruccio, di controllare gli spostamenti della vittima, come dal medesimo spontaneamente riferito non appena inizia a descrivere nel dettaglio le attività esecutive, mostrandosi altresì certo il collaboratore che agli stessi fosse stata comunicata la ragione del controllo dell'imprenditore, notizia de relato senza dubbio affidabile dovendosi escludere, da un lato, che Iovine potesse fornire notizie infondate in proposito e, dall'altro, che potesse non comunicare le finalità dell'attività ai suoi diretti collaboratori; - D'Alessandro in altro punto della deposizione riferisce che l'omicidio fu eseguito "a colpo sicuro", avendo ricevuto precise indicazioni dai "ragazzi" circa gli orari in cui la vittima si recava presso l'impianto e aggiunge che Cusano era il suo accompagnatore mentre De Angelis e Ruggiero, presenti su di una vettura in funzione di apripista e controllo del territorio, sopraggiunsero subito dopo aver sentito gli spari; - anche Misso, nel descrivere la scena, ancorché appresa successivamente da Panaro, riferisce che Iovine e Panaro erano con l'auto rubata, mentre De Angelis "si avviò davanti a loro"; - secondo l'assunto di Panaro la vittima fu localizzata dai ragazzi di Iovine che egli identifica con chiarezza, riferendo nomi e cognomi, conferma che fu dato loro l'incarico a casa di Michele Iovine, e alla domanda se anche D'Alessandro avesse dato l'incarico risponde che lo stesso stava in macchina con uno di loro, Andrea o Mimì, riferendosi evidentemente al fatto che anche D'Alessandro, appoggiandosi personalmente ad uno dei tre collaboratori dello Iovine, avesse concordato o quantomeno fosse consapevole del loro coinvolgimento e dei rispettivi ruoli; - Panaro evidenzia unicamente di essersi trovato nella fase preparatoria con Iovine nell'appartamento di costui e che qui facevano capo De Angelis e Ruggiero; - ribadisce detto collaboratore che gli stessi erano incaricati dell'attività di appostamento (vicino alla casa) e spiega la necessità di tante persone per le difficoltà logistiche relative alla zona non familiare ai casalesi; - quanto alla durata degli appostamenti nella prima versione Panaro riferisce che tutto si svolse nella medesima giornata, collocando l'omicidio nel tardo pomeriggio, mentre nel successivo scritto, oltre a collocare l'omicidio nel primo mattino specifica che nei giorni precedenti l'omicidio De Angelis e Ruggiero avevano fatto alcuni appostamenti nei pressi dell'abitazione di Feola, apprendendo che costui usciva molto presto al mattino per recarsi sull'impianto di calcestruzzo da lui gestito; - tale racconto risulta pienamente coincidente con i tempi degli appostamenti indicati da D'Alessandro e coincide anche con quello di Misso, il quale riferisce di appostamenti verificatisi per vari giorni prima dell'omicidio, ancorché egli li collochi tra la consegna del veicolo e delle armi e il giorno dell'esecuzione, in ciò non concordando col ricordo degli altri due collaboratori; - nello scritto Panaro precisa che De Angelis, unitamente ad altro soggetto, fornì la battuta avvertendoli che l'imprenditore era uscito di casa; - di tale circostanza non vi è ulteriore conferma se non l'indicazione di D'Alessandro circa l'immediato sopraggiungere di De Angelis e Ruggiero dopo gli spari; - tale ultimo avvenimento non smentisce ed anzi corrobora il ruolo attribuito al prevenuto e comunque la sua presenza al momento dell'esecuzione che alcun altra giustificazione può avere se non quella di appoggio all'attività dei killers; - mai Panaro riferisce che De Angelis e Ruggiero siano usciti dall'abitazione di via Roma; - Misso, che nel clan all'epoca aveva una posizione del tutto subordinata (non sottoposto ancora al rito della pungitura), sostanziandosi il suo ruolo nella vicenda nella consegna della vettura e delle armi e quindi nell'attività di appoggio e di prelievo del killer in tale ultima fase, specifica che nei giorni intercorsi dal primo incontro coincidente con la consegna dell'arma vennero effettuati ulteriori incontri finalizzati ai necessari appostamenti ai quali partecipava senza dubbio De Angelis; - le dichiarazioni di Misso riscontrano quelle di Panaro circa la presenza di De Angelis nella fase preparatoria, peraltro suffragate dalla conoscenza sul punto recepita da D'Alessandro attraverso Iovine, mentre sul ruolo e sulla presenza al momento dell'omicidio del tutto coincidenti e dirette sono le dichiarazioni di Panaro e D'Alessandro, confortate da quelle apprese de relato da Misso all'epoca dei fatti; - deve pertanto concludersi nel senso di una più che solida prova della partecipazione di De Angelis alla preparazione e all'esecuzione dell'omicidio, dunque in fasi strategiche del tutto incompatibili con un inconsapevole coinvolgimento, mai allegato dall'interessato, in alcun modo confacente alla gravità della situazione né coerente con l'inserimento nell'associazione che lo stesso difensore ammette.
Tali essendo le argomentazioni della sentenza in esame, scevre da vizi logici e giuridici, è evidente che la Corte territoriale, dopo aver compiuto un esame preliminare circa la credibilità soggettiva dei chiamanti in correità Panaro, D'Alessandro e Misso, in cui, concordando con le valutazioni espresse dal primo Giudice , conclude positivamente tale giudizio, rilevando l'assenza di elementi idonei a ritenere esistenti motivi di personale dissidio, rancori, finalità di rivalsa, con motivazioni che per vero non risultano oggetto di specifiche censure, riferendosi il ricorrente, quando parla di attendibilità soggettiva a quella oggettiva ovvero intrinseca, passa alla disamina di tale attendibilità.
Sul punto assume carattere decisivo l'elemento della distanza temporale tra l'omicidio e le dichiarazioni accusatorie, che la Corte cerca di ricomporre anche sulla base di una valutazione incrociata dei diversi narrati. Nell'esame della tenuta logica della motivazione, appare indispensabile richiamare il condivisibile orientamento di questa Corte, secondo cui in tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti rappresentative di fatti assai remoti nel tempo, il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, ed il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato, non in termini astratti dal contesto dee rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della propalazione alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco e altro, Rv. 264368).
Muovendo da tali parametri il percorso argomentativo seguito dai Giudici dell'appello appare affatto illogico, laddove valuta positivamente le singole dichiarazioni, anche alla luce della progressiva focalizzazione di ricordi da parte dei collaboratori dichiaranti. Né ha senso parlare, come da ricorso, dell'utilizzo di un criterio scientifico di valutazione della prova, laddove detti Giudici fanno riferimento al processo di recupero della memoria per accreditare le progressive puntualizzazioni compiute nel narrato dei singoli dichiaranti, non rispondendo ad un criterio per nulla illogico ed estraneo alla comune esperienza il ragionamento adottato in sentenza, secondo cui la progressiva rievocazione dei fatti permette di focalizzare l'attenzione su particolari ed elementi di maggiore specificità, che portano il dichiarante a puntualizzare le affermazioni rese in precedenza.
Dovendosi, invero, specificare che a) ad assumere rilevanza decisiva è il contributo fornito dai collaboratori di giustizia in relazione alle modalità di preparazione e svolgimento del fatto e al contributo partecipativo, a vario titolo, dei soggetti destinatari della chiamata in correità, essendo al contrario priva di rilevanza l'esistenza di fisiologiche discrasie in ordine ad elementi circostanziali, tanto nel contributo di ciascun propalante quanto nelle dichiarazioni delle diverse persone, anche alla luce delle diverse percezioni soggettive e delle differenti vicende da ciascuno vissute, b) se è vero che rappresenta una regola di comune esperienza quella relativa al rapporto tra il trascorrere del tempo e la capacità di ricordare, è altrettanto vero che nel caso in esame non si pone il tema dell'esistenza di divergenze tra dichiarazioni rese in prossimità del fatto e dichiarazioni rese a molti anni dallo stesso , sicché le prime, secondo la logica, dovrebbero ritenersi maggiormente attendibili, ma tutte le dichiarazioni vengono rese a notevole distanza temporale dal delitto, cosicché appare in nessun modo illogico, né estraneo comunque alla comune esperienza, il metodo di giudizio impiegato dalla Corte, che ritiene intrinsecamente attendibili le dichiarazioni rese dalle stesse persone in diversi momenti (dichiarazioni del 2015 e memoriale del 2016, con specifico riferimento a Panaro), valutando le differenze tra i diversi narrati in ragione della progressiva focalizzazione dei ricordi.
Quanto alle censure sull'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Misso, invero, la Corte di assise di appello di Napoli, conformemente alle valutazioni del primo Giudice, mostra di ritenere attendibile il dichiarante, non solo - come già visto - sotto il profilo della credibilità soggettiva, ma anche sotto il profilo dell'attendibilità oggettiva, evidenziando peraltro - aspetto invero non secondario - la natura de relato della maggior parte delle conoscenze di Misso in relazione allo svolgimento dei fatti nel giorno dell'omicidio, avendo egli svolto un'attività diretta unicamente nei giorni precedenti.
Conseguentemente è la stessa Corte d'appello a dimostrare maggiore cautela, utilizzandone le dichiarazioni soprattutto a titolo di riscontro del narrato degli altri chiamanti in correità. Con una ricostruzione del nucleo essenziale delle vicende oggetto del processo e dell'individuazione dei soggetti coinvolti del tutto logica. Quanto, poi, alle censure della motivazione sui riscontri esterni individualizzanti, si tratta di doglianze inammissibili in quanto non attaccano la contraddittorietà intrinseca della motivazione o l'illogicità della stessa, quanto piuttosto la scelta di ritenere plausibile una certa modalità di svolgimento dei fatti rispetto ad un'altra.
Reiterando - come si ha modo di vedere confrontando le argomentazioni sopra riportate e le censure proposte in questa sede - gli stessi rilievi precedentemente svolti, con i quali la Corte di assise di appello di Napoli risulta essersi già ampiamente confrontata e insistendo su una riconsiderazione di elementi fattuali non consentita in questa sede. Riconsiderazione che viene sollecitata anche laddove ad esempio si richiede di attribuire alle dichiarazioni di Panaro un significato diverso e più favorevole al ricorrente rispetto a quello attribuito dal Giudice di merito, al fine di ritenere non provata la consapevolezza in capo a quest'ultimo dell'altrui volontà omicidiaria.
Né possono ritenersi invocabili i lamentati travisamenti della prova, considerato che il materiale istruttorio agli atti valutato nei giudizi di merito risulta essere il medesimo, posto che nell'ambito dei motivi di ricorso per cassazione, con riferimento all'ipotesi di cd. "doppia conforme", pur quando il giudice dell'impugnazione abbia preso in considerazione, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, sussiste comunque la preclusione alla deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo ed al secondo grado di giudizio (Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269906). 1.2.2.
Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. Va premesso che la prima parte non contiene specifiche censure, ma riassume fondamentalmente le principali doglianze mosse al metodo valutativo delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e puntualmente specificate nel primo motivo (lamentandosi, al pari che nel primo motivo, un'inesistente assenza grafica di motivazione), introducendo come elemento di comparazione le valutazioni espresse dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere e del G.i.p. del Tribunale di Napoli in altri giudizi relativi a soggetti ritenuti coinvolti nel fatto oggetto dell'attuale processo, nel corso dei quali sarebbe stato oggetto di valutazione il medesimo materiale probatorio dichiarativo.
Pertanto, assume rilievo la sola contestazione mossa nella seconda parte del motivo di ricorso in relazione alla utilizzabilità a fini probatori della missiva e/o memoriale redatto da Panaro successivamente all'interrogatorio del 2015. Il motivo deve ritenersi manifestamente infondato sulla base delle valutazioni già compiute dalla Corte di assise di appello di Napoli. Detta Corte, dopo avere premesso che nessun dubbio può nutrirsi in ordine alla provenienza ed autenticità dello scritto redatto e sottoscritto da Nicola Panaro e fatto pervenire al P.m. attraverso il suo difensore, come da attestazione in calce allo stesso, ritiene che le dichiarazioni nello stesso contenute possano certamente essere allegate al materiale probatorio e possano contribuire alla formazione della prova ancorché necessitino di adeguati riscontri, rilevando che tanto è stato sostenuto in relazione a dichiarazione confessoria ed eteroaccusatoria proveniente dall'imputato ed anche in relazione a memoriale depositato dall'imputato e relativo anche alla posizione di terzi.
Aggiunge la Corte territoriale - ancorché si tratti di profilo non esplicitamente richiamato - che l'allegazione esorbitante il termine di 180 giorni nemmeno inficerebbe l'utilizzabilità dello scritto, peraltro integrativo di vicende già esposte, versandosi anche sotto questo aspetto in ipotesi di inutilizzabilità fisiologica, non rilevabile in sede di giudizio abbreviato come quello di specie, come affermato da monolitica giurisprudenza di legittimità. Tale essendo l'iter motivazionale della sentenza impugnata sulla missiva e/o memoriale, lo stesso non solo risulta scevro da vizi logici e giuridici, ma, altresì, conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
Secondo la quale: - le dichiarazioni contenute in un memoriale proveniente dall'imputato acquisito agli atti del processo sono utilizzabili "erga alios" senza limiti, anche in assenza degli avvisi di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., salvo l'obbligo del giudice di verificarne l'attendibilità, atteso che dette dichiarazioni, rese dal propalante per iscritto, senza ricevere immediate sollecitazioni e disponendo del tempo ritenuto necessario in ordine alla rappresentazione del relativo contenuto, sono irriducibili alle risposte orali fornite nel corso di un interrogatorio (Sez. 6, n. 37601 del 13/07/2018, Tudisca, Rv. 273684); - il documento di contenuto confessorio sottoscritto dall'imputato e da questi prodotto nel corso delle indagini preliminari, a corredo di un'istanza di applicazione della pena poi rigettata, può essere acquisito al fascicolo per il dibattimento quale "documento proveniente dall'imputato", ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen., ed è utilizzabile nei suoi confronti secondo le regole di cui all'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., mentre le affermazioni "contra alios" che vi sono eventualmente contenute hanno valore di mero indizio, da corroborare con ulteriori riscontri (Sez. 2, n. 8644 del 11/01/2019 Ud., Cannizzo, Rv. 276322); - le dichiarazioni accusatorie contenute in un documento manoscritto proveniente dall'imputato, spontaneamente esibito al giudice durante l'interrogatorio ed acquisito agli atti del processo (artt. 234 e 237 cod. proc. pen.), sono utilizzabili nei suoi confronti secondo le regole di cui all'art. 192, comma primo, cod. proc. pen, mentre le affermazioni "contra alios" hanno il valore di mero indizio da corroborare con ulteriori riscontri probatori. (Sez. 4, n. 9174 del 08/11/2011, dep. 08/03/2012, Mele ed altri, Rv. 252452); - le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato (Sez.
U, Sentenza n. 1149 del 25/09/2008, dep. il 13/01/2009, Magistris, Rv. 241882; conf. S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 150, Correnti; S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1151, Petito ed altri; S.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1152, Petito ed altri, tutte non massimate sul punto); - sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, atteso che la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 16- quater, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'art. 14, legge 13 febbraio 2001, n. 45, per le dichiarazioni successive a detto termine, riguarda esclusivamente la fase del dibattimento (Sez. 1 n. 54844 del 06/06/2018, Giuseppe Russo, Rv. 274653).
Orbene nel caso di specie non solo siamo nell'ambito di un giudizio abbreviato e quindi non rileva l'inutilizzabilità dovuta al mancato rispetto del termine di cui sopra, ma il Giudice di merito risulta avere complessivamente compiuto l'operazione di riscontro richiesta, essendo stata la memoria scritta di Panaro valutata unitariamente alle precedenti dichiarazioni rese dallo stesso in interrogatorio, nonché alle dichiarazioni rese da Misso e D'Alessandro. 1.2.3. Manifestamente infondato, oltre che non consentito, è il terzo motivo di ricorso.
La Corte di assise di appello motiva espressamente e puntualmente le ragioni che portano ad escludere la configurabilità del vincolo della continuazione tra l'omicidio in esame e le condotte oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 12/01/2000, irrevocabile il 5/12/2000, di associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata, con motivazione congrua e priva di illogicità e quindi insindacabile in questa sede. Rileva, invero, che l'omicidio di Feola, sebbene già prospettatosi nella mente dei capi del sodalizio quale possibile risoluzione di un conflitto la cui ricomposizione fu più volte ed invano tentata, fu poi decretato in termini immediatamente precedenti la sua materiale esecuzione e peraltro solo in quest'ultima fase Iovine venne individuato come uno degli esecutori, essendo a ciò conseguente il coinvolgimento di De Angelis, quale soggetto alle sue dirette dipendenze.
Osserva la Corte territoriale che siffatto dato cronologico, certamente successivo all'affiliazione di De Angelis, e soprattutto il ruolo di quest'ultimo, all'epoca del tutto subordinato, non consentono anche solo di ipotizzare che egli, all'atto della sua affiliazione, fosse stato messo a conoscenza o potesse quantomeno rappresentarsi la soppressione dell'imprenditore Feola, espressione di strategie associative cui il prevenuto e con ogni probabilità lo stesso Iovine erano estranei e certamente esorbitante le attività illecite abitualmente gestite da quest'ultimo, suo referente, precipuamente incentrate sulle estorsioni alle attività economiche della zona su diretta indicazione dei capi.
E' evidente che il motivo di ricorso che insiste aspecificamente, senza confrontarsi con dette argomentazioni se non per confutarle genericamente, sulla sussistenza dei presupposti della continuazione e sollecita, nei termini sopra riportati, una rivalutazione di elementi fattuali non consentita, è senza dubbio inammissibile.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti