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Sentenza — n. 31174/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31174/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31174/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 28/6/2019 la Corte di appello di Brescia, decidendo su rinvio della Corte di cassazione, che aveva annullato la precedente sentenza di secondo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena inflitta a Florinel Pistritu per il tentativo di furto di cui all'imputazione in mesi tre e giorni dieci di reclusione ed C 133 di multa.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31174/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nella specie, il giudicante si è attenuto a tali criteri, valorizzando la gravità del fatto che, per la particolarità della merce sottratta (numerose confezioni di pasta adesiva per protesi dentarie), è stata ritenuta funzionale all'immissione della stessa in un mercato parallelo, accentuando dunque la sanzione patri- moniale rispetto a quella incidente sulla libertà personale, e peraltro applicando una pena finale piuttosto contenuta in termini economici, anche a seguito del riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. nella massima estensione, sia per la pena detentiva che per quella pecuniaria.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie pene e misure pena minima esecuzione della pena detentiva sostitutiva adeguamento della pena reati penali
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PISTRITU FLORINEL, nato a BUCAREST (ROMANIA) il 11/07/1977 avverso la sentenza del 28/06/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, LUIGI BIRRITTERI, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. PAOLO CARRINO del foro di Milano, il quale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/6/2019 la Corte di appello di Brescia, decidendo su rinvio della Corte di cassazione, che aveva annullato la precedente sentenza di secondo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena inflitta a Florinel Pistritu per il tentativo di furto di cui all'imputazione in mesi tre e giorni dieci di reclusione ed C 133 di multa.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Paolo Carrino, deducendo a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione, per essere stato violato il principio stabilito nella sentenza di annullamento della Corte di cassazione, ed applicata una pena detentiva prossima al minimo edittale ed una pena pecuniaria prossima al massimo edittale con motivazione illogica e contraddittoria.

3. Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta in cui si conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che il giudice del rinvio ha pienamente colmato il dedotto deficit motivazionale anche con riferimento all'entità della pena pecuniaria.

4. Anche la difesa del ricorrente ha depositato conclusione scritte, trasmesse in forma digitale, in cui si insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte territoriale ha dato pienamente seguito ai rilievi effettuati nella sentenza rescindente, riconducendo a legalità la pena per il tentativo di furto e motivando congruamente i nuovi termini del trattamento sanzionatorio. Non ha pregio il rilievo difensivo per cui vi è squilibrio tra la pena detentiva (prossima al minimo) e quella pecuniaria (prossima al massimo), in quanto il giudice non ha l'obbligo di fissare nella stessa proporzione la pena detentiva e quella pecuniaria, potendo la diversa entità delle sanzioni essere funzionale al migliore adeguamento del trattamento sanzionatorio al reato e al suo autore, alla stregua degli indici elencati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nella specie, il giudicante si è attenuto a tali criteri, valorizzando la gravità del fatto che, per la particolarità della merce sottratta (numerose confezioni di pasta adesiva per protesi dentarie), è stata ritenuta funzionale all'immissione della stessa in un mercato parallelo, accentuando dunque la sanzione patri- moniale rispetto a quella incidente sulla libertà personale, e peraltro applicando una pena finale piuttosto contenuta in termini economici, anche a seguito del riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. nella massima estensione, sia per la pena detentiva che per quella pecuniaria.

2. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 13 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente eresa Liun• Adriano Ias