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Sentenza — n. 31173/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31173/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31173/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 6/6/2019 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del giudice monocratico del Tribunale in sede in data 1(12/2017, che aveva condannato Matteo Chiaramonte per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011, per avere violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, imposta con decreto n. 137/2011 RMP del Tribunale di Palermo, notificato il 27/12/2012, in particolare: nonostante le prescrizioni di cui alle lettere b) e g) facessero divieto di allontanarsi dall'abitazione senza previa autorizzazione del Tribunale e/o senza preventivo avviso all'Autorità preposta alla vigilanza, il Chiaramonte veniva colto alle ore 10.25 del giorno 28/8/2014 a bordo di un motociclo lungo la via Roma.

Regesto Legislator

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art. 47 cod. pen; Sentenza — n. 31173/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto generico, non autosufficiente e manifestamente infondato. 1.1. Sul primo motivo, non è sostenibile la tesi dell'errore sul fatto che costituisce il reato, ai sensi dell'art. 47 cod. pen. Invero, il Chiaramonte non potrebbe vantare uno scusabile convincimento della liceità della condotta di allontanamento dall'abitazione invocando l'obbligo di presentazione a lui imposto presso il Commissariato Oreto, trattandosi di un obbligo circoscritto a specifiche giornate, mentre il controllo è avvenuto in un giorno diverso da quelli autorizzati.

Parole chiave

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altri reati braccialetto elettronico delitto infrazione alle norme della circolazione condotta illecita della polizia violazione del segnale luminoso

Disposizioni normative citate

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art. 47 cod. pen
Sul primo motivo, non è sostenibile la tesi dell'errore sul fatto che costituisce il reato, ai sensi dell'art. 47 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIARAMONTE MATTEO, nato a PALERMO il 31/10/1988 avverso la sentenza del 06/06/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, LUIGI BIRRITTERI, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette altresì le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. LUIGI MATTEI del foro di Palermo, in cui si insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6/6/2019 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del giudice monocratico del Tribunale in sede in data 1(12/2017, che aveva condannato Matteo Chiaramonte per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011, per avere violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, imposta con decreto n. 137/2011 RMP del Tribunale di Palermo, notificato il 27/12/2012, in particolare: nonostante le prescrizioni di cui alle lettere b) e g) facessero divieto di allontanarsi dall'abitazione senza previa autorizzazione del Tribunale e/o senza preventivo avviso all'Autorità preposta alla vigilanza, il Chiaramonte veniva colto alle ore 10.25 del giorno 28/8/2014 a bordo di un motociclo lungo la via Roma.

La Corte territoriale osservava che non assumeva alcuna rilevanza il fatto che il sottoposto fosse stato indirizzato al Commissariato Oreto, ubicato proprio in via Roma, per assolvere all'obbligo di firma, in quanto tale obbligo doveva espletarsi nei giorni di lunedì mercoledì venerdì, mentre la trasgressione era stata contestata un giovedì. Trattandosi di un controllo avvenuto a distanza di sette chilometri dall'abitazione del Chiaramonte, nessun errore avrebbe potuto invocare l'appellante, rientrando tale eventualità fra quelle per cui era necessario un preve'ntivo avviso di allontanamento alle autorità preposte.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Luigi Mattei, deducendo a motivi di impugnazione profili di violazione della legge penale con riguardo all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011, in relazione agli artt. 42, 43 e 47 cod. pen. e quanto al rilievo della applicata recidiva ed alla negazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla fattispecie incriminatrice, in quanto non si è vagliato l'elemento psichico del contestato reato, dovendosi considerare che il concetto di "lontananza da casa" non è normato e deve essere interpretato.

Nel caso concreto, il Chiaramonte aveva un obbligo trisettimanale di presentazione al Commissariato di Oreto, sito nella stessa via Roma in cui è stato sanzionato, ma la Corte territoriale ha escluso l'incidenza sul dolo dell'errore sul fatto costituente reato, determinato dalla considerazione dell'imputato che dunque quella non fosse una distanza rilevante nel senso di integrare violazione delle prescrizioni. Tale passaggio della sentenza non è stato sorretto da alcuna effettiva motivazione. 2.2. Con l'ulteriore motivo ci si duole che nell'impugnata sentenza non si sia data alcuna risposta al secondo e terzo motivo di gravame, che muovevano specifiche doglianze in ordine all'applicazione della contestata recidiva ed alla negazione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta in cui si conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Anche il difensore dell'imputato ha presentato conclusioni scritte, trasmesse digitalmente, in cui si insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, non autosufficiente e manifestamente infondato. 1.1. Sul primo motivo, non è sostenibile la tesi dell'errore sul fatto che costituisce il reato, ai sensi dell'art. 47 cod. pen. Invero, il Chiaramonte non potrebbe vantare uno scusabile convincimento della liceità della condotta di allontanamento dall'abitazione invocando l'obbligo di presentazione a lui imposto presso il Commissariato Oreto, trattandosi di un obbligo circoscritto a specifiche giornate, mentre il controllo è avvenuto in un giorno diverso da quelli autorizzati.

Quanto al concetto di."allontanamento dall'abitazione", esso - per quanto elastico ed ovviamente privo di precisa misurazione normativa - va inteso in termini di normalità e relazionato alla finalità di controllo propria della misura di prevenzione, sicché risulta senz'altro violata la prescrizione di "non allontanarsi dall'abitazione" e di "non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla vigilanza" allorché il sorvegliato si serva di una motocicletta per allontanarsi di ben sette chilometri dalla propria abitazione, essendo evidente in tale situazione la sussistenza dell'elemento psichico doloso del contestato reato, come ha argomentato la Corte territoriale.

Invero, la stessa condotta, tenuta nei giorni deputati all'assolvimento dell'obbligo di firma, è preventivamente autorizzata e verificata all'atto della presentazione del sorve- gliato presso il Commissariato di Oreto. 1.2. Quanto agli altri due motivi di impugnazione, si rimarca il difetto di allegazione del gravame e delle conclusioni presentate dalla difesa nel processo di appello, onde valutare i termini in cui si era contestata l'applicazione della recidiva ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Invero, incombe alla parte ricorrente allegare gli atti citati nell'impugna- zione, essendo l'onere di predisposizione del fascicolo di ufficio da parte della Cancelleria limitato alla trasmissione di copia del provvedimento impugnato, dell'atto di impugnazione e delle memorie (art. 25 DM 30/9/1989, n. 334).2.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna al ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 1